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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
Tra queste, non è possibile non menzionare la distruzione, nel febbraio
1944, dell’Abbazia di Montecassino, che si riteneva essere il fulcro dell’apparato
difensivo tedesco, in posizione tale da pregiudicare l’avanzata degli Alleati o i
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bombardamenti di Dresda, di Coventry e altre città europee. Per parte tedesca,
il Barone Gustav Braun von Stumm aveva dichiarato che “We shall go out and
bomb every building in Britain marked with three stars in the Baedeker Guide”. Alle
distruzioni causate dalla violenza bellica occorre aggiungere l’ampio capitolo
del saccheggio dei beni culturali, che ha accompagnato le varie fasi della con-
quista nazista di larga parte del continente europeo .
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Per quanto riguarda distruzioni e saccheggi, “per la ricchezza del suo
patrimonio artistico e la durata della guerra combattuta sul territorio nazionale
(dal luglio 1943 all’aprile 1945), l’Italia fu indubbiamente il Paese che subì, fra
tutti quelli coinvolti nel conflitto, i danni maggiori” .
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Purtroppo, inoltre, la conflittualità contemporanea ha rivelato quanto le
distruzioni di beni culturali siano in diversi casi state concepite come atti deli-
berati, finalizzati a cancellare l’identità di un popolo, la sua coscienza collettiva,
il suo senso di appartenenza, la sua storia, le sue tradizioni, le manifestazioni
tangibili della sua cultura e della sua fede. In situazioni estreme, la distruzione
di beni culturali presenta i connotati del genocidio , o diventa il suo elemento
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caratterizzante. Per questo, il diritto internazionale umanitario si è fatto carico
di una preoccupazione normativa specifica. Si tratta di beni che presentano un
forte collegamento con i popoli e con la loro identità. Di riflesso, investono
direttamente i singoli individui, le singole persone che in quella identità si rico-
noscono. Un vulnus a uno di questi beni è una ferita alla persona umana e alla
dimensione più profonda dei suoi diritti soggettivi.
Dopo il conflitto, è l’UNESCO a offrire la cornice istituzionale per l’ela-
borazione e l’adozione di norme più incisive .
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Lo statuto dell’organizzazione, infatti, le attribuisce il compito di vigilare
sulla conservazione e sulla protezione del patrimonio universale di libri, di
opere d’arte e di altri monumenti d’interesse storico o scientifico, e di racco-
mandare agli Stati la stipulazione di convenzioni a questo scopo.
(3) Cfr. F. BUGNION, La genèse de la protection juridique des biens culturels en cas de conflit armé, in REVUE
INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE, 2004, pag. 313.
(4) Cfr. L. H. NICHOLAS, The Rape of Europe: The Fate of Europe’s Treasures in the Third Reich and
the Second World War, New York, 1994.
(5) Così l’ambasciatore SERGIO ROMANO, L’arte in guerra, Ginevra, Milano 2013, pag. 66.
(6) Sul genocidio, cfr. R. LEMKIN, Genocide as a Crime under International Law, in AMERICAN
JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW, 1947, pag. 145; N. RONZITTI, Genocidio, in ENCICLOPEDIA
DEL DIRITTO, XVIII, pag. 573; W. A. SCHABAS, Le génocide, in H. ASCENSIO, E. DECAUX, A.
PELLET, Droit international pénal, Paris, 2000, pag. 319.
(7) Cfr. M. R. SAULLE, UNESCO, in ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO, XXXI, pag. 319.
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