Page 145 - Rassegna 2020-1
P. 145

LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI NEI CONFLITTI ARMATI



                     L’esigenza di accordi specifici in materia è stata avvertita in conseguenza
               della marginalità delle previsioni esistenti in passato, limitate a quegli scarni rife-
               rimenti contenuti nelle Convenzioni dell’Aja del 1907 e alla inefficacia di un
               troppo debole sistema di protezione, apparsa in tutta evidenza, come si è detto,
               nel conflitto mondiale.


               2. Il Secondo Protocollo del 1999
                     Il  26  marzo  1999,  all’Aja,  è  stato  adottato  un  secondo  Protocollo  alla
               Convenzione del 1954 . Con questo, si è cercato di rimediare agli inconve-
                                      (17)
               nienti del sistema di protezione predisposto dalla Convenzione. In particolare,
               si è introdotto un nuovo concetto di «protezione rafforzata» («enhanced protec-
               tion»), che si aggiunge a quello di protezione speciale. Il meccanismo che avreb-
               be dovuto condurre a garanzie di protezione speciale, come si è detto, non ha
               funzionato, essenzialmente a causa di una procedura di messa in opera «estre-
               mamente macchinosa ed inefficiente» . La nuova «protezione rafforzata» si
                                                     (18)
               presenta come un istituto nuovo, che si aggiunge a quello della «protezione spe-
               ciale» senza sostituirlo: si sarebbe posto, infatti, un problema di applicazione
               con riferimento agli Stati che hanno aderito alla Convenzione del 1954. In altre
               parole, gli Stati potranno continuare a fare riferimento alla protezione speciale,
               oppure potranno decidere di valersi del nuovo sistema, accogliendo regole più
               efficaci.
                     Il nuovo sistema accoglie, altresì, la positiva esperienza della Convenzione
               del 1972 per la protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, il cui
               sistema di iscrizione di beni di grande valore culturale ha mostrato di funziona-
               re bene .
                       (19)
                     Anche l’eventuale possibilità di derogare all’obbligo di protezione raffor-
               zata presenta profili di novità interessanti. Da una parte, la decisione di portare
               attacco ad un bene culturale può essere adottata a un livello che è più generica-
               mente indicato come «highest operational level of  command».


               (17)  Testo in E. GREPPI - G. VENTURINI, Op. cit., pag.126. Cfr. J. M. HENCKAERTS, New rules for the
                     protection of  cultural property in armed conflict. The significance of  the Second Protocol to the 1954 Hague
                     Convention for the Protection of  Cultural Property in the Event of  Armed Conflict, in INTERNATIONAL
                     REVIEW OF THE RED CROSS, 1999, pag. 593; J. HLADIK, The 1954 Hague Convention for the Protection
                     of  Cultural Property in the Event of  Armed Conflict and the notion of  military necessity, ivi, pag. 621.
               (18)  Così F. FRANCIONI, Il contributo dell’Italia al rafforzamento della Convenzione de l’Aja del 1954, in
                     M. CARCIONE (a cura di), Uno scudo blu per la salvaguardia del patrimonio mondiale, SIPBC, Milano,
                     1999, pag. 180.
               (19)  Cfr. M. C. CICIRIELLO (a cura di), La protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale a venticinque
                     anni dalla Convenzione UNESCO del 1972, Napoli, 1997. Il testo è in MONTI (a cura di), La con-
                     servazione dei beni culturali nei documenti italiani e internazionali, 1931-1991, Roma, 1992, pag. 212.

                                                                                        143
   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150