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LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI NEI CONFLITTI ARMATI
La Convenzione contiene, anzitutto, una definizione di patrimonio cultu-
rale dell’umanità. Son compresi i beni, mobili o immobili, «di grande importan-
za per il patrimonio culturale dei popoli», come:
➢ i monumenti architettonici, di arte o di storia, religiosi o laici;
➢ i siti archeologici;
➢ i complessi di costruzioni che, nel loro insieme, offrono un interesse
storico o artistico;
➢ le opere d’arte;
➢ i manoscritti, libri e altri oggetti d’interesse storico, artistico o archeologico;
➢ le collezioni scientifiche e le collezioni importanti di libri o di archivi o
di riproduzioni dei beni.
La definizione è, poi, allargata due volte:
➢ una prima volta per comprendervi gli edifici destinati a contenere alcune
categorie di beni (musei, grandi biblioteche, depositi di archivi e i rifugi destinati
ad accogliere i beni in caso di conflitto);
➢ una seconda volta, per configurare una categoria speciale, quella dei
«centri monumentali», complessi che comprendono «un numero considerevole»
di beni protetti.
Il principio generale della protezione dei beni culturali nei conflitti armati
è fondato sull’obbligazione di proteggere e di rispettare questi beni (art. 2). Il
regime di protezione “generale” si estende a tutti i beni che rientrano nelle cate-
gorie di cui all’art. 1.
La protezione è, quindi, da ritenersi accordata automaticamente a tutti i
beni che ricadono nell’ampia definizione offerta dall’art. 1, sia sotto il profilo
della salvaguardia dei beni, sia sotto quello del rispetto.
La Convenzione, peraltro, non specifica la forma che deve assumere l’ob-
bligo di salvaguardia: secondo l’art. 3, ogni Stato contraente è tenuto ad adot-
tare le misure «che ritiene appropriate», fin dal tempo di pace. Si configura, cioè,
una sorta di obbligo di predisposizione di misure di protezione in una colloca-
zione logica e temporale antecedente la stessa sfera di applicazione della
Convenzione, il conflitto armato.
Sotto questo profilo, merita sottolineare che sul terreno dei beni culturali
si realizza con particolare evidenza la convergenza, la confluenza tra due diversi
sistemi normativi: quello di protezione dei diritti umani e quello del diritto
internazionale umanitario .Alquanto più precisa è la determinazione degli
(12)
obblighi relativi al «rispetto» dei beni culturali, contenuta nell’art. 4.
(12) Ci permettiamo, in proposito, di rinviare a E. GREPPI, I crimini internazionali dell’individuo,
Torino, 2012, pagg. 32 ss. Cfr., inoltre, R. KOLB, G. GAGGIOLIU, Research Handbook on Human
Rights and Humanitarian Law, Cheltenham Northampton, 2013.
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