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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE



                  La deroga al sistema di protezione speciale della Convenzione del 1954
             poteva essere decisa soltanto al livello di generale comandante di divisione o
             superiore. Per la protezione «ordinaria», invece, il livello decisionale indicato è
             quello di un «officer commanding a force the equivalent of  a battalion in size or larger»,
             cioè di colonnello comandante di un reggimento (unità che meglio rispecchia il
             «battalion» del testo del Protocollo).
                  Meglio precisati appaiono, invece, i contorni del riferimento alla necessità
             militare .
                    (20)
                  Il Protocollo è stato adottato a oltre vent’anni dal I Protocollo di Ginevra
             dell’8 giugno 1977 che non ammette deroghe al divieto di attaccare beni cultu-
             rali (i citati artt. 53, in materia di obbligo di protezione, e 85, in tema di qualifi-
             cazione come crimine di guerra). La Convenzione del 1954 ammetteva la causa
             di giustificazione per necessità militare ove questa fosse «imperativa» (per la
             protezione «ordinaria») oppure «ineluttabile» (per quella «speciale»). Il negozia-
             to ha evidenziato posizioni alquanto diversificate. Vi erano Stati - come i Paesi
             Bassi - che hanno cercato di fare eliminare il riferimento alla necessità militare,
             sulla  base  della  considerazione  che  essa  è  ammessa  da  una  norma  generale
             dell’ordinamento internazionale e, quindi, non richiede una previsione espressa
             per potere essere invocata da uno Stato.
                  La prassi e la stessa attività di codificazione della Commissione del Diritto
             Internazionale confermano questa configurazione della necessità militare come
             regola generale di esclusione dell’illecito, alla presenza di condizioni come l’as-
             soluta mancanza di alternative e il bilanciamento tra il danno gravissimo che
             colui che commette l’illecito avrebbe subito in rapporto al danno che infligge
             operando in stato di necessità.
                  D’altra parte, a rafforzare questa impostazione vi è la circostanza che, dai
             Protocolli di Ginevra del 1977, non appare più nel diritto umanitario dei con-
             flitti armati un esplicito riferimento alla necessità militare, intesa come possibi-
             lità di derogare all’obbligo di garantire l’immunità della categoria di beni consi-
             derati obiettivi non legittimi della violenza bellica. In base a queste considera-
             zioni, il bene culturale viene assimilato alle altre categorie (beni civili, località
             non difese) che debbono essere trattate come immuni dalla violenza, a meno
             che non vengano utilizzate a scopi militari. Ma, in tal caso, perdono l’immunità
             non in quanto sorge una causa di necessità militare, ma in quanto lo Stato, rea-
             lizzando una forma di uso per scopi bellici in violazione delle norme codificate,
             determina una reazione che si configura in un uso legittimo della forza contro
             un obiettivo che è diventato militare in senso proprio.


             (20)  Cfr. G. VENTURINI, Necessità e proporzionalità nell’uso della forza militare in diritto internazionale,
                  Milano, 1988.

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