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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE
Secondo una costante giurisprudenza (190) , infatti, il giudizio espresso da tali
commissioni:
- non è ripetibile;
- non è sindacabile dal giudice amministrativo se non per manifesta erro-
neità dei presupposti procedimentali;
- non deve essere accompagnato da particolare motivazione;
- non è suscettibile di essere contraddetto da certificazioni di parte risultan-
do inammissibile anche la ripetizione mediante c.t.u.
Le valutazioni compiute, in definitiva, avendo carattere eminentemente tec-
nico - discrezionale, non sono sindacabili nel merito se non per macroscopici
vizi attinenti alla logica ed alla razionalità delle determinazioni assunte (191) .
Nei bandi può essere legittimamente previsto che la valutazione dell’idoneità
attitudinale si esprima, nelle varie fasi, in termini di punteggio numerico attri-
buito dai singoli componenti (192) .
Incombe in ogni caso all’amministrazione l’obbligo del clare loqui in modo
che i candidati possano comprendere in base a quali elementi siano state
operate le valutazioni tecniche (193) .
I giudizi emessi dalle commissioni sono definitivi non essendo previsti dai
rispettivi ordinamenti di settore, reclami o ricorsi ad istanze superiori in con-
siderazione della particolarità dell’accertamento richiesto e della sua non
ripetibilità con caratteri di neutralità.
IV. Dalle assodate caratteristiche del giudizio attitudinale discendono impor-
tanti conseguenze circa il rilievo pratico della documentazione scientifica di
parte e dei pregressi titoli vantati dall’aspirante al reclutamento.
La valutazione effettuata dall’amministrazione militare in ordine all’accerta-
mento dei requisiti attitudinali non è suscettibile di essere contraddetta da
certificazioni di parte, in quanto le commissioni a ciò preposte sono gli unici
(190) Cons. giust.amm., n. 23 del 2007, cit.; Cons. St., Cons. St., sez. Quarta, n. 6601 del 2007, cit.;
sez. Quarta, n. 2565 del 2006 cit; sez. Quarta, n. 719 del 2004 cit.; sez. Quarta, 6 aprile 2004
n. 1583/ord., fattispecie relativa all’arruolamento nel Corpo della Guardia di finanza; Cons.
St., sez. Quarta, [ord.], 6 aprile 2004 n. 1583, inedita.
(191) Cons. Stato, 30 settembre 2016, n. 4038, in www.giustizia-amministrativa.it; Cons. St., sez.
Quarta, n. 6601 del 2007, cit.; sez. Quarta, 12 aprile 2001, n. 2254, in CONS. STATO, 2001,
941, fattispecie in tema di reclutamento di agente di P.S. dove si afferma che il punteggio dato
in esito a test attitudinali esprime valutazioni improntate a discrezionalità teorica non sinda-
cabili nel merito; sez. Terza, 4 maggio 1999, n. 31, id., 2000, I, 1107, fattispecie in tema di
mancato superamento dei test psicoattitudinali per il reclutamento nella Guardia di finanza.
(192) Cons. St., sez. Quarta, n. 6601 del 2007, cit.; sez. Quarta, [ord.], 8 ottobre 2002, n. 4080, ine-
dita, dove si è affermato che, qualora si ravvisi una divergenza insanabile fra il giudizio dello
psicologo e quello dell’ufficiale selettore, le normative tecniche di settore - richiamate dai
bandi di regola affidano alla commissione un ruolo dirimente ed in tal caso il contrasto si
compone a livello collegiale con la partecipazione necessaria di tutti i componenti, nella fat-
tispecie - relativa a concorso per l’ammissione all’Accademia di Modena - il Consiglio ha rite-
nuto che l’ufficiale selettore avesse motivato diffusamente le osservazioni finali ai risultati
dell’intervista di gruppo rispondendo puntualmente ai dubbi espressi dall’ufficiale psicologo
in ordine alla superficialità e insicurezza caratteriale del candidato.
(193) Cons. St., sez. Quarta, n. 6713 del 2004, cit., fattispecie in cui il Consiglio ha ritenuto corretto il
contegno dell’amministrazione che ha sinteticamente indicato le operazioni tecniche compiute.
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