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LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI NEI CONFLITTI ARMATI



                     Il  Second  Amended  Indictment,  con  riferimento  al  Kosovo,  include  negli
               incendi  e  distruzioni  anche  “cultural  monuments  and  religious  sites”  voluti  dalle
               Forze Armate serbe in “a deliberate and widespread or systematic campaign of  destruc-
               tion of  property owned by Kosovo Albanian civilians”. Segue un dettagliato elenco di
               beni e edifici oggetto di attacchi e distruzioni. Al capo 5 (“Persecutions”) si ritrova
               l’imputazione di volontaria distruzione di siti religiosi albanesi, anche nell’am-
               bito di deportazioni e trasferimenti forzati di migliaia di kosovari albanesi .
                                                                                       (44)
                     Infine, nella decisione relativa al caso Jokic, la Trial Chamber ha affermato
               che l’intera città vecchia di Dubrovnik (l’antica Ragusa) era considerata parte
               importante del patrimonio culturale mondiale. Essa era, tra l’altro, “an outstan-
               ding architectural ensemble illustrating a significant stage in human history”. Il bombarda-
               mento della città, quindi, è stato non solo un attacco contro la storia e il patri-
               monio della regione, ma anche “against the cultural heritage of  humankind”. Inoltre,
               la città vecchia era densamente abitata, determinando un inestricabile intreccio
               tra la vita della popolazione e il suo patrimonio culturale. Il restauro, secondo il
               Tribunale, quand’anche si rivelasse possibile, non potrebbe comunque riportare
               gli edifici alla loro forma originaria, in quanto ampie parti degli autentici com-
               ponenti sono andati distrutti e ne ha sofferto il valore intrinseco dei beni. La
               conclusione del Tribunale è che vi è una sorta di sovrapposizione di due crimi-
               ni. In primo luogo, l’attacco a edifici civili è una “serious violation of  international
               humanitarian law”. Inoltre, è “a crime of  even greater seriousness to direct an attack on
               an especially protected site, such as the Old Town, constituted of  civilian buildings and resul-
               ting in extensive destruction within the site”. Il Tribunale rileva, infatti, che l’attacco è
               stato “particularly destructive”, poichè ha causato danni a più di cento edifici, com-
               presi ampi segmenti delle mura. La conclusione dei giudici è che “the unlawful
               attack on the Old Town must therefore be viewed as especially wrongful conduct” .
                                                                                  (45)
                     La prospettiva dell’ulteriore processo al generale Ratko Mladic va nella mede-
               sima direzione. Nell’imputazione, infatti, sempre nel contesto delle “persecuzioni”,
               si trova ancora “the intentional or wanton destruction of  private property including homes and
               business premises, and public property including cultural monuments and sacred sites” .
                                                                                   (46)
                     La giurisprudenza del Tribunale dell’Aja, dunque, opera importanti esten-
               sioni della nozione di crimine internazionale con riferimento ai beni culturali.
               Dalla categoria dei crimini di guerra (cui innegabilmente e incontrovertibilmen-
               te appartengono gli attacchi ai beni protetti, si è prodotto l’ampliamento a quel-
               la dei crimini contro l’umanità, intesi come “part of  a widespread or systematic attack
               against any civilian population”.


               (44)  Second Amended Indictment del 29 ottobre 2001, §§ 67-68.
               (45)  Judgement del 18 marzo 2004, Case No. IT-01-42/1, §§ 51-53.
               (46)  Amended Indictment dell’11 ottobre 2002, Case No. IT-95-5/18-1.

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