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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE



                  È crimine di guerra l’attacco diretto intenzionalmente “contro edifici dedi-
             cati a scopi religiosi, educativi, artistici, scientifici o umanitari, contro monu-
             menti storici, ospedali e luoghi dove sono riuniti malati e feriti, purché non
             siano utilizzati a fini militari”. Il Regno Unito ha depositato una riserva che
             richiama quella relativa all’art. 53 del I Protocollo.
                  La Convenzione dell’Aja del 1954 non conteneva nulla di specifico sulla
             responsabilità degli Stati. All’art. 28 in tema di sanzioni è previsto l’obbligo di
             stabilire norme penali per punire gli individui che abbiano dato ordine di com-
             mettere o abbiano commesso violazioni delle norme della Convenzione. Sul
             punto,  siamo  in  presenza  di  un  arretramento  rispetto  alle  previsioni  del
             Regolamento  dell’Aja  del  1907  e  anche  rispetto  all’esperienza  del  Tribunale
             Militare Internazionale di Norimberga.
                  Lo statuto del Tribunale di Norimberga, infatti, non prevedeva incrimina-
             zioni specifiche al di là delle generiche indicazioni dell’art. 6, n. 1, lett. b (sac-
             cheggio di beni pubblici o privati; distruzioni senza motivo di città o villaggi;
             devastazioni non giustificate da esigenze militari). La sentenza del Tribunale
             aveva condannato Hermann Göring per saccheggio, ritenendo che “as plenipo-
             tentiary, Göring was the active authority in the spoliation of  conquered terrority” , il fel-
                                                                                (28)
             dmaresciallo Wilhelm Keitel per le distruzioni e Hans Frank per “economic exploi-
             tation”. Un caso a parte era stato quello di Wilhelm Ernst Palezieux, condannato
             per saccheggio dei beni polacchi in uno dei processi “minori”.
                  Più interessante, specificamente in tema di beni culturali, come si vedrà, è
             stata la giurisprudenza del Tribunale di Norimberga quando ha operato il col-
             legamento con il crimine di persecuzione.
                  Le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 non menzionano i beni
             culturali. Come si è visto, è stata la Convenzione dell’Aja del 1954 ad essere
             interamente dedicata alla materia.
                  Un ultimo importante riferimento è l’art. 85 del I Protocollo di Ginevra
             del 1977. Alla lettera D del paragrafo 4 si afferma che sono considerate infra-
             zioni gravi (grave breaches) “il fatto di dirigere un attacco contro monumenti sto-
             rici, opere d’arte o luoghi di culto chiaramente riconosciuti, che costituiscono il
             patrimonio culturale o spirituale dei popoli, e ai quali sia stata concessa una pro-
             tezione speciale in base ad accordo particolare, ad esempio nel quadro di un’or-
             ganizzazione internazionale competente, provocando ad essi, di conseguenza,
             distruzioni su vasta scala, quando non esista alcuna prova di violazione ad opera

             (28)  The Trial of  the Major War Criminals before the International Military Tribunal, Nuremberg 14
                  November 1945 - 1 October 1946, Nuremberg 1947, vol. I, pag. 281; cfr. H. DONNEDIEU DE
                  VABRES, Le proces de Nuremberg devant les principes modernes du droit pénal international, in RECUEIL
                  DES COURS DE L’ACADÉMIE DE DROIT INTERNATIONAL DE LA HAYE, 1947, tome I, vol. 70,
                  pag. 477; T. TAYLOR, Anatomia del processo di Norimberga, Milano 1966.

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