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LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI NEI CONFLITTI ARMATI
considers that the fact that the targeted buildings were not only religious buildings but had
also a symbolic and emotional value for the inhabitants of Timbuktu is relevant in assessing
the gravity of the crime committed”. Inoltre, quei siti erano compresi tra gli “UNE-
SCO World Heritage sites” e, come tali, l’attacco contro di essi “appears to be of par-
ticular gravity as their destruction does not only affect the direct victims of the crimes, namely
the faithful and inhabitants of Timbuktu, but also people throughout Mali and the interna-
tional community”.
L’imputato ha ammesso la sua responsabilità, e anche “has expressed genuine
remorse for his acts, e anche “his ‘deep regret and great pain’”. Di conseguenza, è stato
condannato a soli nove anni di reclusione.
Le minacce ai beni culturali nei conflitti armati sono ancora presenti nella
conflittualità contemporanea.
Basti pensare, dopo la tragedia dei conflitti nei Balcani, a quelli ancora in
corso nella vasta regione mediorientale. La tragedia siriana, in corso dal 2011,
che ha prodotto diverse centinaia di migliaia di morti, ha anche dato luogo a
estese e massicce distruzioni del patrimonio culturale, a partire dallo straordi-
nario sito di Palmira.
Nel gennaio 2020 il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è spinto
oltre un limite che ai precedenti capi di stato americani sarebbe stato ritenuto
inimmaginabile. In un tweet al culmine della crisi dei rapporti con l’Iran, infatti,
ha dichiarato che gli USA erano pronti a sferrare attacchi contro “52 Iranian sites
(representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at very high
level & important to Iran & the Iranian culture”. Si è trattato, cioè, di un’anticipata
rivendicazione di responsabilità per una futura e ipotetica commissione di un
crimine di guerra!
4. Salvaguardia e formazione
Un’ultima osservazione riguarda la delicata funzione della salvaguardia
che, come si è rilevato, è una componente essenziale degli obblighi di tutela dei
beni culturali stabiliti nelle convenzioni multilaterali e, segnatamente, di quella
dell’Aja del 14 maggio 1954.
L’obbligo di salvaguardia comporta essenzialmente misure che debbono
essere adottate in tempo di pace. In argomento, non si può non constatare l’esi-
stenza di una situazione di grave e generalizzata carenza.
Se si accettano per buone le valutazioni che assegnano all’Italia la parte più
cospicua del patrimonio artistico e culturale dell’intera comunità internazionale,
non si può che osservare che il nostro Paese è in ritardo nel realizzare le proce-
dure per l’iscrizione dei beni più importanti nel Registro dei beni a protezione
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