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AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE



                     Questa novità normativa può portare a un paradosso legato alla durata
               “diversa” dei vari titoli abilitativi, per i quali non deve essere richiesta obbliga-
               toriamente  l’AUA:  tralasciando  le  possibili  motivazioni  che  porterebbero  un
               soggetto ad avvalersi o meno dell’AUA, se analizziamo la durata, l’AUA quindi-
               cinale può essere vantaggiosa per sostituire le comunicazioni annuali per l’uti-
               lizzazione agronomica, le comunicazioni quinquennali in materia di rifiuti o le
               autorizzazioni generali decennali per le emissioni in atmosfera; ma, potrebbe
               essere oltremodo oneroso richiederla nei casi sopra riportati. Si pensi alle utiliz-
               zazioni agronomiche delle acque di vegetazione, per le quali, nonostante il rila-
               scio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, potrebbe essere richiesta una ulte-
               riore comunicazione annuale, che indichi quantitativi e terreni interessati dalla
               pratica agronomica.
                     Più complesso è il discorso in materia di inquinamento acustico.
                     Considerato  l’aspetto  facoltativo  di  avvalersi  dell’AUA  nel  caso  che  si
               debba effettuare la comunicazione ex art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre
               1995, n. 447, cosiddetta Legge quadro sull’inquinamento acustico, si ritiene più vantag-
               gioso per il gestore di non avvalersi dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che
               ha una durata di quindici anni, rispetto a quanto previsto dalla predetta legge,
               nella quale non viene disposta una scadenza temporale della comunicazione.
                     È  necessario  sottolineare  che,  le  modifiche  introdotte  dal  D.Lgs.  n.
               42/2017 al comma 6 dell’art. 8 della L. n. 447/95 (“soppressione” del nulla
               osta), hanno reso più fumoso il rapporto tra il DPR AUA e la normativa sul-
               l’inquinamento acustico, in quanto non è chiaro se le disposizioni di cui al citato
               comma  6  siano  ancora  soggette  alla  disciplina  dell’Autorizzazione  Unica
               Ambientale. L’attuale testo dell’art. 8 della Legge quadro sull’inquinamento acu-
               stico, che fissa “Disposizioni in materia di impatto acustico”, ai commi 4 e 6,
               infatti, sancisce che:


                   “4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture
                   adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali poli-
                   funzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immo-
                   bili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività
                   produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.
                   …
                   6. La domanda di licenza o di autorizzazione all’esercizio delle attività di cui al comma 4
                   del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli
                   determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l’indicazione delle
                   misure  previste  per  ridurre  o  eliminare  le  emissioni  sonore  causate  dall’attività  o  dagli
                   impianti. (il periodo “ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del comune” è stato sop-
                   presso dal D.Lgs. n. 42/2017).


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