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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE
lettera e dalla ratio degli artt. 640 e 641 c.m. che, in deroga a qualsiasi altra
disposizione di legge (e dunque anche delle norme del c.p.a.), impediscono
ad altri organi di sostituirsi alle valutazioni medico legale compiute in sede di
accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali.
V. Il co 1-bis è stato aggiunto dall’art. 10, co. 1, lett. a), d.lgs. 27 dicembre
2019, n. 172. La modifica introduce una norma di salvaguardia della forma-
zione del personale “perito selettore” dell’Arma dei carabinieri, in ragione
delle peculiare esigenze istituzionali e, conseguentemente, della specificità
della relativa valutazione dell’idoneità attitudinale.
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