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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE



                  Tra queste, non è possibile non menzionare la distruzione, nel febbraio
             1944, dell’Abbazia di Montecassino, che si riteneva essere il fulcro dell’apparato
             difensivo tedesco, in posizione tale da pregiudicare l’avanzata degli Alleati  o i
                                                                                    (3)
             bombardamenti di Dresda, di Coventry e altre città europee. Per parte tedesca,
             il Barone Gustav Braun von Stumm aveva dichiarato che “We shall go out and
             bomb  every  building  in  Britain  marked  with  three  stars  in  the  Baedeker  Guide”.  Alle
             distruzioni causate dalla violenza bellica occorre aggiungere l’ampio capitolo
             del saccheggio dei beni culturali, che ha accompagnato le varie fasi della con-
             quista nazista di larga parte del continente europeo .
                                                              (4)
                  Per  quanto  riguarda  distruzioni  e  saccheggi,  “per  la  ricchezza  del  suo
             patrimonio artistico e la durata della guerra combattuta sul territorio nazionale
             (dal luglio 1943 all’aprile 1945), l’Italia fu indubbiamente il Paese che subì, fra
             tutti quelli coinvolti nel conflitto, i danni maggiori” .
                                                              (5)
                  Purtroppo, inoltre, la conflittualità contemporanea ha rivelato quanto le
             distruzioni di beni culturali siano in diversi casi state concepite come atti deli-
             berati, finalizzati a cancellare l’identità di un popolo, la sua coscienza collettiva,
             il suo senso di appartenenza, la sua storia, le sue tradizioni, le manifestazioni
             tangibili della sua cultura e della sua fede. In situazioni estreme, la distruzione
             di beni culturali presenta i connotati del genocidio , o diventa il suo elemento
                                                             (6)
             caratterizzante. Per questo, il diritto internazionale umanitario si è fatto carico
             di una preoccupazione normativa specifica. Si tratta di beni che presentano un
             forte collegamento con i popoli e con la loro identità. Di riflesso, investono
             direttamente i singoli individui, le singole persone che in quella identità si rico-
             noscono. Un vulnus a uno di questi beni è una ferita alla persona umana e alla
             dimensione più profonda dei suoi diritti soggettivi.
                  Dopo il conflitto, è l’UNESCO a offrire la cornice istituzionale per l’ela-
             borazione e l’adozione di norme più incisive .
                                                        (7)
                  Lo statuto dell’organizzazione, infatti, le attribuisce il compito di vigilare
             sulla  conservazione  e  sulla  protezione  del  patrimonio  universale  di  libri,  di
             opere d’arte e di altri monumenti d’interesse storico o scientifico, e di racco-
             mandare agli Stati la stipulazione di convenzioni a questo scopo.

             (3)   Cfr. F. BUGNION, La genèse de la protection juridique des biens culturels en cas de conflit armé, in REVUE
                  INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE, 2004, pag. 313.
             (4)   Cfr. L. H. NICHOLAS, The Rape of  Europe: The Fate of  Europe’s Treasures in the Third Reich and
                  the Second World War, New York, 1994.
             (5)   Così l’ambasciatore SERGIO ROMANO, L’arte in guerra, Ginevra, Milano 2013, pag. 66.
             (6)   Sul  genocidio,  cfr.  R.  LEMKIN,  Genocide  as  a  Crime  under  International  Law,  in  AMERICAN
                  JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW, 1947, pag. 145; N. RONZITTI, Genocidio, in ENCICLOPEDIA
                  DEL DIRITTO, XVIII, pag. 573; W. A. SCHABAS, Le génocide, in H. ASCENSIO, E. DECAUX, A.
                  PELLET, Droit international pénal, Paris, 2000, pag. 319.
             (7)   Cfr. M. R. SAULLE, UNESCO, in ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO, XXXI, pag. 319.

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