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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
È crimine di guerra l’attacco diretto intenzionalmente “contro edifici dedi-
cati a scopi religiosi, educativi, artistici, scientifici o umanitari, contro monu-
menti storici, ospedali e luoghi dove sono riuniti malati e feriti, purché non
siano utilizzati a fini militari”. Il Regno Unito ha depositato una riserva che
richiama quella relativa all’art. 53 del I Protocollo.
La Convenzione dell’Aja del 1954 non conteneva nulla di specifico sulla
responsabilità degli Stati. All’art. 28 in tema di sanzioni è previsto l’obbligo di
stabilire norme penali per punire gli individui che abbiano dato ordine di com-
mettere o abbiano commesso violazioni delle norme della Convenzione. Sul
punto, siamo in presenza di un arretramento rispetto alle previsioni del
Regolamento dell’Aja del 1907 e anche rispetto all’esperienza del Tribunale
Militare Internazionale di Norimberga.
Lo statuto del Tribunale di Norimberga, infatti, non prevedeva incrimina-
zioni specifiche al di là delle generiche indicazioni dell’art. 6, n. 1, lett. b (sac-
cheggio di beni pubblici o privati; distruzioni senza motivo di città o villaggi;
devastazioni non giustificate da esigenze militari). La sentenza del Tribunale
aveva condannato Hermann Göring per saccheggio, ritenendo che “as plenipo-
tentiary, Göring was the active authority in the spoliation of conquered terrority” , il fel-
(28)
dmaresciallo Wilhelm Keitel per le distruzioni e Hans Frank per “economic exploi-
tation”. Un caso a parte era stato quello di Wilhelm Ernst Palezieux, condannato
per saccheggio dei beni polacchi in uno dei processi “minori”.
Più interessante, specificamente in tema di beni culturali, come si vedrà, è
stata la giurisprudenza del Tribunale di Norimberga quando ha operato il col-
legamento con il crimine di persecuzione.
Le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 non menzionano i beni
culturali. Come si è visto, è stata la Convenzione dell’Aja del 1954 ad essere
interamente dedicata alla materia.
Un ultimo importante riferimento è l’art. 85 del I Protocollo di Ginevra
del 1977. Alla lettera D del paragrafo 4 si afferma che sono considerate infra-
zioni gravi (grave breaches) “il fatto di dirigere un attacco contro monumenti sto-
rici, opere d’arte o luoghi di culto chiaramente riconosciuti, che costituiscono il
patrimonio culturale o spirituale dei popoli, e ai quali sia stata concessa una pro-
tezione speciale in base ad accordo particolare, ad esempio nel quadro di un’or-
ganizzazione internazionale competente, provocando ad essi, di conseguenza,
distruzioni su vasta scala, quando non esista alcuna prova di violazione ad opera
(28) The Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal, Nuremberg 14
November 1945 - 1 October 1946, Nuremberg 1947, vol. I, pag. 281; cfr. H. DONNEDIEU DE
VABRES, Le proces de Nuremberg devant les principes modernes du droit pénal international, in RECUEIL
DES COURS DE L’ACADÉMIE DE DROIT INTERNATIONAL DE LA HAYE, 1947, tome I, vol. 70,
pag. 477; T. TAYLOR, Anatomia del processo di Norimberga, Milano 1966.
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