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LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI NEI CONFLITTI ARMATI



               ad hoc istituita nel 1993 con decisione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
               Unite riprende (art. 3) la vecchia norma del Regolamento dell’Aja del 1907.
                     Richiama, infatti, qualificandoli come “violazioni delle leggi o delle con-
               suetudini di guerra” (laws or customs of  war), il sequestro, distruzione o danneg-
               giamento deliberato di edifici consacrati al culto, alla carità e all’istruzione, alle
               arti ed alle scienze, di monumenti storici, opere d’arte e opere di carattere scien-
               tifico”. Si tratta della categoria più risalente di crimini di guerra .
                                                                             (26)
                     Il punto di arrivo è rappresentato dallo statuto di Roma della Corte penale
               internazionale, adottato dalla conferenza diplomatica il 17 luglio 1998 ed entra-
               to in vigore il 1° luglio 2001 che, all’art. 8, assimila gli attacchi ai beni culturali
               a quelli portati agli ospedali, enfatizzando l’importanza di questi beni .
                                                                                  (27)


               (26)  Cfr.  G.  CARELLA,  Il  Tribunale  penale  internazionale  per  la  ex  Iugoslavia,  in  P.  PICONE  (Ed.),
                     Interventi delle Nazioni Unite e diritto internazionale, Padova, 1995, pag. 463; M. S. BASSIOUNI
                     (with Manikas), The Law of  the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, New
                     York, 1996; F. LATTANZI, E. SCISO, Dai Tribunali penali internazionali ad hoc a una Corte perma-
                     nente, Napoli, 1996, pag. 31; G. ARANGIO, RUIZ, The Establishment of  the International Criminal
                     Tribunal for the Former Territory of  Yugoslavia and the doctrine of  implied powers of  the United Nations,
                     in LATTANZI, SCISO, Dai Tribunali penali internazionali ad hoc a una Corte permanente, Napoli,
                     1996, 31; L. CONDORELLI, Legalità, legittimità, sfera di competenza dei tribunali penali ad hoc creati
                     dal  Consiglio  di  Sicurezza  delle  Nazioni  Unite,  ivi,  47;  P.  PICONE,  Sul  fondamento  giuridico  del
                     Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia, ivi, 65; M. SASSOLI, Le rôle des Tribunaux pénaux
                     internationaux dans la répression des crimes de guerre, ivi, 109; F. LATTANZI, La primazia del Tribunale
                     penale internazionale per la ex Iugoslavia sulle giurisdizioni interne, in RIVISTA DI DIRITTO INTERNA-
                     ZIONALE, 1996, pag. 597; P. PICONE, Sul fondamento giuridico del Tribunale penale internazionale per
                     la ex Iugoslavia, in LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE, 1996, pag. 3, M. CASTELLANETA, La coo-
                     perazione tra Stati e tribunali penali internazionali, Bari, 2002.
               (27)  Sullo  Statuto  di  Roma,  cfr.  O.  TRIFFTERER (Ed.),  Commentary  on  the  Rome  Statute  of   the
                     International  Criminal  Court.  Observers’  Notes,  Article  by  Article,  Baden  Baden,  1999;  W.
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