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LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI NEI CONFLITTI ARMATI



                     Non vi sarebbe, quindi, bisogno di ricorrere all’istituto della necessità mili-
               tare, dal momento che si verrebbe a cadere nel diritto generale dei conflitti
               armati.
                     Si è scelto, comunque - ed è innegabilmente un passo indietro rispetto alla
               svolta impressa dai Protocolli di Ginevra del 1977 - di mantenere un esplicito
               riferimento alla necessità militare. Per la protezione ordinaria, «generale», essa
               rimane qualificata come «imperativa», ancorché collegata a criteri più rigorosi,
               quali l’obbligo di dare un avvertimento all’avversario (per esempio, per indurlo
               ad abbandonare un palazzo, bene culturale, nel quale è asserragliata una unità
               combattente), o di dare un tempo «ragionevole» all’avversario per rimediare alle
               violazioni.
                     Per la protezione rafforzata, invece, il nuovo Protocollo dà un rilevante
               contributo a tracciare contorni più netti della necessità militare, ad evitare che
               questo istituto vada eccessivamente a sconfinare nella mera convenienza della
               parte belligerante, senza alcun riguardo per l’eventuale illecito coinvolgimento
               di un bene culturale protetto.
                     La nuova nozione richiama la necessità che non vi sia «feasible alternati-
               ve available» per ottenere un vantaggio militare a quella di indirizzare un attacco
               contro un bene culturale protetto.
                     Più  attenuata  appare  la  protezione  generale,  rispetto  alla  quale  il  II
               Protocollo del 1999 si limita a precisare - in un breve capitolo II, di soli cinque
               articoli,  dedicato  alle  “Disposizioni  generali  riguardanti  la  protezione”  -  le
               nozioni e i contenuti di “salvaguardia” e di “rispetto”, le precauzioni da adotta-
               re negli attacchi e quelle contro gli effetti delle ostilità, la protezione dei beni in
               territorio occupato.
                     L’art. 5, in tema di salvaguardia, completa l’art. 3 della Convenzione, pre-
               vedendo la predisposizione di inventari, la pianificazione di misure d’emergenza
               per la protezione contro gli incendi o i cedimenti strutturali, la preparazione per
               lo spostamento dei beni culturali mobili o la fornitura di adeguata protezione in
               situ di tali beni, nonché la designazione di autorità competenti responsabili della
               salvaguardia.
                     La lista non è da ritenersi esaustiva, limitandosi a dare indicazioni di una
               soglia minima, essenziale per realizzare un’effettiva protezione.
                     La prospettiva adottata è molto larga, non essendo circoscritta alla sola
               situazione del conflitto armato, ma estendendosi alle catastrofi e alle calamità
               naturali e investendo, quindi, la sfera di competenza della protezione civile. Ne
               consegue  una  latitudine  concettuale,  normativa  e  operativa  che  permette  di
               configurare un sistema di protezione molto esteso, la cui efficacia dovrebbe tra-
               scendere i limiti del solo conflitto armato.


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