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ECO AMBIENTE



                  Altre amministrazioni locali, quali la Provincia di Roma e la Provincia di
             Udine  hanno  escluso  dalle  procedure  AUA  i  depuratori  cittadini,  mentre  in
             Emilia-Romagna si è delineata una situazione “ibrida”, in quanto le Province di
             Bologna e Modena erano per il “NO”, a differenza della Provincia di Parma che
             assoggettava i citati impianti all’Autorizzazione Unica Ambientale.
                  La Regione Emilia Romagna con la DGR n. 569/2019 ha sancito il “SI”
             definitivo al regime AUA per i depuratori urbani.
                  Per il “partito del SI”, inoltre, abbiamo avuto la Provincia di Campobasso,
             che con le Deliberazioni di Giunta Provinciale n. 170 e n. 177 del 2013 ha defi-
             nito le proprie linee guida, in attesa dell’emanazione di quelle regionali e ha
             escluso dall’ambito di applicazione del DPR n. 59/20013 le sole acque reflue
             domestiche e assimilate.
                  A far compagnia alla provincia-capoluogo molisana c’è stata la Provincia
             di  Cuneo,  le  cui  linee  guida  sono  reperibili  sul  sito  istituzionale,  nonché  la
             Regione Piemonte che ha fornito i propri indirizzi con la Circolare Presidente
             della Giunta regionale 28 gennaio 2014, n. 1/AMB.
                  È d’obbligo menzionare anche altre amministrazioni che hanno reso pub-
             blici i loro orientamenti sull’AUA, senza, però, esprimersi in modo chiaro sulla
             questione dei depuratori urbani: tra queste, le Regioni delle due isole principali,
             Sicilia e Sardegna, e la Provincia Autonoma di Trento che ha fatto confluire
             l’AUA nella “Autorizzazione Unica Territoriale”.
                  Successivamente,  l’Amministrazione  Provinciale  dell’Aquila  ha  portato
             un’articolata e motivata linea interpretativa, secondo la quale era da seguire la
             linea del “NO” ai depuratori urbani in AUA.
                  Tale corrente partiva dall’art. 2 del DPR n. 160/2010 (Regolamento per la
             semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività
             produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,
             n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) il quale
             dispone che: “Per le finalità di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge, è
             individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per
             tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di
             prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione,
             trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento,
             nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui
             al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”.
                  Il citato art. 38 del DL n. 112/2008, al comma 3 let. b) sancisce che “le
             disposizioni si applicano sia per l’espletamento delle procedure e delle formalità
             per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento euro-


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