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AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE



               a essi iniziative autonome propedeutiche al rilascio del provvedimento finale. Tale
               possibilità può, tuttavia, creare confusione e un aggravio nell’iter procedurale.
                     Altro passaggio critico, è l’esame dell’istanza ove il SUAP debba verificare,
               “in accordo con l’autorità competente, la correttezza formale”. Non è chiaro,
               tuttavia, quali siano le competenze dei soggetti coinvolti senza contare che si
               allungano inutilmente i tempi del procedimento. Tale passaggio è strettamente
               legato a quanto indicato dal comma 2 dell’art. 4, che nei casi in cui “l’autorità
               competente riscontri che è necessario integrare la documentazione presentata, lo
               comunica tempestivamente e in modalità telematica al SUAP, precisando gli ele-
               menti mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni”: tale comma,
               nella lettura combinata con il precedente comma, può portare a una contraddi-
               zione sui vari compiti dei due soggetti interessati, SUAP e autorità competente
               (la Provincia nella maggior parte dei casi).
                     Qualunque siano i dubbi, vi è la certezza del termine entro cui si debba
               concludere tale verifica, fissato dal successivo comma 3 in “trenta giorni dal
               ricevimento della domanda. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni,
               l’istanza si intende correttamente presentata”. Lo stesso comma dispone, altresì,
               che nel “caso di richiesta di integrazione documentale ai sensi del comma 2, si
               applica l’articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (che fissa un
               termine di trenta giorni). Qualora il gestore non abbia depositato la documen-
               tazione  richiesta  entro  il  termine  fissato  dall’autorità  competente,  l’istanza  è
               archiviata, fatta salva la facoltà per il gestore di chiedere una proroga in ragione
               della complessità della documentazione da presentare; in tal caso, il termine è
               sospeso per il tempo della proroga”.
                     Sin qui l’iter procedurale è standard. La differenziazione è relativa all’ipo-
               tesi in cui si chieda o meno esclusivamente l’AUA e alla durata del procedimen-
               to disposta dalla normativa di settore, la quale, nel campo delle autorizzazioni
               ambientali, può essere pari o superiore a novanta giorni.
                     Ma  vediamo  le  varie  casistiche.  “Se  l’Autorizzazione  Unica  Ambientale
               sostituisce i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata
               in un termine inferiore o pari a novanta giorni, (come l’autorizzazione allo sca-
               rico) l’autorità competente adotta il provvedimento nel termine di novanta gior-
               ni dalla presentazione della domanda e lo trasmette immediatamente al SUAP
               che, rilascia il titolo. La conferenza di servizi è sempre indetta dal SUAP nei casi
               previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e nei casi previsti dalle normative regio-
               nali e di settore che disciplinano il rilascio, la formazione, il rinnovo o l’aggior-
               namento dei titoli abilitativi di cui all’articolo 3, commi 1 e 2,” del regolamento AUA;
               ancora nei casi di “rilascio, della formazione, del rinnovo o dell’aggiornamento


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