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AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE



               mate dall’articolo, 3 comma 1, del decreto in parola.
                     Nella pratica, l’AUA si affianca ad altri provvedimenti autorizzativi unici,
               già  vigenti,  quali  l’Autorizzazione  Integrata  Ambientale  (di  seguito  AIA)  o
               l’Autorizzazione Unica Ambientale, in materia di rifiuti, di cui all’articolo 208
               della Parte IV del D.Lgs. n.152/2006.
                     Nei confronti dei suddetti provvedimenti, l’AUA si pone come una “mini AIA”,
               in quanto differisce da questa per un diverso approccio concettuale: nell’AIA
               c’è una totale integrazione di tutti gli aspetti ambientali e un diverso iter per il
               rilascio dell’atto definitivo; nei confronti dell’Autorizzazione Unica Ambientale
               ex art. 208, D.Lgs. n. 152/2006, l’AUA può essere intesa come un procedimento
               alternativo, visti i differenti target dei due provvedimenti.


               2. I soggetti destinatari dell’AUA: ambito di applicazione del DPR n. 59/2013
                     L’articolo  1  del  Decreto  AUA  delinea  la  sua  sfera  di  riferimento;  già
               nell’epigrafe riportata in Gazzetta, rileviamo che la norma in questione disci-
               plina, oltre all’AUA, anche “… la semplificazione di adempimenti ammini-
               strativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese (di segui-
               to  “PMI”)  e  sugli  impianti  non  soggetti  ad  Autorizzazione  Integrata
               Ambientale. Il predetto articolo, al comma 1, stabilisce l’ambito di applicazio-
               ne della normativa, disponendo che il regolamento in questione “si applica
               alle categorie di imprese di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro delle atti-
               vità  produttive  18  aprile  2005  …,  nonché  agli  impianti  non  soggetti  alle
               disposizioni in materia” di AIA.
                     Nel successivo comma 2, invece, vengono indicati i casi di esclusione di
               applicazione del regolamento AUA: difatti, il DPR non si applica “… ai progetti
               sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa sta-
               tale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sosti-
               tuisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale,
               ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
                     Sempre  in  materia  di  VIA,  il  DPR  AUA  dispone  all’articolo  3,  quarto
               comma, che, “Nei casi in cui si procede alla verifica di cui all’articolo 20 del
               decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l’Autorizzazione Unica Ambientale può
               essere richiesta solo dopo che l’autorità competente a tale verifica abbia valuta-
               to di non assoggettare alla VIA i relativi progetti”. L’articolo 1, apparentemen-
               te, è chiaro nel definire l’ambito di applicazione per l’AUA e per i conseguenti
               casi di esclusione; tuttavia, solo per questi ultimi non sussistono dubbi, mentre,
               si è accesa sin dalle prime battute una querelle riguardante l’assoggettabilità o


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