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LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI NEI CONFLITTI ARMATI



               della parte avversaria dell’art. 53, lett. b, e quando i monumenti storici, le opere
               d’arte e i luoghi di culto in questione non siano situati in prossimità di obiettivi
               militari”.
                     Come si può osservare, la protezione speciale qui menzionata non presen-
               ta  collegamenti  con  quella  per  così  dire  “tecnica”  di  cui  alla  Convenzione
               dell’Aja del 1954. Si può trattare di una condizione di protezione speciale che
               va  a  toccare  anche  beni,  ad  esempio,  che  sono  oggetto  di  tutela  da  parte
               dell’UNESCO, in particolare nelle liste del patrimonio mondiale che l’organiz-
               zazione cura ed estende.
                     In definitiva, quindi, siamo in presenza di un obbligo assoluto, con l’unico
               limite dell’uso del bene culturale, che non può essere destinato a scopi militari.
               Questo è quanto si può osservare in tema di “rispetto” dei beni culturali.
                     Più carente si presenta il campo della “salvaguardia”, cioè di quella moda-
               lità di protezione che deve essere progettata e realizzata fin dal tempo di pace.
               Le norme sono abbastanza imprecise, e gli Stati poco inclini a impegnarsi con-
               cretamente in iniziative mirate a predisporre efficaci forme di protezione “pre-
               ventiva”.
                     Un rilevante contributo alla precisazione dei contorni dei crimini com-
               messi  a  danno  dei  beni  culturali  è  offerto  dalla  cospicua  giurisprudenza  del
               Tribunale dell’Aja, che ha giudicato e punito gli autori di crimini commessi nel-
               l’ex Jugoslavia a partire dal 1° gennaio 1991 .
                                                          (29)
                     La  sentenza  resa  nel  caso  Tadic  ha  anche  sancito  l’applicabilità  delle
               norme sia ai conflitti internazionale sia a quelli interni e a quelli misti (cioè dotati
               di caratteri di internazionalità e, al contempo, privi di alcuni di questi caratteri).
               Inoltre, ha affermato l’esistenza di norme consuetudinarie applicabili a tutti i
               conflitti e queste investono anche l’ambito dei beni culturali. Dunque, le norme
               sui beni culturali comportano l’obbligo generalizzato di rispetto in tutti i tipi di
               conflitto.
                     Nelle sentenze del Tribunale si trovano interessanti modalità di applicazio-
               ne delle norme in materia di responsabilità penale individuale per gravi attacchi
               a beni culturali e artistici, in stretta connessione con quelli religiosi.
                     Questo riferimento costante ai beni religiosi si spiega con la natura parti-
               colare delle tragedie dell’area dell’ex Jugoslavia, che hanno ampiamente presen-
               tato profili di conflitto interreligioso oltre che interetnico.
                     Numerosi atti di incriminazione, di conseguenza, recano un’enfasi parti-
               colare sui casi di distruzione di beni religiosi.
                     Inoltre,  la  giurisprudenza  presenta  una  significativa  evoluzione  sotto  il
               profilo delle categorie di diritto penale sostanziale.

               (29)  Le sentenze del Tribunale penale internazionale si trovano nel sito web www.icty.org.

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