Page 147 - Rassegna 2020-1
P. 147
LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI NEI CONFLITTI ARMATI
Non vi sarebbe, quindi, bisogno di ricorrere all’istituto della necessità mili-
tare, dal momento che si verrebbe a cadere nel diritto generale dei conflitti
armati.
Si è scelto, comunque - ed è innegabilmente un passo indietro rispetto alla
svolta impressa dai Protocolli di Ginevra del 1977 - di mantenere un esplicito
riferimento alla necessità militare. Per la protezione ordinaria, «generale», essa
rimane qualificata come «imperativa», ancorché collegata a criteri più rigorosi,
quali l’obbligo di dare un avvertimento all’avversario (per esempio, per indurlo
ad abbandonare un palazzo, bene culturale, nel quale è asserragliata una unità
combattente), o di dare un tempo «ragionevole» all’avversario per rimediare alle
violazioni.
Per la protezione rafforzata, invece, il nuovo Protocollo dà un rilevante
contributo a tracciare contorni più netti della necessità militare, ad evitare che
questo istituto vada eccessivamente a sconfinare nella mera convenienza della
parte belligerante, senza alcun riguardo per l’eventuale illecito coinvolgimento
di un bene culturale protetto.
La nuova nozione richiama la necessità che non vi sia «feasible alternati-
ve available» per ottenere un vantaggio militare a quella di indirizzare un attacco
contro un bene culturale protetto.
Più attenuata appare la protezione generale, rispetto alla quale il II
Protocollo del 1999 si limita a precisare - in un breve capitolo II, di soli cinque
articoli, dedicato alle “Disposizioni generali riguardanti la protezione” - le
nozioni e i contenuti di “salvaguardia” e di “rispetto”, le precauzioni da adotta-
re negli attacchi e quelle contro gli effetti delle ostilità, la protezione dei beni in
territorio occupato.
L’art. 5, in tema di salvaguardia, completa l’art. 3 della Convenzione, pre-
vedendo la predisposizione di inventari, la pianificazione di misure d’emergenza
per la protezione contro gli incendi o i cedimenti strutturali, la preparazione per
lo spostamento dei beni culturali mobili o la fornitura di adeguata protezione in
situ di tali beni, nonché la designazione di autorità competenti responsabili della
salvaguardia.
La lista non è da ritenersi esaustiva, limitandosi a dare indicazioni di una
soglia minima, essenziale per realizzare un’effettiva protezione.
La prospettiva adottata è molto larga, non essendo circoscritta alla sola
situazione del conflitto armato, ma estendendosi alle catastrofi e alle calamità
naturali e investendo, quindi, la sfera di competenza della protezione civile. Ne
consegue una latitudine concettuale, normativa e operativa che permette di
configurare un sistema di protezione molto esteso, la cui efficacia dovrebbe tra-
scendere i limiti del solo conflitto armato.
145