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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE



                  In tema di rispetto, l’art. 6 si collega alla definizione di obiettivo militare
             di cui all’art. 52, § 2 del I Protocollo di Ginevra del 1977. Secondo l’art. 1, lett.
             F, infatti, è obiettivo militare quello che “per sua natura, ubicazione, destinazio-
             ne o impiego fornisce un effettivo contributo all’azione militare, e la cui distru-
             zione totale o parziale, cattura o neutralizzazione offre, nelle circostanze del
             momento, un vantaggio militare preciso”.
                  Il significato di questa inclusione della norma mutuata dal I Protocollo di
             Ginevra è importante. Da un lato, riflette e conferma che si tratta di beni civili,
             a favore dei quali gioca comunque la presunzione del non utilizzo a scopi mili-
             tari (art. 52 del I Protocollo) e il conseguente favor del beneficio del dubbio.
             Dall’altro lato, l’estensione della nozione a questo strumento consente di richia-
             mare altresì elementi che il I Protocollo di Ginevra conteneva agli artt. 57 e 58:
             due obbligazioni di precauzione.
                  L’art. 7 è dedicato alle precauzioni da adottare negli attacchi, con misure
             “attive”, che lo Stato deve adottare. L’art. 8, invece, contempla precauzioni da
             adottare da parte di chi subisce l’attacco, le misure “passive”.
                  Il II Protocollo precisa, poi, i connotati della “necessità militare impera-
             tiva”. La deroga è stata introdotta nella Convenzione dell’Aja del 1954 dietro
             forte pressione degli Stati Uniti e del Regno Unito, che ne avevano fatto una
             questione di principio, subordinando la loro partecipazione alla sfera soggetti-
             va dei contraenti all’inserimento di una precisa clausola. Curiosamente, la clau-
             sola  fu  inserita  ma,  a  tutt’oggi,  i  due  Stati  non  hanno  ratificato  la
             Convenzione .
                         (21)
                  È singolare, poi, che gli Stati Uniti non avessero, invece, preteso l’inseri-
             mento della deroga per necessità militare nel “Patto Roerich”.
                  Una deroga su questa base potrà essere invocata per sferrare un attacco
             contro un bene culturale soltanto quando e per tutti il tempo in cui:
                  ➢ quel bene è stato reso, “in virtù della sua funzione”, un obiettivo militare;
                  ➢ non è disponibile alcuna alternativa attuabile per ottenere un vantaggio
             militare simile a quello che si può conseguire dirigendo un atto di ostilità contro
             quell’obiettivo. Le due condizioni sono cumulative.
                  Al di fuori dell’ipotesi di attacco, una deroga potrà essere invocata per uti-
             lizzare i beni culturali per scopi che potranno probabilmente alla loro distruzio-
             ne o danneggiamento “soltanto quando e per tutto il tempo in cui non esista
             altra scelta tra tale uso dei beni culturali e altro metodo attuabile per ottenere
             un vantaggio militare equivalente”.

             (21)  Cfr. V. MAINETTI, De nouvelles perspectives pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé :
                  l’entrèe en viguer du Deuxième Protocole relatif  à la Convention de la Haye de 1954, in REVUE INTER-
                  NATIONALE DE LA CROIX-ROUGE, 2004, pag. 352.

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