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AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
Tale tesi è avvalorata anche dalla lettura della definizione di “autorità com-
petente” di cui all’art. 2 let. b), dalla quale si evince che l’AUA “confluisce nel
provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per
le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del DPR 7 settembre 2010, n. 160,
ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della
legge 7 agosto 1990, n. 241”. È, comunque, necessario sottolineare un quadro
normativo non chiarissimo dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 127/2016 che
ha modificato sia il DPR n. 59/2013 sia la L. n. 241/1990: queste modifiche
hanno interessato nel particolare i commi 4 e 5 dell’art. 4 del Regolamento AUA
e l’art.14-ter della L. 241/90, creando un piccolo cortocircuito legislativo.
Il D.Lgs. 127/2016, modificando l’art. 14-ter, che ha per argomento la
“Conferenza (di Servizi) simultanea”, ha abrogato il comma 6-bis, che, tuttavia,
risulta ancor essere presente nel testo del DPR AUA, sia nelle definizioni, sia nello
stesso comma 5 dell’art. 4, nonostante quest’ultimo sia stato modificato dallo
stesso decreto correttivo: sempre nel citato comma viene ancora riportato per
errore finanche il comma 8 dell’art. 14-ter, anch’esso abrogato dal decreto legisla-
tivo in parola. Tutto ciò non muta quanto disposto dai citati commi 4 e 7, i quali
dispongono che l’autorità compente, in ogni caso, debba trasmettere il provvedi-
mento per il rilascio del titolo. La stessa autorità deve trasmettere ai sensi del suc-
cessivo comma 8, “in modalità telematica, ogni comunicazione al gestore tramite
il SUAP e mette a disposizione del medesimo tutte le informazioni sulla docu-
mentazione da presentare e sull’iter relativo alla procedura di Autorizzazione
Unica Ambientale. Il SUAP, assicura a tutti gli interessati le informazioni sugli
adempimenti in materia secondo quanto previsto” dalle vigenti normative.
Ciò premesso, è doveroso sottolineare che, sino a quando il provvedimento
finale non viene redatto e notificato dal SUAP, il soggetto richiedente l’AUA risulta
nei casi di:
➣ nuovi impianti, sprovvisto di qualsiasi autorizzazione;
➣ impianti esistenti, sprovvisto dell’autorizzazione per la quale si è reso
necessario richiedere l’AUA, se tale richiesta è stata inoltrata fuori dai termini
previsti per legge;
➣ impianti esistenti, autorizzato con i precedenti provvedimenti, se la
domanda di rilascio dell’atto unico è stata tempestivamente presentata (come
nel caso dell’autorizzazione allo scarico) e sino a quando è consentito dalla
vigente normativa di settore (sempre nel caso degli scarichi, sino al rilascio della
nuova autorizzazione, a esclusione degli scarichi contenenti sostanze pericolose
ove “il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei
mesi dalla data di scadenza”).
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