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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE



                  La  Convenzione  è  applicabile  non  soltanto  nel  caso  tradizionale  della
             guerra  “dichiarata”,  ma  anche  nelle  situazioni  di  conflitto  (oggi  prevalenti)
             caratterizzate dall’assenza di uno stato di guerra formale, nonché nei casi di
             occupazione  bellica.  Inoltre,  superando  i  limiti  del  diritto  consuetudinario  e
             delle Convenzioni dell’Aja del 1899 e del 1907, l’art. 19 stabilisce che alcune
             norme siano applicabili anche ai conflitti non internazionali. Si tratta, in parti-
             colare, di quelle relative al rispetto dei beni, di cui diremo.
                  La Convenzione è, sul punto, più avanzata del successivo II Protocollo
             aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra, che è applicabile soltanto ai conflitti
             non internazionali che raggiungano un livello di intensità sensibilmente alto, in
             cui gli insorti abbiano acquisito il controllo di una parte del territorio dello Stato
             (art. 1 del II Protocollo).
                  Merita una sottolineatura, inoltre, il fatto che si introduca la nozione estesa
             e comprensiva di “beni culturali”, superando le angustie definitorie delle prece-
             denti formulazioni, che si limitavano a fare riferimento a “edifici”, “monumen-
             ti”, “opere”, in un approccio meramente elencativo di alcune categorie, ma ina-
             deguato ai fini di una connotazione suscettibile di riflettere l’enorme ricchezza
             di questa realtà artistica e culturale. La Convenzione del 1954 e i due protocolli
             sono  gli  unici  strumenti  normativi  del  diritto  internazionale  umanitario  che
             usano l’espressione “cultural property”, la cui definizione giuridica è quella del-
             l’art. 1 della Convenzione .
                                     (10)
                  Idea guida del sistema convenzionale posto dagli Stati a protezione dei
             beni culturali è che essi appartengano al «patrimonio comune dell’umanità»
             (common heritage of  mankind). Si tratta di una nozione innovativa, che permette
             di andare al di là delle tradizionali impostazioni ispirate al principio della sovra-
             nità statuale, accompagnata da una concezione “realistica” dei beni.
                  Questa nuova nozione farà scuola, e verrà applicata ad altri contesti nei
             decenni successivi (si pensi al Trattato sull’Antartide del 1959, al Trattato sullo
             spazio extra-atmosferico del 1967, alla Convenzione sulla protezione del patri-
             monio culturale e naturale mondiale del 1972, alla Convenzione sulla luna e gli
             altri corpi celesti del 1978).
                  “Patrimonio culturale” è un concetto astratto e ideale, mentre “bene” è il
             suo  equivalente  concreto.  Soltanto  attraverso  la  protezione  dell’espressione
             materiale della cultura (cioè, dei beni che ne rappresentano la testimonianza)
             può essere conseguito il risultato di proteggere il “patrimonio” .
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             (10)  Cfr. R. O’KEEFE, Protection of  Cultural Property, in A. CLAPHAM, P. GAETA (Eds.), The Oxford
                  Handbook of  International Law in Armed Conflict, Oxford, 2014, pag. 494.
             (11)  Cfr M. FRIGO, Cultural property vs. cultural heritage: a “battle of  concepts” in international law? in
                  INTERNATIONAL REVIEW OF THE RED CROSS, 2004, pag. 377.

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