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ECO AMBIENTE
autorizzazione, la documentazione, le dichiarazioni e le altre attestazioni richie-
ste in materia ambientale esclusivamente per via telematica allo Sportello unico
per le attività produttive competente per territorio, ai sensi del DPR 7 settem-
bre 2010, n. 160”.
Le problematiche connesse al SUAP, alcune delle quali già trattate nei pre-
cedenti paragrafi, sono tante e complesse e molte di esse sono dovute alle lacu-
ne presenti nelle procedure informatiche e nei molteplici modelli di domanda
messi a disposizione delle PMI o dei soggetti richiedenti l’AUA. In realtà, il
Governo ha realizzato una piattaforma unica dei SUAP che le imprese possono
utilizzare attraverso il portale “imprensainungiorno.gov.it”, punto di accesso
telematico agli sportelli unici.
Anche per il form, il legislatore, così come disposto dall’articolo 10, comma
3 del DPR AUA, “Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplifica-
zione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la
Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, … ha adottato con DPCM del 8 maggio 2015… un modello sem-
plificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale …”.
In seguito all’emanazione del citato decreto, tuttavia, le Regioni, entro il 30
giugno 2015, avevano l’obbligo di adottare e adeguare il modello nazionale sulla
base delle diverse normative regionali di settore: pertanto, è usuale trovare
modelli diversi da regione a regione. Non è, però, comprensibile che, sullo stes-
so territorio regionale, i modelli di domanda reperibili presso i SUAP, siano
diversi.
Tornando alla procedura vera e proprio, l’art. 4, comma 1, del DPR n. 59/2013,
oltre a indicare il SUAP come soggetto a cui inoltrare la domanda, dispone,
altresì, che lo stesso trasmetta “immediatamente, in modalità telematica all’au-
torità competente e ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), e ne veri-
fica, in accordo con l’autorità competente, la correttezza formale. Nella doman-
da sono indicati gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all’ar-
ticolo 3, per i quali si chiede il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale,
nonché le informazioni richieste dalle specifiche normative di settore”.
Qui si rilevano un paio di criticità: la prima è riferita alla trasmissione del-
l’istanza AUA “ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c)” ovvero “le
pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente,
intervengono nei procedimenti sostituiti dall’Autorizzazione Unica Ambientale”.
Non è chiaro se il legislatore voglia che siano informati, attraverso i SUAP,
i destinatari che verranno chiamati in causa nel procedimento, oppure consentire
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