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ECO AMBIENTE



                  In materia di scarichi contenenti sostanze pericolose, il Regolamento AUA
             dispone  con  il  comma  5  dell’articolo  3  che  in  “caso  di  scarichi  contenenti
             sostanze pericolose, di cui all’articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
             n. 152, i gestori degli impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni quat-
             tro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo
             all’autorità competente, la quale può procedere all’aggiornamento delle condi-
             zioni  autorizzativo  qualora  dalla  comunicazione  emerga  che  l’inquinamento
             provocato dall’attività e dall’impianto è tale da renderlo necessario. Tale aggior-
             namento non modifica la durata dell’autorizzazione”, che, ricordiamo, ha una
             durata di quindici anni così come disposto dal successivo comma 6 del citato
             articolo 3.









               Scarichi, emissioni in atmosfera, inquinamento acustico e rifiuti sono “autorizzati” con l’AUA (fonte web)

             4.  Chi  deve  e  chi  può  chiedere  l’AUA:  obbligo  o  facoltà  di  avvalersi
               dell’Autorizzazione Unica Ambientale
                  Altro aspetto che va ribadito, è la possibilità di avvalersi o meno dell’AUA
             nei  casi  disposti  dalla  vigente  normativa:  difatti,  l’Autorizzazione  Unica
             Ambientale non è sempre obbligatoria, o meglio non è necessario richiederla,
             ricorrendo alle procedure operanti prima dell’entrata in vigore del regolamento
             di che trattasi.
                  Il comma 3 dell’articolo 3 dispone che è “fatta comunque salva la facoltà
             dei gestori degli impianti di non avvalersi dell’Autorizzazione Unica Ambientale
             nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad auto-
             rizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comuni-
             cazione o dell’istanza per il tramite del SUAP”: confrontando l’elenco di cui al
             comma 1 con quanto disposto dal citato comma 3, si può affermare che la
             richiesta di AUA è facoltativa per:
                  ➣ comunicazione preventiva di cui all’art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006, per
             l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegeta-
             zione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
                  ➣ autorizzazione generale di cui all’art. 272 del D.Lgs. n. 152/2006;
                  ➣ comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs.
             n. 152/2006.

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