Page 116 - Rassegna 2020-1
P. 116
ECO AMBIENTE
Infine, un’ultima incombenza del soggetto competente per
l’Autorizzazione Unica Ambientale è promuovere “il coordinamento dei sog-
getti competenti, anche nell’ambito della conferenza di servizi” nei casi previsti
dai commi 4 e 5, così come disposto dal comma 6 del DPR AUA: tuttavia, il
Regolamento non dice nulla sulle modalità attraverso le quali dovrebbe essere
realizzata questa attività di coordinamento.
6. Il rinnovo dell’AUA
La prassi per chiedere il rinnovo dell’AUA, il primo dei quali vedrà la luce
non prima del 2028, viene indicata dall’artico 5 del DPR n. 59/2013: il comma
1 dell’articolo in parola dispone che “Ai fini del rinnovo dell’Autorizzazione
Unica Ambientale il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza,
invia all’autorità competente, tramite il SUAP, un’istanza corredata dalla docu-
mentazione aggiornata di cui all’articolo 4, comma 1”. Al fine di semplificare
l’iter burocratico, il successivo comma 2 consente di “far riferimento alla docu-
mentazione eventualmente già in possesso dell’autorità competente nel caso in
cui le condizioni d’esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute,
siano rimaste immutate”.
Anche per la procedura di rinnovo, l’autorità competente “si esprime …
secondo la procedura prevista dall’articolo 4”, così come disposto dal comma
3 dell’articolo in parola.
Il rispetto della richiesta di rinnovo entro il termine di cui al comma 1
tutela gli impianti e le attività, le quali possono continuare “nelle more del-
l’adozione del provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa previsione conte-
nuta nella specifica normativa di settore, l’esercizio … sulla base della prece-
dente autorizzazione”: tale clausola di salvaguardia è prevista dal comma 4 del-
l’articolo 5.
Nel caso dell’autorizzazione allo scarico ricordiamo una disposizione ana-
loga dettata dall’articolo 124, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006: “Un anno
prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere
provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni conte-
nute nella precedente autorizzazione, fino all’adozione di un nuovo provvedi-
mento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata”.
Tale articolo ha subito delle modifiche semplificative operate dal D.Lgs.
n. 227/2011: difatti, l’articolo 3 del citato decreto ha disposto, per le acque
reflue industriali, che “ai fini del rinnovo dell’autorizzazione il titolare dello
scarico, almeno sei mesi prima della scadenza, qualora non si siano verificate
114