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AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
peo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica
di impianti produttivi di beni e servizi”.
La citata Direttiva 2006/123/CE è stata recepita con D.Lgs. n. 59/2010, che
all’art. 2 esclude dal proprio campo di applicazione i “servizi d’interesse econo-
mico generale assicurati alla collettività in regime di esclusiva da soggetti pubblici
o da soggetti privati, ancorché scelti con procedura ad evidenza pubblica, che
operino in luogo e sotto il controllo di un soggetto pubblico”.
L’Amministrazione Provinciale dell’Aquila, a corredo della propria teoria, men-
zionava, inoltre, la Circolare n. 3635/C emanata con prot. n. 145166 del 6 maggio
2010 dal Ministero dello Sviluppo Economico, che fornisce chiarimenti sulle
finalità della richiamata direttiva comunitaria. Pertanto, la succitata Provincia
asseriva che, dalla lettura delle normative ambientali, “gli impianti di trattamento
delle acque reflue urbane restino escluse dal campo di applicazione dell’AUA”.
La Regione Abruzzo - Dipartimento Politiche Ambientali ha risposto
prontamente alla questione sollevata dalla provincia-capoluogo: difatti, la
Regione Abruzzo ha accolto la linea d’indirizzo prospettata dall’Amministrazione
Provinciale dell’Aquila precisando, altresì, che il DPR n. 59/2013 dispone all’art. 2
che l’AUA è “il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività
produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione
in materia ambientale di cui all’articolo 3”; inoltre, lo stesso DPR sancisce che
l’AUA “confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato
dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160”.
La Regione Abruzzo, confermando quanto sostenuto dalla Provincia
dell’Aquila in merito all’art. 38 del DPR n. 160/2010 e all’art. 2 del D.Lgs. n. 59/2010,
ha aggiunto che le modifiche introdotte al D.Lgs. n. 152/2006, dal DL n. 133/2014
convertito con L. n. 164/2014, chiariscono definitivamente la questione ineren-
te l’applicabilità dell’AUA ai depuratori urbani: difatti, l’art. 149-bis del D.Lgs. n.
152/2006, introdotto con le citate modifiche, stabilisce che il Servizio Idrico
Integrato è un servizio pubblico locale di rilevanza economica.
Tutto ciò premesso, anche la Regione Abruzzo concludeva sostenendo
che gli impianti di depurazione comunali non fossero soggetti alla disciplina
dell’AUA.
Tuttavia, con l’emanazione del DPCM dell’8 maggio 2015, con il quale il
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministro per
la Semplificazione e la Pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dello Sviluppo economico, hanno approvato il modello unificato e semplificato
per la richiesta di AUA, la questione sembra avesse trovato una soluzione.
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