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AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE




                     ➣ la documentazione di previsione di impatto acustico ex art. 8, comma 4 o
               la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 8, comma 5 può essere
               redatta in assenza della legge regionale emanata ai sensi dell’art. 4, comma 1, let. l).
                     Con riferimento al punto 1), si ritiene che sia necessario redigere la docu-
               mentazione di impatto acustico, in quanto è essenziale che un tecnico compe-
               tente dichiari quale impatto l’attività produttiva interessata possa avere sull’am-
               biente.  Quindi,  sostanzialmente,  la  semplificazione  consiste  nell’inviare  una
               dichiarazione da cui emergano le risultanze riportate nella documentazione di
               previsione di impatto acustico, che non può che essere redatta da un tecnico.
               Per contro, non si può ritenere valida una dichiarazione riguardante l’impatto
               acustico sull’ambiente della propria azienda redatta dal titolare dell’azienda stes-
               sa, in assenza delle dovute competenze tecniche.
                     In merito al secondo punto, si ritiene che l’assenza nelle leggi regionali di
               criteri certi e chiari ai sensi dell’art. 4, comma 1, let. l) della L. n. 447/95, con-
               senta di porre in essere comportamenti non condivisibili, che mirino soltanto
               al rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del terri-
               torio comunale di riferimento o dal DPCM 14 novembre 1997. È doveroso
               segnalare, però, che le Regioni (a eccezione del Molise) hanno emanato nume-
               rose norme di attuazione della legge quadro e, pertanto, è molto probabile che
               siano stati fissati i criteri di cui si tratta.
                     Continuando la lettura dell’art. 4 del DPR n. 227/2011, per il comma 3
               della norma in parola non si rilevano perplessità, in quanto questo dispone che
               “In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limi-
               ti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di
               riferimento  ovvero,  ove  questo  non  sia  stato  adottato,  dal  decreto  del
               Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, è fatto obbligo
               di presentare la documentazione di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 26
               ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica”.


               5. Le procedure per il rilascio dell’AUA
                     La procedura per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale è arti-
               colata, in quanto può presentare delle possibili varianti.
                     Il punto di partenza è la presentazione dell’istanza, che, ai sensi dell’art. 4
               del Regolamento, viene indirizzata al SUAP, lo Sportello Unico per le Attività
               Produttive: l’accesso allo sportello per la presentazione della domanda di AUA
               avviene esclusivamente per via telematica, così come disposto dal DPR n. 227/2011,
               che all’articolo 5, comma 1, stabilisce che le “imprese presentano le istanze di


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