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LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI NEI CONFLITTI ARMATI



                     Infine, come si è detto, una decisione di questo tipo potrà essere presa sol-
               tanto da un ufficiale “al comando di una forza a livello equivalente o superiore
               a un battalion (cioè, come si è osservato, di una unità corrispondente grosso
               modo a un reggimento dell’Esercito italiano), o di una forza minore quando le
               circostanze non permettano altrimenti”.
                     La prima ipotesi appare senz’altro apprezzabile, in quanto colloca in posi-
               zione elevata il livello decisionale .
                                               (22)
                     La previsione di un alternativa di minor profilo, invece, rappresenta un
               incomprensibile  e  inaccettabile  arretramento,  che  non  si  giustifica  in  alcun
               modo. “Minore”, infatti, potrebbe scendere a livelli di comando assai modesti,
               affidando una decisione così delicata a comandanti di compagnia, o addirittura
               di plotone.
                     In definitiva, quindi, l’apprezzabile scelta di tenere alto il livello decisionale
               è  accompagnata  da  una  deprecabile  eccezione  che  finisce  con  lo  snaturarla.
               Queste osservazioni prescindono da una possibile fondata obiezione di princi-
               pio: “doubts have rightly been expressed as to whether rank is a guarantee of  expertise in
               art. A captain or even a reserve sergeant who in civilian life is an historian of  art or an artist
               may be more export than his superior” .
                                                (23)
                     Ogni qualvolta le circostanze lo permettano, infine, sarà dato un avverti-
               mento in tempo utile e con mezzi efficaci.
                     Analitica è l’elencazione delle precauzioni nell’attacco, contenuta nell’art. 7.
               Ogni Parte in conflitto dovrà:
                     ➢ “fare tutto il possibile” per verificare che gli obiettivi da attaccare non
               siano  beni  culturali  protetti  ai  sensi  dell’art.  4  della  Convenzione  (dunque,
               oggetto di protezione generale”);
                     ➢ prendere tutte le precauzioni possibili nella scelta dei mezzi e metodi di
               attacco allo scopo di evitare e, comunque di ridurre al minimo i danni collaterali
               ai beni protetti;
                     ➢ astenersi dal decidere di lanciare qualsiasi attacco da cui ci si può atten-
               dere che provochi danni collaterali che risulterebbero eccessivi rispetto al van-
               taggio militare concreto e diretto previsto;
                     ➢ annullare o sospendere un attacco se diventa chiaro che l’obiettivo è un
               bene culturale protetto e che ci si può attendere che l’attacco causerà danni acci-
               dentali  che  risulterebbero  eccessivi  rispetto  al  vantaggio  militare  concreto  e
               diretto previsto.

               (22)  Cfr. U. LEANZA, Il II Protocollo aggiuntivo del 1999 alla Convenzione de l’Aja del 1954 sulla protezione
                     dei beni culturali in caso di conflitto armato, in F. MANISCALCO, op. cit., pag. 33.
               (23)  D. FLECK (Ed.), op. cit., pag. 388 e S. NAHLIK, On some deficiencies of  the Hague Convention of
                     1954  on  the  protection  of   cultural  property  in  the  event  of   armed  conflict,  in  ANNUAIRE  DE
                     L’ASSOCIATION DES ANCIENS DE L’ACADÉMIE (La Haye), 1976, 27, pagg. 100-108.

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