Page 141 - Rassegna 2020-1
P. 141

LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI NEI CONFLITTI ARMATI



                     La Convenzione contiene, anzitutto, una definizione di patrimonio cultu-
               rale dell’umanità. Son compresi i beni, mobili o immobili, «di grande importan-
               za per il patrimonio culturale dei popoli», come:
                     ➢ i monumenti architettonici, di arte o di storia, religiosi o laici;
                     ➢ i siti archeologici;
                     ➢ i complessi di costruzioni che, nel loro insieme, offrono un interesse
               storico o artistico;
                     ➢ le opere d’arte;
                     ➢ i manoscritti, libri e altri oggetti d’interesse storico, artistico o archeologico;
                     ➢ le collezioni scientifiche e le collezioni importanti di libri o di archivi o
               di riproduzioni dei beni.
                     La definizione è, poi, allargata due volte:
                     ➢ una prima volta per comprendervi gli edifici destinati a contenere alcune
               categorie di beni (musei, grandi biblioteche, depositi di archivi e i rifugi destinati
               ad accogliere i beni in caso di conflitto);
                     ➢ una  seconda  volta,  per  configurare  una  categoria  speciale,  quella  dei
               «centri monumentali», complessi che comprendono «un numero considerevole»
               di beni protetti.
                     Il principio generale della protezione dei beni culturali nei conflitti armati
               è fondato sull’obbligazione di proteggere e di rispettare questi beni (art. 2). Il
               regime di protezione “generale” si estende a tutti i beni che rientrano nelle cate-
               gorie di cui all’art. 1.
                     La protezione è, quindi, da ritenersi accordata automaticamente a tutti i
               beni che ricadono nell’ampia definizione offerta dall’art. 1, sia sotto il profilo
               della salvaguardia dei beni, sia sotto quello del rispetto.
                     La Convenzione, peraltro, non specifica la forma che deve assumere l’ob-
               bligo di salvaguardia: secondo l’art. 3, ogni Stato contraente è tenuto ad adot-
               tare le misure «che ritiene appropriate», fin dal tempo di pace. Si configura, cioè,
               una sorta di obbligo di predisposizione di misure di protezione in una colloca-
               zione  logica  e  temporale  antecedente  la  stessa  sfera  di  applicazione  della
               Convenzione, il conflitto armato.
                     Sotto questo profilo, merita sottolineare che sul terreno dei beni culturali
               si realizza con particolare evidenza la convergenza, la confluenza tra due diversi
               sistemi  normativi:  quello  di  protezione  dei  diritti  umani  e  quello  del  diritto
               internazionale  umanitario .Alquanto  più  precisa  è  la  determinazione  degli
                                         (12)
               obblighi relativi al «rispetto» dei beni culturali, contenuta nell’art. 4.

               (12)  Ci  permettiamo,  in  proposito,  di  rinviare  a  E.  GREPPI,  I  crimini  internazionali  dell’individuo,
                     Torino, 2012, pagg. 32 ss. Cfr., inoltre, R. KOLB, G. GAGGIOLIU, Research Handbook on Human
                     Rights and Humanitarian Law, Cheltenham Northampton, 2013.

                                                                                        139
   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146