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ART. 641 ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ ATTITUDINALE



                  organi abilitati a compiere gli accertamenti in argomento, per cui sono da
                  ritenersi irrilevanti tutti gli ulteriori accertamenti eseguiti presso differenti
                  organismi sanitari (194) .
                  La speciale composizione della commissione e l’intrinseca peculiarità dell’ac-
                  certamento  ad  essa  devoluto  rendono,  allo  stato  attuale  di  sviluppo  delle
                  scienze psicologiche, non sostituibile con equipollenti l’esame attitudinale (195) .
                  Più controversa in giurisprudenza è l’individuazione di un eventuale effetto
                  utile (anche sul piano processuale cautelare), discendente dalla partecipazio-
                  ne positiva a differenti autonome selezioni anche presso altre amministrazio-
                  ni militari o di polizia.
                  Secondo un primo maggioritario indirizzo è irrilevante che il candidato abbia
                  prestato o presti servizio presso altri corpi di Polizia; tale tesi si fonda sul
                  principio generale della autonomia delle singole procedure concorsuali, delle
                  relative graduatorie, e sulla ontologica differenza dei requisiti richiesti per
                  ciascun reclutamento (196) . Un secondo minoritario indirizzo afferma, invece,
                  che in sede cautelare va sospeso il provvedimento con il quale l’amministra-
                  zione esclude, per inidoneità attitudinale, dal concorso per il reclutamento di
                  ufficiali in s.p.e., il candidato che abbia positivamente svolto servizio quale
                  ufficiale  di  complemento,  atteso  che  le  pregresse  favorevoli  valutazioni
                  espresse durante tale servizio dai superiori non possono essere smentite (197) .
                  È irrilevante che il candidato, ammesso con riserva al corso addestrativo
                  o di formazione iussu iudicis (in esecuzione di ordinanza cautelare, di sen-
                  tenza di primo grado, in sede di ricorso straordinario, ma alle stesse con-
                  clusioni si giunge per il caso di esercizio dei poteri di autotutela da parte
                  della  stessa  amministrazione  procedente) (198) , abbia  superato  tale  corso


               (194) Cons. Stato, 30 settembre 2016, n. 4038, in www.giustizia-amministrativa.it; Cons. St., sez.
                     Quarta, 6821 del 2007, cit.; sez. Quarta, n. 6601 del 2007, cit.; sez. Quarta, n. 2565 del 2006
                     cit.; Cons. St., sez. Quarta, [ord.], 22 marzo 2005, n. 1473, in CONS. STATO, 2005, I, 560.
               (195) Cons.  St.,  sez.  Quarta,  n.  6601  del  2007,  cit.;  sez.  Quarta,  27  gennaio  2004,  n.  310,  in
                     www.giustizia-amministrativa.it; sez. Quarta, 19 marzo 2003, n. 1470, in www.giustizia-ammi-
                     nistrativa.it; sez. Quarta, [ord.], 28 maggio 2002, n. 2178, inedita, tutte in materia di recluta-
                     mento nella Polizia di Stato ma recanti espressamente l’estensione del principio alle FF.AA.
               (196) Cons. Stato, sez. Quarta, n. 4310 del 2015, cit.; Cons. St., sez. Quarta, 13 marzo 2008, n.
                     1097, fattispecie in tema di reclutamento di carabiniere in ferma breve; sez. Quarta, n. 6821
                     del 2007, cit.; sez. Quarta, n. 6601 del 2007, cit.; sez. Quarta, n. 2565 del 2006, cit.; sez.
                     Quarta, n. 310 del 2004, cit., relativa a soggetto in servizio presso il corpo della Polizia peni-
                     tenziaria e comunque giudicato insufficiente in sede di visita attitudinale per il reclutamento
                     nella Polizia di Stato; Cons. St., sez. Quarta, 7 giugno 2004, n. 3584, in FORO IT., 2004, III,
                     497, in tema di procedure concorsuali per il conferimento di incarichi direttivi a magistrati;
                     in dottrina per una esauriente disamina della casistica inerente le procedure di concorso v.
                     OCCHIENA, Istanze, cit., 268.
               (197) Cfr. Cons. St., sez. Quarta, [ord.], 16 aprile 2002, n. 1402, in CONS. ST., 2002, I, 956, fattispe-
                     cie relativa a reclutamento di ufficiale dell’Arma dei carabinieri che comunque aveva ottenuto
                     in sede di visita attitudinale un giudizio di sufficienza dalla commissione selettrice.
               (198) La tutela cautelare è prevista anche in sede di ricorso straordinario come sancito dall’art. 3,
                     co. 4, l. n. 205 del 2000; per le prime applicazioni della norma in questione e le problematiche
                     connesse cfr. Cons. St., sez. Seconda, 14 febbraio 2001, n. 127/2001, in FORO IT., 2002, III,
                     451 con ampia nota di Sorgato.

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