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AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE



               zioni allo scarico delle PMI nella pubblica fognatura), senza poter contare su
               supplementari risorse umane, strumentali e finanziarie così come disposto dalla
               clausola d’invarianza finanziaria ex art. 12 DPR n. 59/2013.
                     In conclusione, lo Stato ha affidato una competenza a lungo termine (ben
               quindici anni di tutela ambientale) a “un soggetto inesperto” (il SUAP) e a un
               “vecchietto ansimante” (la Provincia).


               3. Le autorizzazioni contenute nell’AUA
                     L’articolo 3 del DPR n. 59/2013 elenca i titoli che possono essere sosti-
               tuiti con l’AUA:
                     “a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione
               II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
                     b) comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo
               3 aprile 2006, n. 152, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamen-
               to, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti
               dalle aziende ivi previste;
                     c)  autorizzazione  alle  emissioni  in  atmosfera  per  gli  stabilimenti  di  cui
               all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
                     d) autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3
               aprile 2006, n. 152;
                     e) comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6,
               della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
                     f) autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione
               in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
                     g)  comunicazioni  in  materia  di  rifiuti  di  cui  agli  articoli  215  e  216  del
               decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
                     Tuttavia, lo stesso articolo al secondo comma dispone che le Regioni e le
               Province autonome possano ampliare il predetto elenco individuando ulteriori
               atti  di  comunicazione,  notifica  e  autorizzazione  in  materia  ambientale  che
               l’AUA può sostituire. Tra questi, possiamo sicuramente citare l’autorizzazione
               allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima piog-
               gia, di cui all’articolo 113 del D.Lgs. n. 152/2006. Corre l’obbligo sottolineare
               che il citato articolo 113 e, di conseguenza, la disciplina delle acque meteoriche,
               non rientra nel titolo di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 del DPR
               AUA, cioè nel capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto
               legislativo 3 aprile 2006, n. 152, bensì nel capo IV del titolo III delle predette
               sezione II e parte III del testo unico ambientale.


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