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AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE



               peo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica
               di impianti produttivi di beni e servizi”.
                     La citata Direttiva 2006/123/CE è stata recepita con D.Lgs. n. 59/2010, che
               all’art. 2 esclude dal proprio campo di applicazione i “servizi d’interesse econo-
               mico generale assicurati alla collettività in regime di esclusiva da soggetti pubblici
               o da soggetti privati, ancorché scelti con procedura ad evidenza pubblica, che
               operino  in  luogo  e  sotto  il  controllo  di  un  soggetto  pubblico”.
               L’Amministrazione Provinciale dell’Aquila, a corredo della propria teoria, men-
               zionava, inoltre, la Circolare n. 3635/C emanata con prot. n. 145166 del 6 maggio
               2010 dal Ministero dello Sviluppo Economico, che fornisce chiarimenti sulle
               finalità  della  richiamata  direttiva  comunitaria.  Pertanto,  la  succitata  Provincia
               asseriva che, dalla lettura delle normative ambientali, “gli impianti di trattamento
               delle acque reflue urbane restino escluse dal campo di applicazione dell’AUA”.
                     La  Regione  Abruzzo  -  Dipartimento  Politiche  Ambientali  ha  risposto
               prontamente  alla  questione  sollevata  dalla  provincia-capoluogo:  difatti,  la
               Regione Abruzzo ha accolto la linea d’indirizzo prospettata dall’Amministrazione
               Provinciale dell’Aquila precisando, altresì, che il DPR n. 59/2013 dispone all’art. 2
               che l’AUA è “il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività
               produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione
               in materia ambientale di cui all’articolo 3”; inoltre, lo stesso DPR sancisce che
               l’AUA “confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato
               dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del decreto
               del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160”.
                     La  Regione  Abruzzo,  confermando  quanto  sostenuto  dalla  Provincia
               dell’Aquila in merito all’art. 38 del DPR n. 160/2010 e all’art. 2 del D.Lgs. n. 59/2010,
               ha aggiunto che le modifiche introdotte al D.Lgs. n. 152/2006, dal DL n. 133/2014
               convertito con L. n. 164/2014, chiariscono definitivamente la questione ineren-
               te l’applicabilità dell’AUA ai depuratori urbani: difatti, l’art. 149-bis del D.Lgs. n.
               152/2006, introdotto con le citate modifiche, stabilisce che il Servizio Idrico
               Integrato è un servizio pubblico locale di rilevanza economica.
                     Tutto ciò premesso, anche la Regione Abruzzo concludeva sostenendo
               che gli impianti di depurazione comunali non fossero soggetti alla disciplina
               dell’AUA.
                     Tuttavia, con l’emanazione del DPCM dell’8 maggio 2015, con il quale il
               Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministro per
               la Semplificazione e la Pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
               dello Sviluppo economico, hanno approvato il modello unificato e semplificato
               per la richiesta di AUA, la questione sembra avesse trovato una soluzione.


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