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LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI NEI CONFLITTI ARMATI
Infine, come si è detto, una decisione di questo tipo potrà essere presa sol-
tanto da un ufficiale “al comando di una forza a livello equivalente o superiore
a un battalion (cioè, come si è osservato, di una unità corrispondente grosso
modo a un reggimento dell’Esercito italiano), o di una forza minore quando le
circostanze non permettano altrimenti”.
La prima ipotesi appare senz’altro apprezzabile, in quanto colloca in posi-
zione elevata il livello decisionale .
(22)
La previsione di un alternativa di minor profilo, invece, rappresenta un
incomprensibile e inaccettabile arretramento, che non si giustifica in alcun
modo. “Minore”, infatti, potrebbe scendere a livelli di comando assai modesti,
affidando una decisione così delicata a comandanti di compagnia, o addirittura
di plotone.
In definitiva, quindi, l’apprezzabile scelta di tenere alto il livello decisionale
è accompagnata da una deprecabile eccezione che finisce con lo snaturarla.
Queste osservazioni prescindono da una possibile fondata obiezione di princi-
pio: “doubts have rightly been expressed as to whether rank is a guarantee of expertise in
art. A captain or even a reserve sergeant who in civilian life is an historian of art or an artist
may be more export than his superior” .
(23)
Ogni qualvolta le circostanze lo permettano, infine, sarà dato un avverti-
mento in tempo utile e con mezzi efficaci.
Analitica è l’elencazione delle precauzioni nell’attacco, contenuta nell’art. 7.
Ogni Parte in conflitto dovrà:
➢ “fare tutto il possibile” per verificare che gli obiettivi da attaccare non
siano beni culturali protetti ai sensi dell’art. 4 della Convenzione (dunque,
oggetto di protezione generale”);
➢ prendere tutte le precauzioni possibili nella scelta dei mezzi e metodi di
attacco allo scopo di evitare e, comunque di ridurre al minimo i danni collaterali
ai beni protetti;
➢ astenersi dal decidere di lanciare qualsiasi attacco da cui ci si può atten-
dere che provochi danni collaterali che risulterebbero eccessivi rispetto al van-
taggio militare concreto e diretto previsto;
➢ annullare o sospendere un attacco se diventa chiaro che l’obiettivo è un
bene culturale protetto e che ci si può attendere che l’attacco causerà danni acci-
dentali che risulterebbero eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e
diretto previsto.
(22) Cfr. U. LEANZA, Il II Protocollo aggiuntivo del 1999 alla Convenzione de l’Aja del 1954 sulla protezione
dei beni culturali in caso di conflitto armato, in F. MANISCALCO, op. cit., pag. 33.
(23) D. FLECK (Ed.), op. cit., pag. 388 e S. NAHLIK, On some deficiencies of the Hague Convention of
1954 on the protection of cultural property in the event of armed conflict, in ANNUAIRE DE
L’ASSOCIATION DES ANCIENS DE L’ACADÉMIE (La Haye), 1976, 27, pagg. 100-108.
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