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LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI NEI CONFLITTI ARMATI
Oltre ad un generale impegno di protezione, la Convenzione dispone un
sistema di «protezione speciale» (artt. 8-11), che prevede una particolare tutela
dei «rifugi» destinati a contenere beni culturali mobili in caso di conflitto arma-
to, dei centri monumentali e di altri beni immobili definiti «di altissima impor-
tanza», e la loro iscrizione in un registro internazionale tenuto dall’UNESCO.
Le condizioni perché si possa azionare questa protezione speciale sono, tutta-
via, talmente impegnative (e talora quasi assurde) che il sistema previsto non ha
sostanzialmente funzionato. Non solo, ma - fatte salve le possibili deroghe -
protezione generale e protezione speciale dovrebbero offrire sostanzialmente il
medesimo grado di protezione ai beni culturali. Il mancato funzionamento della
protezione speciale - in ragione della complessa interrelazione tra un generale
divieto di attaccare un bene culturale e la possibilità di invocare una deroga per
ragioni di necessità militare - finisce con il proiettare un’ombra di inefficacia
anche sul sistema “generale”. Le complicate condizioni di eligibilità dei beni a
protezione speciale hanno fatto sì che nel registro sia stato iscritto un solo cen-
tro monumentale, la Città del Vaticano , e otto rifugi per beni culturali mobili
(16)
(sei dei quali nei Paesi Bassi e due in Germania). Quattro di questi rifugi sono
stati poi cancellati su richiesta dei due Stati, per cui ora restano iscritti soltanto
quattro rifugi, tre nei Paesi Bassi e uno in Germania.
Il successivo secondo Protocollo del 1999 - che si applica senza distinzio-
ne sia ai conflitti armati internazionali sia a quelli non-internazionali - ha, poi,
aggiunto un nuovo regime, quello della protezione “rafforzata”.
In un contesto di mancato funzionamento dei meccanismi volti ad offrire
una protezione davvero “speciale” e di troppo recente entrata in vigore del II
Protocollo, la protezione “generale” riveste, quindi, una posizione centrale nel
sistema convenzionale dell’Aja, e gli obblighi di dare attuazione alle sue norme
determinano, come vedremo, importanti conseguenze sul piano delle misure
statuali di adeguamento.
La Convenzione dell’Aja, poi, nella scia del corpus ginevrino, ha voluto l’in-
troduzione di un emblema di protezione. A norma dell’art. 6, i beni oggetto di
protezione possono essere contrassegnati con un emblema. Anziché la vecchia
“croce d’oro”, la Convenzione adotta uno scudo blu e bianco riprodotto nel
testo. Il colore dell’emblema è definito dall’art. 16, § 1 come “royal blue”, ma
appare nel testo più chiaro, al fine di renderlo più facilmente visibile nei com-
battimenti. L’emblema distintivo non può essere apposto su beni immobili se
non accompagnato da una autorizzazione debitamente datata e firmata dall’au-
torità nazionale competente (art. 17).
(16) L’iscrizione è stata peraltro resa possibile anche grazie all’impegno assunto dall’Italia, per via
della collocazione dello Stato Vaticano a Roma, e la sua prossimità a obiettivi militari.
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