Page 120 - Rassegna 2020-1
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ECO AMBIENTE



                  Se il comma in questione avesse i termini “preventivamente” e “sostanzial-
             mente”, posizionati come di seguito riportato, questi garantirebbero una corret-
             ta e logica interpretazione della norma: “Per insediamenti, edifici o stabilimenti
             la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa
             destinazione d’uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico
             avente  ‘sostanzialmente’  caratteristiche  qualitativamente  e/o  quantitativamente
             diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta ‘preventivamente’
             una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest’ultimo ne risulti soggetto. Nelle
             ipotesi in cui lo scarico non abbia ‘sostanzialmente’ caratteristiche qualitative o
             quantitative diverse, deve essere ‘preventivamente’ data comunicazione all’autorità
             competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recet-
             tore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari”.
                  I due termini inseriti hanno, il primo, un presupposto tecnico-pratico, in
             quanto la variazione quali-quantitativa di uno scarico prevede che vi sia uno sco-
             stamento da parametri ben definiti, che negli scarichi mutano continuamente sia
             in relazione alla qualità (un’analisi raramente è identica alla precedente), che alla
             quantità (la portata di uno scarico potrebbe cambiare); il secondo, un fondamen-
             to giuridico (ricordiamo il disposto del comma 1 dell’art. 124 del TUA). Ai fini
             di una corretta e chiara applicazione del principio normativo, quindi, il comma
             in questione andrebbe profondamente rivisto in termini tecnico-giuridici.
                  In verità, sulla base di un discorso prettamente tecnico, potremmo spinger-
             ci oltre e chiederci se ha senso il termine “diverse” dopo “caratteristiche quali-
             quantitative”  nei  casi  in  cui  le  modifiche,  anche  minime,  incidano  in  modo
             migliorativo e sostanziale sulla qualità o sulla quantità di uno scarico preesistente.
                  La riflessione nasce dalla lettura combinata dell’art. 124 del TUA con gli
             articoli 2 e 6 del DPR AUA che, in materia di autorizzazione allo scarico e della
             relativa Autorizzazione Unica Ambientale che la sostituisce, porterebbe a defi-
             nire “modifica sostanziale” quella “da cui derivi uno scarico avente caratteristi-
             che qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico pree-
             sistente” che “possa produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente”.
                  La  sottolineatura  “negativi  e”  risulta  quantomeno  necessaria,  perché  la
             variazione quali-quantitativa dello scarico non solo deve essere significativa (o
             sostanziale), ma anche negativa. Le considerazioni appena esplicate rendereb-
             bero opportuno un intervento del legislatore per chiarire definitivamente l’ar-
             gomento modifiche in materia di scarichi.
                  La seconda parte del contributo la troverete sul prossimo numero.





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