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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE



               lettera e dalla ratio degli artt. 640 e 641 c.m. che, in deroga a qualsiasi altra
               disposizione di legge (e dunque anche delle norme del c.p.a.), impediscono
               ad altri organi di sostituirsi alle valutazioni medico legale compiute in sede di
               accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali.
               V. Il co 1-bis è stato aggiunto dall’art. 10, co. 1, lett. a), d.lgs. 27 dicembre
               2019, n. 172. La modifica introduce una norma di salvaguardia della forma-
               zione del personale “perito selettore” dell’Arma dei carabinieri, in ragione
               delle  peculiare  esigenze  istituzionali  e,  conseguentemente,  della  specificità
               della relativa valutazione dell’idoneità attitudinale.





















































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