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AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE



               modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già concessa, presen-
               ta  all’autorità  competente  un’istanza  corredata  di  dichiarazione  sostitutiva  ai
               sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445”.
                     Questa modifica ha portato una differenziazione nei termini per la richie-
               sta di rinnovo tra le PMI e altre attività, quali a esempio i depuratori urbani: con
               l’entrata in vigore dell’AUA questa distinzione viene, di fatto, annullata, mentre
               restano immutate le condizioni per gli scarichi contenenti sostanze pericolose
               ex art. 108 del D.Lgs. n. 152/2006, per le quali il TUA dispone che “il rinnovo
               deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di
               scadenza  (dell’autorizzazione);  trascorso  inutilmente  tale  termine,  lo  scarico
               dovrà cessare immediatamente”.
                     Tuttavia, l’autorità competente può, nei casi previsti dall’art. 5, comma 5,
               del Regolamento AUA, “comunque imporre il rinnovo dell’autorizzazione, o la
               revisione  delle  prescrizioni  contenute  nell’autorizzazione  stessa,  prima  della
               scadenza”; tali condizioni ricorrono quando:
                     “a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il con-
               seguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pia-
               nificazione e programmazione di settore;
                     b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono”.


               7. Le modifiche dell’AUA
                     Il Decreto AUA definisce “modifica: ogni variazione al progetto, già auto-
               rizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell’impianto, che possa produrre
               effetti sull’ambiente” (art. 2, comma 1, let. f)); il Regolamento stabilisce altresì,
               alla lett. g) dell’art. 2, la definizione di “modifica sostanziale di un impianto”
               come “ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore
               che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia
               ambientale  compresi  nell’Autorizzazione  Unica  Ambientale  in  quanto  possa
               produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente”.
                     A questa duplice definizione, corrispondono altrettante procedure: infatti,
               il DPR n. 59/2013, con l’articolo 6, dispone, al 1° comma, che “Il gestore che
               intende effettuare una modifica dell’attività o dell’impianto ne dà comunicazio-
               ne all’autorità competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui
               quest’ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può pro-
               cedere  all’esecuzione  della  modifica.  L’autorità  competente  provvede,  ove
               necessario, ad aggiornare l’autorizzazione in atto e tale aggiornamento non inci-
               de sulla durata dell’autorizzazione”.


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