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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE
ottenendo valutazioni, anche di carattere attitudinale, favorevoli (199) .
Sul punto la giurisprudenza del supremo giudice amministrativo è giusta-
mente rigorosa ed articola il suo ragionamento in base ai seguenti snodi:
- le prove attitudinali cui è sottoposto il candidato al reclutamento e le atti-
vità svolte durante il corso di formazione sono ontologicamente differen-
ti e funzionalmente mirate all’accertamento di diversi requisiti;
- in sede di verifica attitudinale la valutazione della personalità ha natura
eminentemente prognostica, al contrario di quanto accade a conclusione
dei corsi addestrativi, non dovendo trarre in inganno la circostanza che
talune aggettivazioni o parametri di riferimento riferiti al frequentatore
del corso siano collimanti con quelle utilizzate nella fase del reclutamento;
- l’oggetto dell’esame attitudinale ed i soggetti incaricati del giudizio sono
diversi e muniti di professionalità eterogenea rispetto a quella vantata dai
docenti e istruttori dei corsi;
- sotto il profilo funzionale, il corso addestrativo mira a fornire all’allievo
un insegnamento partendo dal presupposto che la presenza dei requisiti
attitudinali sia stata precedentemente acclarata, con la conseguenza che i
docenti non sono chiamati a dare conto, principaliter, della disposizione
attitudinale dell’allievo (prognosi della sua attitudine), bensì solamente
della qualità del suo impegno rispetto a quanto richiesto in vista del posi-
tivo adattamento all’ambiente di servizio (valutazione del comportamen-
to);
- non sussistendo omogeneità tra valutazioni prognostiche e valutazioni
comportamentali durante il corso, non è configurabile il contrasto o la
contraddittorietà dei difformi giudizi resi dagli organi competenti;
- inoltre è indispensabile evitare che la concessione della tutela cautelare,
essendo intrinsecamente interinale e strutturalmente collegata agli esiti
del giudizio di merito, alteri irreversibilmente l’assetto degli interessi (pub-
blici e privati) contrapposti, al di fuori del sistema processuale disegnato
dalla legge ed in violazione del principio della par condicio: l’oggetto del
giudizio (il provvedimento autoritativo di esclusione dal reclutamento per
inidoneità attitudinale), e la posizione di interesse legittimo vantata dal
concorrente, non consentono fughe in avanti verso una eccentrica forma
di tutela sul rapporto sganciata dalla verifica di validità da compiersi avuto
riguardo alla situazione di fatto e diritto presente al momento dell’adozio-
ne dell’atto impugnato (200) .
(199) Cons. St., sez. Sesta, 8 maggio 2009, n. 2812, in FORO AMM. - CONS. STATO, 2009, 1340, fat-
tispecie relativa al reclutamento nella Polizia di Stato; sez. Quarta, n. 6601 del 2007, cit.; sez.
Quarta, n. 2565 del 2006, cit.; sez. Quarta, n. 310 del 2004, cit.
(200) Cons. Stato, sez. Quarta, 29 novembre 2012, n. 6083, in www.giustizia-amministrativa.it.;
Cons. Stato, sez. Quarta, 5 novembre 2012, n. 5617, in www.giustizia-amministrativa.it; Cons.
Stato, sez. Quarta, 31 ottobre 2012, n. 5577, in www.giustizia-amministrativa.it. Sulla tutela
cautelare nel processo amministrativo, nell’ambito di una letteratura sterminata, si segnalano,
dopo l’entrata in vigore del c.p.a., i contributi di R. De NICTOLIS, Processo amministrativo, cit.,
645 ss. ss.; M. A. SANDULLI, in Il processo amministrativo, commentario, cit., 483 ss.; prima della
riforma v. D. M. TRAINA, in Codice della giustizia amministrativa, cit., 523 ss., che dà conto del
percorso giurisprudenziale stretto fra le contrapposte coordinate del carattere
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