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ART. 641 ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ ATTITUDINALE
Per completezza si registra, relativamente al reclutamento di agenti della P.S.,
una divaricazione all’interno della giurisprudenza della sesta sezione del
Consiglio di Stato; mentre una parte maggioritaria di questa riprende e fa
propri gli argomenti spesi dalla quarta sezione (201) , un’altra ritiene che la com-
missione, in occasione della rinnovazione del giudizio a seguito di pronuncia
giurisdizionale di merito o cautelare, debba tener conto degli esiti del corso
di formazione cui l’aspirante abbia partecipato a seguito dell’intervento giu-
risdizionale (202) .
Le valutazioni compiute dalle commissioni istituite per l’accertamento dei
requisiti attitudinali degli aspiranti al reclutamento nelle forze armate costi-
tuiscono, quindi, espressione di un apprezzamento tecnico discrezionale
insindacabile in sede di legittimità ove risulti comprovato il regolare espleta-
mento delle indagini e degli esami previsti dal bando di concorso (203) .
Gli accertamenti attitudinali, in definitiva, devono essere svolti solo dalle
competenti commissioni in sede di verificazione e non dal c.t.u. (204) .
Si registra anche una minoritaria contraria opinione che trae fondamento
dagli accresciuti poteri istruttori del giudice a seguito dell’introduzione della
c.t.u. nel processo amministrativo (205) ; tale tesi, però, appare superata dalla
interinale/strumentale della tutela cautelare ovvero della sua valenza anticipatoria; F.
CARINGELLA, Corso di diritto processuale amministrativo, Milano, 2003, 983 ss.; F. CINTIOLI,
L’esecuzione cautelare tra effettività della tutela e giudicato amministrativo, in DIR. PROC. AMM., 2002,
58 ss. Per quanto attiene specificamente al rapporto fra concessione della tutela cautelare,
esecuzione della sentenza di primo grado, ammissione a fasi ulteriori di concorso - diretta-
mente o con la tecnica del remand - sorte dei provvedimenti favorevoli emanati medio tem-
pore dall’amministrazione, ed interesse all’appello da parte di quest’ultima, si vedano le con-
clusioni cui è giunto Cons. St., sez. Quarta, [ord.], 29 luglio 2005, n. 3627, in www.giustizia-
amministrativa.it, che si segnala per il particolare approfondimento delle tematiche in que-
stione; ad. plen., 27 febbraio 2003, n. 3, in CONS. ST., 2003, I, 216; sez. Quarta, 6 maggio
2004, n. 2797, in FORO IT., 2004, III, 317; in dottrina v. M. ANDREIS, L’attività successiva alla
sentenza di annullamento tra acquiescenza e principio di assorbimento (Nota a C. Stato, ad. plen., 27
febbraio 2003, n. 3, Min. giust. c. Pantaleone), in DIR. PROC. AMM., 2003, 1201; F. FIMMANÒ,
Il Consiglio di Stato fa il punto sui concorsi, in NOTARIATO, 2002, 462; MASSARO, nota a Cons.
giust. amm., 23 aprile 2001 n. 179, in FORO IT., 2002, III, 152.
(201) Cons. St., sez. Sesta, 5 ottobre 2010, n. 7282, in GIURISDIZ. AMM., 2010, I, 1140; sez. Sesta, 8
maggio 2009, n. 2842, id., 2009, I, 723; sez. Sesta, 15 maggio 2006, n. 2718, id., 2006, I, 730.
(202) Cons. St., sez. Sesta, 17 aprile 2007, n. 1744, in GIURISDIZ. AMM., 2007, I, 560; sez. Sesta, 18
gennaio 2007, n. 72, ibidem, 25; sez. Sesta, 11 maggio 2006, n. 2636, id., 2006, I, 716.
(203) Cons. Stato, sez. Seconda, 10 ottobre 2013, n. 4207, in in www.giustizia-amministrativa.it.;
Cons. Stato, sez. Quarta, 19 dicembre 2012, n. 6541, in www.giustizia-amministrativa.it;
Cons. Stato, sez. Quarta, 29 novembre 2012, n. 6083, in www.giustizia-amministrativa.it.;
Cons. Stato, sez. Quarta, 2 dicembre 2011, n. 6377, in www.giustizia-amministrativa.it.; Cons.
St., sez. Quarta, n. 2565 del 2006, cit.; sez. Quarta, 6 aprile 2004 n. 1583/ord. cit.; Cons. St.,
sez. Quarta, [ord.], 17 gennaio 2003, n. 163, in CONS. STATO, 2003, I, 174.
(204) Cons. giust.amm., n. 23 del 2007, cit.; Cons. St., sez. Quarta, n. 2565 del 2006, cit.; sez. Quarta, n.
1583 del 2004, cit., in tema di reclutamento di allievo finanziere, che ha espressamente escluso che
il giudice amministrativo possa disporre c.t.u. per accertare la presenza dei requisiti attitudinali e
psico-fisici; sez. Quarta, n. 719 del 2004, cit. che si è soffermata anche sugli aspetti concernenti la
irripetibilità degli accertamenti attitudinali ad opera di altri organismi pubblici o privati.
(205) Cons. giust. amm., n. 1183 del 2009, cit.
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