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AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
mate dall’articolo, 3 comma 1, del decreto in parola.
Nella pratica, l’AUA si affianca ad altri provvedimenti autorizzativi unici,
già vigenti, quali l’Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA) o
l’Autorizzazione Unica Ambientale, in materia di rifiuti, di cui all’articolo 208
della Parte IV del D.Lgs. n.152/2006.
Nei confronti dei suddetti provvedimenti, l’AUA si pone come una “mini AIA”,
in quanto differisce da questa per un diverso approccio concettuale: nell’AIA
c’è una totale integrazione di tutti gli aspetti ambientali e un diverso iter per il
rilascio dell’atto definitivo; nei confronti dell’Autorizzazione Unica Ambientale
ex art. 208, D.Lgs. n. 152/2006, l’AUA può essere intesa come un procedimento
alternativo, visti i differenti target dei due provvedimenti.
2. I soggetti destinatari dell’AUA: ambito di applicazione del DPR n. 59/2013
L’articolo 1 del Decreto AUA delinea la sua sfera di riferimento; già
nell’epigrafe riportata in Gazzetta, rileviamo che la norma in questione disci-
plina, oltre all’AUA, anche “… la semplificazione di adempimenti ammini-
strativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese (di segui-
to “PMI”) e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata
Ambientale. Il predetto articolo, al comma 1, stabilisce l’ambito di applicazio-
ne della normativa, disponendo che il regolamento in questione “si applica
alle categorie di imprese di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro delle atti-
vità produttive 18 aprile 2005 …, nonché agli impianti non soggetti alle
disposizioni in materia” di AIA.
Nel successivo comma 2, invece, vengono indicati i casi di esclusione di
applicazione del regolamento AUA: difatti, il DPR non si applica “… ai progetti
sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa sta-
tale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sosti-
tuisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale,
ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Sempre in materia di VIA, il DPR AUA dispone all’articolo 3, quarto
comma, che, “Nei casi in cui si procede alla verifica di cui all’articolo 20 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l’Autorizzazione Unica Ambientale può
essere richiesta solo dopo che l’autorità competente a tale verifica abbia valuta-
to di non assoggettare alla VIA i relativi progetti”. L’articolo 1, apparentemen-
te, è chiaro nel definire l’ambito di applicazione per l’AUA e per i conseguenti
casi di esclusione; tuttavia, solo per questi ultimi non sussistono dubbi, mentre,
si è accesa sin dalle prime battute una querelle riguardante l’assoggettabilità o
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