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AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già concessa, presen-
ta all’autorità competente un’istanza corredata di dichiarazione sostitutiva ai
sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445”.
Questa modifica ha portato una differenziazione nei termini per la richie-
sta di rinnovo tra le PMI e altre attività, quali a esempio i depuratori urbani: con
l’entrata in vigore dell’AUA questa distinzione viene, di fatto, annullata, mentre
restano immutate le condizioni per gli scarichi contenenti sostanze pericolose
ex art. 108 del D.Lgs. n. 152/2006, per le quali il TUA dispone che “il rinnovo
deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di
scadenza (dell’autorizzazione); trascorso inutilmente tale termine, lo scarico
dovrà cessare immediatamente”.
Tuttavia, l’autorità competente può, nei casi previsti dall’art. 5, comma 5,
del Regolamento AUA, “comunque imporre il rinnovo dell’autorizzazione, o la
revisione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione stessa, prima della
scadenza”; tali condizioni ricorrono quando:
“a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il con-
seguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pia-
nificazione e programmazione di settore;
b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono”.
7. Le modifiche dell’AUA
Il Decreto AUA definisce “modifica: ogni variazione al progetto, già auto-
rizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell’impianto, che possa produrre
effetti sull’ambiente” (art. 2, comma 1, let. f)); il Regolamento stabilisce altresì,
alla lett. g) dell’art. 2, la definizione di “modifica sostanziale di un impianto”
come “ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore
che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia
ambientale compresi nell’Autorizzazione Unica Ambientale in quanto possa
produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente”.
A questa duplice definizione, corrispondono altrettante procedure: infatti,
il DPR n. 59/2013, con l’articolo 6, dispone, al 1° comma, che “Il gestore che
intende effettuare una modifica dell’attività o dell’impianto ne dà comunicazio-
ne all’autorità competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui
quest’ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può pro-
cedere all’esecuzione della modifica. L’autorità competente provvede, ove
necessario, ad aggiornare l’autorizzazione in atto e tale aggiornamento non inci-
de sulla durata dell’autorizzazione”.
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