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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE



                  Prende in considerazione, infatti, in primis, come è ovvio, i crimini di guerra
             (la categoria di più antica formazione e di gran lunga più consolidata nel patri-
             monio giuridico della comunità internazionale) ma si estende ad affrontare le
             gravi violazioni in quanto “crimini contro l’umanità” e, segnatamente, come
             “atti di persecuzione”.
                  Non solo, ma arriva anche a delineare elementi riconducibili al crimine di
             genocidio, cioè a quello che è stato definito “the crime of  crimes”. Gli attacchi ai
             beni culturali, artistici e religiosi si caratterizzano, infatti, come decisi e realizzati
             con “l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etni-
             co, razziale o religioso, come tale (as such) .
                                                     (30)
                  Uno sguardo ad alcuni atti di incriminazione e ad alcune sentenze permet-
             te di trovare riscontri significativi.
                  Nel caso Blaskic, l’imputato è stato riconosciuto colpevole - tra i vari cri-
             mini per i quali era imputato - di distruzione di edifici religiosi, compresa una
             moschea in costruzione.
                  Nel  capo  14  del  Second  Amended  Indictment,  il  Procuratore  ha  accusato
             Tihomir Blaskic, colonnello delle forze del Consiglio della Difesa della comu-
             nità  croata  di  Herceg-Bosna  (e  futuro  generale  comandante  delle  stesse),  di
             avere, tra l’agosto 1992 e il giugno 1993, “planned, instigated, ordered or otherwise
             aided and abetted in the planning, preparation or execution of  the destruction or wilful dama-
             ge of  Bosnian Muslim institutions dedicated to religion or education” e/o “knew or had rea-
             son to know that subordinates were about to do the same, or had done so, and failed to take
             the necessary and reasonable measures to prevent such acts or to punish the perpetrators the-
             reof”.
                  Il Procuratore qualifica questi atti, come “violations of  the laws and customs of
             war”  ai  sensi  degli  articoli  3  (d),  7(1)  e  7(3)  dello  Statuto  del  Tribunale
             (Destruction or wilful damage to institutions dedicated to religion or education). Nella sen-
             tenza, il tribunale afferma che “the damage or destruction must have been committed
             intentionally to institutions which may clearly be identified as dedicated to religion or education
             and which were not being used for military purposes at the time of  the acts. In addition, the
             institutions must not have been in the immediate vicinity of  military objectives” .
                                                                              (31)
                  Nel caso Naletilic, poi, possiamo trovare un avanzamento della prospetti-
             va. La sentenza, infatti, riprende questa statuizione del caso Blaskic ma, “respect-
             fully  rejects”  l’affermazione  che  le  istituzioni  protette  non  debbano  essere  in
             prossimità di obiettivi militari.

             (30)  In argomento, un’ottima analisi è offerta da M. FRULLI, Distruzione di beni culturali e crimine di
                  genocidio: l’evoluzione della giurisprudenza del Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia, in P.
                  BENVENUTI, R. SAPIENZa, op. cit.
             (31)  Second Amended Indictement del 25 aprile 1997, e Judgement del 3 marzo 2000, Case No. IT-95-
                  14-T, § 185.

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