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LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI NEI CONFLITTI ARMATI



                     Oltre ad un generale impegno di protezione, la Convenzione dispone un
               sistema di «protezione speciale» (artt. 8-11), che prevede una particolare tutela
               dei «rifugi» destinati a contenere beni culturali mobili in caso di conflitto arma-
               to, dei centri monumentali e di altri beni immobili definiti «di altissima impor-
               tanza», e la loro iscrizione in un registro internazionale tenuto dall’UNESCO.
               Le condizioni perché si possa azionare questa protezione speciale sono, tutta-
               via, talmente impegnative (e talora quasi assurde) che il sistema previsto non ha
               sostanzialmente funzionato. Non solo, ma - fatte salve le possibili deroghe -
               protezione generale e protezione speciale dovrebbero offrire sostanzialmente il
               medesimo grado di protezione ai beni culturali. Il mancato funzionamento della
               protezione speciale - in ragione della complessa interrelazione tra un generale
               divieto di attaccare un bene culturale e la possibilità di invocare una deroga per
               ragioni di necessità militare - finisce con il proiettare un’ombra di inefficacia
               anche sul sistema “generale”. Le complicate condizioni di eligibilità dei beni a
               protezione speciale hanno fatto sì che nel registro sia stato iscritto un solo cen-
               tro monumentale, la Città del Vaticano , e otto rifugi per beni culturali mobili
                                                     (16)
               (sei dei quali nei Paesi Bassi e due in Germania). Quattro di questi rifugi sono
               stati poi cancellati su richiesta dei due Stati, per cui ora restano iscritti soltanto
               quattro rifugi, tre nei Paesi Bassi e uno in Germania.
                     Il successivo secondo Protocollo del 1999 - che si applica senza distinzio-
               ne sia ai conflitti armati internazionali sia a quelli non-internazionali - ha, poi,
               aggiunto un nuovo regime, quello della protezione “rafforzata”.
                     In un contesto di mancato funzionamento dei meccanismi volti ad offrire
               una protezione davvero “speciale” e di troppo recente entrata in vigore del II
               Protocollo, la protezione “generale” riveste, quindi, una posizione centrale nel
               sistema convenzionale dell’Aja, e gli obblighi di dare attuazione alle sue norme
               determinano, come vedremo, importanti conseguenze sul piano delle misure
               statuali di adeguamento.
                     La Convenzione dell’Aja, poi, nella scia del corpus ginevrino, ha voluto l’in-
               troduzione di un emblema di protezione. A norma dell’art. 6, i beni oggetto di
               protezione possono essere contrassegnati con un emblema. Anziché la vecchia
               “croce d’oro”, la Convenzione adotta uno scudo blu e bianco riprodotto nel
               testo. Il colore dell’emblema è definito dall’art. 16, § 1 come “royal blue”, ma
               appare nel testo più chiaro, al fine di renderlo più facilmente visibile nei com-
               battimenti. L’emblema distintivo non può essere apposto su beni immobili se
               non accompagnato da una autorizzazione debitamente datata e firmata dall’au-
               torità nazionale competente (art. 17).


               (16)  L’iscrizione è stata peraltro resa possibile anche grazie all’impegno assunto dall’Italia, per via
                     della collocazione dello Stato Vaticano a Roma, e la sua prossimità a obiettivi militari.

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