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ART. 641 ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ ATTITUDINALE
organi abilitati a compiere gli accertamenti in argomento, per cui sono da
ritenersi irrilevanti tutti gli ulteriori accertamenti eseguiti presso differenti
organismi sanitari (194) .
La speciale composizione della commissione e l’intrinseca peculiarità dell’ac-
certamento ad essa devoluto rendono, allo stato attuale di sviluppo delle
scienze psicologiche, non sostituibile con equipollenti l’esame attitudinale (195) .
Più controversa in giurisprudenza è l’individuazione di un eventuale effetto
utile (anche sul piano processuale cautelare), discendente dalla partecipazio-
ne positiva a differenti autonome selezioni anche presso altre amministrazio-
ni militari o di polizia.
Secondo un primo maggioritario indirizzo è irrilevante che il candidato abbia
prestato o presti servizio presso altri corpi di Polizia; tale tesi si fonda sul
principio generale della autonomia delle singole procedure concorsuali, delle
relative graduatorie, e sulla ontologica differenza dei requisiti richiesti per
ciascun reclutamento (196) . Un secondo minoritario indirizzo afferma, invece,
che in sede cautelare va sospeso il provvedimento con il quale l’amministra-
zione esclude, per inidoneità attitudinale, dal concorso per il reclutamento di
ufficiali in s.p.e., il candidato che abbia positivamente svolto servizio quale
ufficiale di complemento, atteso che le pregresse favorevoli valutazioni
espresse durante tale servizio dai superiori non possono essere smentite (197) .
È irrilevante che il candidato, ammesso con riserva al corso addestrativo
o di formazione iussu iudicis (in esecuzione di ordinanza cautelare, di sen-
tenza di primo grado, in sede di ricorso straordinario, ma alle stesse con-
clusioni si giunge per il caso di esercizio dei poteri di autotutela da parte
della stessa amministrazione procedente) (198) , abbia superato tale corso
(194) Cons. Stato, 30 settembre 2016, n. 4038, in www.giustizia-amministrativa.it; Cons. St., sez.
Quarta, 6821 del 2007, cit.; sez. Quarta, n. 6601 del 2007, cit.; sez. Quarta, n. 2565 del 2006
cit.; Cons. St., sez. Quarta, [ord.], 22 marzo 2005, n. 1473, in CONS. STATO, 2005, I, 560.
(195) Cons. St., sez. Quarta, n. 6601 del 2007, cit.; sez. Quarta, 27 gennaio 2004, n. 310, in
www.giustizia-amministrativa.it; sez. Quarta, 19 marzo 2003, n. 1470, in www.giustizia-ammi-
nistrativa.it; sez. Quarta, [ord.], 28 maggio 2002, n. 2178, inedita, tutte in materia di recluta-
mento nella Polizia di Stato ma recanti espressamente l’estensione del principio alle FF.AA.
(196) Cons. Stato, sez. Quarta, n. 4310 del 2015, cit.; Cons. St., sez. Quarta, 13 marzo 2008, n.
1097, fattispecie in tema di reclutamento di carabiniere in ferma breve; sez. Quarta, n. 6821
del 2007, cit.; sez. Quarta, n. 6601 del 2007, cit.; sez. Quarta, n. 2565 del 2006, cit.; sez.
Quarta, n. 310 del 2004, cit., relativa a soggetto in servizio presso il corpo della Polizia peni-
tenziaria e comunque giudicato insufficiente in sede di visita attitudinale per il reclutamento
nella Polizia di Stato; Cons. St., sez. Quarta, 7 giugno 2004, n. 3584, in FORO IT., 2004, III,
497, in tema di procedure concorsuali per il conferimento di incarichi direttivi a magistrati;
in dottrina per una esauriente disamina della casistica inerente le procedure di concorso v.
OCCHIENA, Istanze, cit., 268.
(197) Cfr. Cons. St., sez. Quarta, [ord.], 16 aprile 2002, n. 1402, in CONS. ST., 2002, I, 956, fattispe-
cie relativa a reclutamento di ufficiale dell’Arma dei carabinieri che comunque aveva ottenuto
in sede di visita attitudinale un giudizio di sufficienza dalla commissione selettrice.
(198) La tutela cautelare è prevista anche in sede di ricorso straordinario come sancito dall’art. 3,
co. 4, l. n. 205 del 2000; per le prime applicazioni della norma in questione e le problematiche
connesse cfr. Cons. St., sez. Seconda, 14 febbraio 2001, n. 127/2001, in FORO IT., 2002, III,
451 con ampia nota di Sorgato.
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