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AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE



                     Tale tesi è avvalorata anche dalla lettura della definizione di “autorità com-
               petente” di cui all’art. 2 let. b), dalla quale si evince che l’AUA “confluisce nel
               provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per
               le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del DPR 7 settembre 2010, n. 160,
               ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della
               legge 7 agosto 1990, n. 241”. È, comunque, necessario sottolineare un quadro
               normativo non chiarissimo dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 127/2016 che
               ha modificato sia il DPR n. 59/2013 sia la L. n. 241/1990: queste modifiche
               hanno interessato nel particolare i commi 4 e 5 dell’art. 4 del Regolamento AUA
               e l’art.14-ter della L. 241/90, creando un piccolo cortocircuito legislativo.
                     Il  D.Lgs.  127/2016,  modificando  l’art.  14-ter,  che  ha  per  argomento  la
               “Conferenza (di Servizi) simultanea”, ha abrogato il comma 6-bis, che, tuttavia,
               risulta ancor essere presente nel testo del DPR AUA, sia nelle definizioni, sia nello
               stesso comma 5 dell’art. 4, nonostante quest’ultimo sia stato modificato dallo
               stesso decreto correttivo: sempre nel citato comma viene ancora riportato per
               errore finanche il comma 8 dell’art. 14-ter, anch’esso abrogato dal decreto legisla-
               tivo in parola. Tutto ciò non muta quanto disposto dai citati commi 4 e 7, i quali
               dispongono che l’autorità compente, in ogni caso, debba trasmettere il provvedi-
               mento per il rilascio del titolo. La stessa autorità deve trasmettere ai sensi del suc-
               cessivo comma 8, “in modalità telematica, ogni comunicazione al gestore tramite
               il SUAP e mette a disposizione del medesimo tutte le informazioni sulla docu-
               mentazione  da  presentare  e  sull’iter relativo alla procedura di Autorizzazione
               Unica Ambientale. Il SUAP, assicura a tutti gli interessati le informazioni sugli
               adempimenti in materia secondo quanto previsto” dalle vigenti normative.
                     Ciò premesso, è doveroso sottolineare che, sino a quando il provvedimento
               finale non viene redatto e notificato dal SUAP, il soggetto richiedente l’AUA risulta
               nei casi di:
                     ➣ nuovi impianti, sprovvisto di qualsiasi autorizzazione;
                     ➣ impianti esistenti, sprovvisto dell’autorizzazione per la quale si è reso
               necessario richiedere l’AUA, se tale richiesta è stata inoltrata fuori dai termini
               previsti per legge;
                     ➣ impianti  esistenti,  autorizzato  con  i  precedenti  provvedimenti,  se  la
               domanda di rilascio dell’atto unico è stata tempestivamente presentata (come
               nel  caso  dell’autorizzazione  allo  scarico)  e  sino  a  quando  è  consentito  dalla
               vigente normativa di settore (sempre nel caso degli scarichi, sino al rilascio della
               nuova autorizzazione, a esclusione degli scarichi contenenti sostanze pericolose
               ove “il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei
               mesi dalla data di scadenza”).


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