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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
La Convenzione è applicabile non soltanto nel caso tradizionale della
guerra “dichiarata”, ma anche nelle situazioni di conflitto (oggi prevalenti)
caratterizzate dall’assenza di uno stato di guerra formale, nonché nei casi di
occupazione bellica. Inoltre, superando i limiti del diritto consuetudinario e
delle Convenzioni dell’Aja del 1899 e del 1907, l’art. 19 stabilisce che alcune
norme siano applicabili anche ai conflitti non internazionali. Si tratta, in parti-
colare, di quelle relative al rispetto dei beni, di cui diremo.
La Convenzione è, sul punto, più avanzata del successivo II Protocollo
aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra, che è applicabile soltanto ai conflitti
non internazionali che raggiungano un livello di intensità sensibilmente alto, in
cui gli insorti abbiano acquisito il controllo di una parte del territorio dello Stato
(art. 1 del II Protocollo).
Merita una sottolineatura, inoltre, il fatto che si introduca la nozione estesa
e comprensiva di “beni culturali”, superando le angustie definitorie delle prece-
denti formulazioni, che si limitavano a fare riferimento a “edifici”, “monumen-
ti”, “opere”, in un approccio meramente elencativo di alcune categorie, ma ina-
deguato ai fini di una connotazione suscettibile di riflettere l’enorme ricchezza
di questa realtà artistica e culturale. La Convenzione del 1954 e i due protocolli
sono gli unici strumenti normativi del diritto internazionale umanitario che
usano l’espressione “cultural property”, la cui definizione giuridica è quella del-
l’art. 1 della Convenzione .
(10)
Idea guida del sistema convenzionale posto dagli Stati a protezione dei
beni culturali è che essi appartengano al «patrimonio comune dell’umanità»
(common heritage of mankind). Si tratta di una nozione innovativa, che permette
di andare al di là delle tradizionali impostazioni ispirate al principio della sovra-
nità statuale, accompagnata da una concezione “realistica” dei beni.
Questa nuova nozione farà scuola, e verrà applicata ad altri contesti nei
decenni successivi (si pensi al Trattato sull’Antartide del 1959, al Trattato sullo
spazio extra-atmosferico del 1967, alla Convenzione sulla protezione del patri-
monio culturale e naturale mondiale del 1972, alla Convenzione sulla luna e gli
altri corpi celesti del 1978).
“Patrimonio culturale” è un concetto astratto e ideale, mentre “bene” è il
suo equivalente concreto. Soltanto attraverso la protezione dell’espressione
materiale della cultura (cioè, dei beni che ne rappresentano la testimonianza)
può essere conseguito il risultato di proteggere il “patrimonio” .
(11)
(10) Cfr. R. O’KEEFE, Protection of Cultural Property, in A. CLAPHAM, P. GAETA (Eds.), The Oxford
Handbook of International Law in Armed Conflict, Oxford, 2014, pag. 494.
(11) Cfr M. FRIGO, Cultural property vs. cultural heritage: a “battle of concepts” in international law? in
INTERNATIONAL REVIEW OF THE RED CROSS, 2004, pag. 377.
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