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AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
La prima regione che si è schierata per il “partito del NO” ai depuratori
in AUA è stata la Regione Veneto, la quale, con la Deliberazione di Giunta
Regionale n. 1775 del 3 ottobre 2013, ha decretato che “L’AUA non si applica:
… 3 - agli impianti destinati allo svolgimento di attività di pubblico servizio
gestite direttamente da enti pubblici o dati in concessione (… impianti di trat-
tamento di acque reflue urbane…)”.
Un depuratore italiano (fonte web)
Inoltre, prendendo spunto da quanto riportato nella Circolare del
Ministero dell’Ambiente n. 49801 del 7 novembre 2013, nella deliberazione si
legge ancora che “Nel definire i destinatari del nuovo procedimento autorizza-
tivo il regolamento suindicato, all’art. 1 - Ambito di applicazione, lega le due
categorie di soggetti interessati dalla congiunzione aggiuntiva ‘nonché’, la quale
implica carattere assorbente e non cumulativo del secondo requisito rispetto al
primo; saranno, dunque, soggetti ad AUA gli impianti produttivi di tutte le
imprese, indipendentemente dalla loro dimensione (piccole, medie o grandi)
che non siano soggetti ad AIA”.
Altra Regione che si è schierata per il “NO” è la Lombardia, che ha valutato
in un secondo momento di non applicare il DPR n. 59/2013 per i depuratori
pubblici: difatti, nella prima Circolare Regionale n. 19 del 5 agosto 2013 non vi
era menzione della predetta esclusione, che invece è stata disposta con la
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1840 del 16 maggio 2014, la quale sanci-
sce che “sono esclusi dall’AUA gli impianti di trattamento di acque reflue urba-
ne, in quanto impianti destinati allo svolgimento di attività di pubblico servizio
gestite direttamente da enti pubblici o dati in concessione da questi”.
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