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LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI NEI CONFLITTI ARMATI



                     Dal momento che i lavori in seno all’UNESCO si sono svolti nello stesso
               periodo di quelli che hanno portato alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto
               1949, una sorta di “spirito di croce rossa” si è proiettato sui beni culturali e sulle
               preoccupazioni della loro protezione.
                     I progetti discussi alla Conferenza dell’Aja del 1954 risentono chiaramente
               dell’influenza di questo approccio “di croce rossa”, e la Convenzione “per la
               protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato” riprende norme gine-
               vrine per quanto attiene al campo di applicazione delle norme, all’uso di simboli
               di  protezione,  alla  revoca  della  protezione  speciale,  all’identificazione  e  alle
               garanzie per il personale addetto alla protezione delle opere d’arte, all’applica-
               zione e alla diffusione della conoscenza delle norme stesse. D’altra parte, i beni
               culturali erano chiaramente suscettibili di essere oggetto della stessa preoccupa-
               zione di protezione che animava i negoziatori per quanto si riferisce alle perso-
               ne e ai beni oggetto delle Convenzioni di Ginevra. Il diritto internazionale uma-
               nitario che si veniva consolidando in una sorta di ampio “Codice” (le quattro
               Convenzioni) era il prodotto di quella stessa concezione filosofica e culturale
               che ispirava l’adozione di norme di protezione dei beni culturali.
                     Per altro verso, una certa differenza di impostazione appare evidente. Il
               Comitato internazionale della Croce Rossa è una organizzazione non governa-
               tiva, costituita secondo il codice civile elvetico .
                                                            (8)
                     È un ente piuttosto omogeneo, capace di esprimere una visione pressoché
               unitaria e dotata di una propria coerenza intrinseca. Il Comitato, anzi, dispiega
               un’azione che si caratterizza per una forte indipendenza da Stati o gruppi di
               Stati.  L’UNESCO,  al  contrario,  è  una  organizzazione  intergovernativa,  nella
               quale Stati di diverse matrici ideologiche e culturali non possono che esprimersi
               in un contesto di ricerca di un compromesso necessario ma faticoso, secondo
               le regole stabilite nella convenzione istitutiva.
                     Il più importante risultato dello sforzo negoziale in materia è, dunque, uno
               strumento convenzionale multilaterale ad hoc, la Convenzione dell’Aja del 14
               maggio 1954 «for the Protection of  Cultural Property in the Event of  Armed Conflict» ,
                                                                                         (9)
               entrata in vigore il 7 agosto 1956. Essa è completata da un Regolamento e da
               un Protocollo adottati in pari data e da un secondo Protocollo, adottato il 26
               marzo 1999, sempre all’Aja. Questo è entrato in vigore il 9 marzo 2004, tre mesi
               dopo l’avvenuto deposito del ventesimo strumento di ratifica.


               (8)   Cfr. P. BENVENUTI, La Croce Rossa Internazionale, in ENCICLOPEDIA GIURIDICA TRECCANI, vol. X; F.
                     BUGNION, Le Comité international de la Croix-Rouge et la protection des victimes de la guerre, Genève, 1994.
               (9)   Il testo in versione italiana delle Convenzioni e dei Protocolli si può trovare in E. GREPPI, G.
                     VENTURINI, Codice di diritto internazionale umanitario, Torino, 2012, pag. 110. Una raccolta dei
                     principali atti normativi si trova in A. CIAMPI, La protezione del patrimonio culturale: strumenti
                     internazionali e legislazione italiana, Torino, 2014.

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