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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE



               ottenendo valutazioni, anche di carattere attitudinale, favorevoli (199) .
               Sul punto la giurisprudenza del supremo giudice amministrativo è giusta-
               mente rigorosa ed articola il suo ragionamento in base ai seguenti snodi:
                -  le prove attitudinali cui è sottoposto il candidato al reclutamento e le atti-
                  vità svolte durante il corso di formazione sono ontologicamente differen-
                  ti e funzionalmente mirate all’accertamento di diversi requisiti;
                -  in sede di verifica attitudinale la valutazione della personalità ha natura
                  eminentemente prognostica, al contrario di quanto accade a conclusione
                  dei corsi addestrativi, non dovendo trarre in inganno la circostanza che
                  talune aggettivazioni o parametri di riferimento riferiti al frequentatore
                  del corso siano collimanti con quelle utilizzate nella fase del reclutamento;
                -  l’oggetto dell’esame attitudinale ed i soggetti incaricati del giudizio sono
                  diversi e muniti di professionalità eterogenea rispetto a quella vantata dai
                  docenti e istruttori dei corsi;
                -  sotto il profilo funzionale, il corso addestrativo mira a fornire all’allievo
                  un insegnamento partendo dal presupposto che la presenza dei requisiti
                  attitudinali sia stata precedentemente acclarata, con la conseguenza che i
                  docenti non sono chiamati a dare conto, principaliter, della disposizione
                  attitudinale  dell’allievo  (prognosi  della  sua  attitudine),  bensì  solamente
                  della qualità del suo impegno rispetto a quanto richiesto in vista del posi-
                  tivo adattamento all’ambiente di servizio (valutazione del comportamen-
                  to);
                -  non  sussistendo  omogeneità  tra  valutazioni  prognostiche  e  valutazioni
                  comportamentali durante il corso, non è configurabile il contrasto o la
                  contraddittorietà dei difformi giudizi resi dagli organi competenti;
                -  inoltre è indispensabile evitare che la concessione della tutela cautelare,
                  essendo  intrinsecamente  interinale  e  strutturalmente  collegata  agli  esiti
                  del giudizio di merito, alteri irreversibilmente l’assetto degli interessi (pub-
                  blici e privati) contrapposti, al di fuori del sistema processuale disegnato
                  dalla legge ed in violazione del principio della par condicio: l’oggetto del
                  giudizio (il provvedimento autoritativo di esclusione dal reclutamento per
                  inidoneità attitudinale), e la posizione di interesse legittimo vantata dal
                  concorrente, non consentono fughe in avanti verso una eccentrica forma
                  di tutela sul rapporto sganciata dalla verifica di validità da compiersi avuto
                  riguardo alla situazione di fatto e diritto presente al momento dell’adozio-
                  ne dell’atto impugnato (200) .
             (199) Cons. St., sez. Sesta, 8 maggio 2009, n. 2812, in FORO AMM. - CONS. STATO, 2009, 1340, fat-
                  tispecie relativa al reclutamento nella Polizia di Stato; sez. Quarta, n. 6601 del 2007, cit.; sez.
                  Quarta, n. 2565 del 2006, cit.; sez. Quarta, n. 310 del 2004, cit.
             (200) Cons. Stato, sez. Quarta, 29 novembre 2012, n. 6083, in www.giustizia-amministrativa.it.;
                  Cons. Stato, sez. Quarta, 5 novembre 2012, n. 5617, in www.giustizia-amministrativa.it; Cons.
                  Stato, sez. Quarta, 31 ottobre 2012, n. 5577, in www.giustizia-amministrativa.it. Sulla tutela
                  cautelare nel processo amministrativo, nell’ambito di una letteratura sterminata, si segnalano,
                  dopo l’entrata in vigore del c.p.a., i contributi di R. De NICTOLIS, Processo amministrativo, cit.,
                  645 ss. ss.; M. A. SANDULLI, in Il processo amministrativo, commentario, cit., 483 ss.; prima della
                  riforma v. D. M. TRAINA, in Codice della giustizia amministrativa, cit., 523 ss., che dà conto del
                  percorso  giurisprudenziale  stretto  fra  le  contrapposte  coordinate  del  carattere

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