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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
Con un evidente parallelismo rispetto alle norme relative all’emblema di
protezione previsto dal sistema ginevrino per la croce rossa, anche quello dei
beni culturali è chiamato a “coprire” i mezzi di trasporto e il personale addetto.
È anche prevista una carta d’identità - descritta in dettaglio - che reca il nomi-
nativo e i dati anagrafici, titoli e grado e funzioni, nonché la fotografia della per-
sona in questione.
Numerosi sono, in sintesi, gli obblighi che gravano sulle parti in conflitto.
Esse, infatti, devono:
➣ astenersi dall’usare beni culturali e le zone ad essi circostanti per scopi
che possano esporli a distruzioni o a danni (con l’eccezione, già accennata, della
necessità militare “imperativa”) (art. 4, §§ 1 e 2);
➣ astenersi da atti di ostilità diretti contro questi beni (salvo, anche qui, in
caso di necessità militare imperativa);
➣ proibire, prevenire ed arrestare qualunque forma di furto, saccheggio o
appropriazione indebita e qualsiasi atto di vandalismo (art. 4, § 3);
➣ astenersi dal compimento di atti di rappresaglia contro questi beni (art. 4, §4).
In situazioni di occupazione (totale o parziale) del territorio di un altro
Stato parte, la potenza occupante deve anche:
➣ collaborare con le autorità competenti dello Stato occupato nella loro
attività di salvaguardia e di conservazione dei beni culturali (art. 5, § 1);
➣ prendere le necessarie misure di conservazione in stretta collaborazione
con le autorità nazionali competenti quando queste non siano in grado di farlo
(art. 5, § 2);
➣ nominare un rappresentante speciale per i beni culturali nel territorio
occupato (art. 2 del Regolamento).
Quanto all’emblema (che può essere posto, mentre nel regime di protezio-
ne speciale deve esserlo, e ripetuto tre volte), esso deve essere collocato in
modo da facilitare il riconoscimento dei beni (art. 6). Può essere collocato su
bandiere o gagliardetti o su oggetti particolari in qualunque forma lo Stato
ritenga opportuna (art. 20, § 1 del Regolamento). Nel caso di conflitto armato,
deve essere anche collocato sui mezzi di trasporto in modo tale da essere chia-
ramente visibile a luce diurna dal cielo e da terra e negli altri casi in modo da
essere visibile da terra (art. 20, § 2 del Regolamento).
La Convenzione dell’Aja del 1954, malgrado i difetti del sistema di prote-
zione speciale, e nonostante la mancata previsione di un organo chiamato a
vigilare sulla sua applicazione, rappresenta uno strumento normativo importan-
te, soprattutto in quanto ha delineato obblighi generali con riferimento ad
un’ampia categoria di beni che, nei conflitti, ha tradizionalmente patito danni
irreparabili.
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