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ECO AMBIENTE



                  Per le modifiche sostanziali, il successivo comma stabilisce che “Il gestore
             che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autoriz-
             zazione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 4”, quindi, in effetti richiede ex
             novo un’autorizzazione unica che andrà a sostituire la precedente in toto, anche per
             il termine di durata di quindici anni, che decoreranno dal rilascio della nuova AUA.
                  Inoltre, nei casi delle modifiche battezzate “non sostanziali” dal gestore, l’au-
             torità competente, ai sensi del comma 3 del citato articolo 6, “se ritiene che la
             modifica comunicata ai sensi del comma 1 è una modifica sostanziale, nei trenta
             giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una
             domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 4 e la modifica
             comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione”.
                  Il regolamento AUA, sempre in materia di modifiche, con l’ultimo comma
             del sopraccitato articolo, prevede delle possibili deleghe alle Regioni (e Province
             Autonome): difatti, queste ultime “possono, nel rispetto delle norme di settore
             vigenti, definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e
             indicare modifiche non sostanziali per le quali non vi è l’obbligo di effettuare la
             comunicazione di cui al comma 1”. Le definizioni di modifiche dell’AUA sono
             state mutuate dalle norme in materia di emissioni in atmosfera, le quali sono
             confluite nella parte V del D.Lgs. n. 152/2006: il TUA, infatti, definisce, con l’art. 268,
             comma 1, lett. m), la “modifica dello stabilimento” come “installazione di un
             impianto  o  avvio  di  una  attività  presso  uno  stabilimento  o  modifica  di  un
             impianto o di una attività presso uno stabilimento, la quale comporti una varia-
             zione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica di cui all’articolo
             269, comma 2, o nell’autorizzazione di cui all’articolo 269, comma 3, o nella
             domanda di adesione all’autorizzazione generale di cui all’articolo 272, o nell’au-
             torizzazione rilasciata ai sensi del DPR 24 maggio 1988, n. 203, o nei documenti
             previsti dall’articolo 12 di tale decreto; ricadono nella definizione anche le modi-
             fiche relative alle modalità di esercizio o ai combustibili utilizzati”.
                  Il precedente comma, alla let. m-bis), definisce “modifica sostanziale” la “modi-
             fica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che alte-
             ra le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti
             negativi e significativi sull’ambiente; per gli impianti di cui all’articolo 273 si applica
             la definizione prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera l-bis); per le attività di cui all’ar-
             ticolo 275 si applicano le definizioni previste ai commi 21 e 22 di tale articolo”.
                  Anche le definizioni richiamate nella Parte II del Testo Unico seguono la
             stessa ratio del DPR AUA: infatti, in materia di VIA, VAS e IPPC, la “modifica
             sostanziale di un progetto, opera o di un impianto” è “la variazione delle caratte-
             ristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell’impianto, dell’opera


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