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LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI NEI CONFLITTI ARMATI
La Trial Chamber non concorda con l’opinione che il fatto che un’istituzio-
ne sia nelle immediate vicinanze di un obiettivo militare “justifies its destruction”.
La Camera considera che un crimine secondo l’art. 3 (d) dello Statuto è
commesso quando sono soddisfatti i requisiti generali della norma la distruzio-
ne riguardi un’istituzione dedicata alla religione, il bene non sia stato usato a
scopi militari e l’accusato abbia agito con l’intenzione di distruggere il bene
stesso .
(32)
Nella successiva sentenza della Trial Chamber del 1° settembre 2004 nel
caso Brdanin, si richiama l’art. 3 dello Statuto del Tribunale, affermando che
“the seizure of, destruction or wilful damage done to institutions dedicated to religion, charity
and education, the arts and sciences, historic monuments and works of art and science con-
stitute a violation of the law or customs of war”.
Nell’atto di accusa, il Procuratore ha fatto riferimento alle “institutions
dedicated to religion” (capo 12). Il Tribunale ricorda che queste istituzioni sono
protette sia dallo Statuto sia da norme di diritto consuetudinario, e che la pro-
tezione nei conflitti armati è anche stabilita dagli articoli 27 e 56 del
Regolamento dell’Aja, e confermata dal I Protocollo di Ginevra (art. 53) e dal
II (art. 16).
Il crimine commesso contro queste istituzioni si sovrappone solo parzial-
mente, secondo il Tribunale, a quello degli attacchi illegittimi contro obiettivi
civili, in quanto si presenta come più specifico. Le istituzioni dedicate alla reli-
gione godono della presunzione di avere carattere civile e, quindi, della prote-
zione ai sensi dell’art. 52 del I Protocollo di Ginevra (divenuta ormai norma
consuetudinaria).
Possono essere fatti oggetto di attacchi solo se diventano un obiettivo
militare. Richiama, poi, l’elemento della mens rea e il fatto che la giurisprudenza
del Tribunale stabilisce che questo requisito è l’intent (dolus directus). Poiché in
quanto istituzioni religiose godono della protezione minima accordata ai beni
civili, “the mens rea requisite for this offence should be equivalent to that required for the
destruction or devastation of property under Article 3(b)”. Perciò, il Tribunale è del-
l’opinione che la distruzione o il danneggiamento volontario recato a istituzioni
dedicate alla religione “must have been either perpetrated intentionally, with the knowled-
ge and will of the proscribed result or in reckless disregard of the substantial likelihood of
the destruction or damage” .
(33)
La conclusione dei giudici è che essi sono convinti al di là di ogni ragio-
nevole dubbio che ci sia stato “wilful damage” a edifici religiosi musulmani e cat-
tolici da parte delle forze serbo-bosniache.
(32) Judgement del 31 marzo 2003, Case No. IT-98-34-T, § 604-605.
(33) Judgement del 1° settembre 2004, Case No. IT-99-36-T, §§ 594-599.
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