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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
Prende in considerazione, infatti, in primis, come è ovvio, i crimini di guerra
(la categoria di più antica formazione e di gran lunga più consolidata nel patri-
monio giuridico della comunità internazionale) ma si estende ad affrontare le
gravi violazioni in quanto “crimini contro l’umanità” e, segnatamente, come
“atti di persecuzione”.
Non solo, ma arriva anche a delineare elementi riconducibili al crimine di
genocidio, cioè a quello che è stato definito “the crime of crimes”. Gli attacchi ai
beni culturali, artistici e religiosi si caratterizzano, infatti, come decisi e realizzati
con “l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etni-
co, razziale o religioso, come tale (as such) .
(30)
Uno sguardo ad alcuni atti di incriminazione e ad alcune sentenze permet-
te di trovare riscontri significativi.
Nel caso Blaskic, l’imputato è stato riconosciuto colpevole - tra i vari cri-
mini per i quali era imputato - di distruzione di edifici religiosi, compresa una
moschea in costruzione.
Nel capo 14 del Second Amended Indictment, il Procuratore ha accusato
Tihomir Blaskic, colonnello delle forze del Consiglio della Difesa della comu-
nità croata di Herceg-Bosna (e futuro generale comandante delle stesse), di
avere, tra l’agosto 1992 e il giugno 1993, “planned, instigated, ordered or otherwise
aided and abetted in the planning, preparation or execution of the destruction or wilful dama-
ge of Bosnian Muslim institutions dedicated to religion or education” e/o “knew or had rea-
son to know that subordinates were about to do the same, or had done so, and failed to take
the necessary and reasonable measures to prevent such acts or to punish the perpetrators the-
reof”.
Il Procuratore qualifica questi atti, come “violations of the laws and customs of
war” ai sensi degli articoli 3 (d), 7(1) e 7(3) dello Statuto del Tribunale
(Destruction or wilful damage to institutions dedicated to religion or education). Nella sen-
tenza, il tribunale afferma che “the damage or destruction must have been committed
intentionally to institutions which may clearly be identified as dedicated to religion or education
and which were not being used for military purposes at the time of the acts. In addition, the
institutions must not have been in the immediate vicinity of military objectives” .
(31)
Nel caso Naletilic, poi, possiamo trovare un avanzamento della prospetti-
va. La sentenza, infatti, riprende questa statuizione del caso Blaskic ma, “respect-
fully rejects” l’affermazione che le istituzioni protette non debbano essere in
prossimità di obiettivi militari.
(30) In argomento, un’ottima analisi è offerta da M. FRULLI, Distruzione di beni culturali e crimine di
genocidio: l’evoluzione della giurisprudenza del Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia, in P.
BENVENUTI, R. SAPIENZa, op. cit.
(31) Second Amended Indictement del 25 aprile 1997, e Judgement del 3 marzo 2000, Case No. IT-95-
14-T, § 185.
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