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AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
zioni allo scarico delle PMI nella pubblica fognatura), senza poter contare su
supplementari risorse umane, strumentali e finanziarie così come disposto dalla
clausola d’invarianza finanziaria ex art. 12 DPR n. 59/2013.
In conclusione, lo Stato ha affidato una competenza a lungo termine (ben
quindici anni di tutela ambientale) a “un soggetto inesperto” (il SUAP) e a un
“vecchietto ansimante” (la Provincia).
3. Le autorizzazioni contenute nell’AUA
L’articolo 3 del DPR n. 59/2013 elenca i titoli che possono essere sosti-
tuiti con l’AUA:
“a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione
II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamen-
to, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti
dalle aziende ivi previste;
c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui
all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
d) autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152;
e) comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6,
della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
f) autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione
in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Tuttavia, lo stesso articolo al secondo comma dispone che le Regioni e le
Province autonome possano ampliare il predetto elenco individuando ulteriori
atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale che
l’AUA può sostituire. Tra questi, possiamo sicuramente citare l’autorizzazione
allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima piog-
gia, di cui all’articolo 113 del D.Lgs. n. 152/2006. Corre l’obbligo sottolineare
che il citato articolo 113 e, di conseguenza, la disciplina delle acque meteoriche,
non rientra nel titolo di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 del DPR
AUA, cioè nel capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, bensì nel capo IV del titolo III delle predette
sezione II e parte III del testo unico ambientale.
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