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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE



                  Con un evidente parallelismo rispetto alle norme relative all’emblema di
             protezione previsto dal sistema ginevrino per la croce rossa, anche quello dei
             beni culturali è chiamato a “coprire” i mezzi di trasporto e il personale addetto.
             È anche prevista una carta d’identità - descritta in dettaglio - che reca il nomi-
             nativo e i dati anagrafici, titoli e grado e funzioni, nonché la fotografia della per-
             sona in questione.
                  Numerosi sono, in sintesi, gli obblighi che gravano sulle parti in conflitto.
             Esse, infatti, devono:
                  ➣ astenersi dall’usare beni culturali e le zone ad essi circostanti per scopi
             che possano esporli a distruzioni o a danni (con l’eccezione, già accennata, della
             necessità militare “imperativa”) (art. 4, §§ 1 e 2);
                  ➣ astenersi da atti di ostilità diretti contro questi beni (salvo, anche qui, in
             caso di necessità militare imperativa);
                  ➣ proibire, prevenire ed arrestare qualunque forma di furto, saccheggio o
             appropriazione indebita e qualsiasi atto di vandalismo (art. 4, § 3);
                  ➣ astenersi dal compimento di atti di rappresaglia contro questi beni (art. 4, §4).
                  In situazioni di occupazione (totale o parziale) del territorio di un altro
             Stato parte, la potenza occupante deve anche:
                  ➣ collaborare con le autorità competenti dello Stato occupato nella loro
             attività di salvaguardia e di conservazione dei beni culturali (art. 5, § 1);
                  ➣ prendere le necessarie misure di conservazione in stretta collaborazione
             con le autorità nazionali competenti quando queste non siano in grado di farlo
             (art. 5, § 2);
                  ➣ nominare un rappresentante speciale per i beni culturali nel territorio
             occupato (art. 2 del Regolamento).
                  Quanto all’emblema (che può essere posto, mentre nel regime di protezio-
             ne  speciale  deve  esserlo,  e  ripetuto  tre  volte),  esso  deve  essere  collocato  in
             modo da facilitare il riconoscimento dei beni (art. 6). Può essere collocato su
             bandiere  o  gagliardetti  o  su  oggetti  particolari  in  qualunque  forma  lo  Stato
             ritenga opportuna (art. 20, § 1 del Regolamento). Nel caso di conflitto armato,
             deve essere anche collocato sui mezzi di trasporto in modo tale da essere chia-
             ramente visibile a luce diurna dal cielo e da terra e negli altri casi in modo da
             essere visibile da terra (art. 20, § 2 del Regolamento).
                  La Convenzione dell’Aja del 1954, malgrado i difetti del sistema di prote-
             zione speciale, e nonostante la mancata previsione di un organo chiamato a
             vigilare sulla sua applicazione, rappresenta uno strumento normativo importan-
             te,  soprattutto  in  quanto  ha  delineato  obblighi  generali  con  riferimento  ad
             un’ampia categoria di beni che, nei conflitti, ha tradizionalmente patito danni
             irreparabili.


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