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ECO AMBIENTE



             autorizzazione, la documentazione, le dichiarazioni e le altre attestazioni richie-
             ste in materia ambientale esclusivamente per via telematica allo Sportello unico
             per le attività produttive competente per territorio, ai sensi del DPR 7 settem-
             bre 2010, n. 160”.
                  Le problematiche connesse al SUAP, alcune delle quali già trattate nei pre-
             cedenti paragrafi, sono tante e complesse e molte di esse sono dovute alle lacu-
             ne presenti nelle procedure informatiche e nei molteplici modelli di domanda
             messi a disposizione delle PMI o dei soggetti richiedenti l’AUA. In realtà, il
             Governo ha realizzato una piattaforma unica dei SUAP che le imprese possono
             utilizzare  attraverso  il  portale  “imprensainungiorno.gov.it”,  punto  di  accesso
             telematico agli sportelli unici.
                  Anche per il form, il legislatore, così come disposto dall’articolo 10, comma
             3 del DPR AUA, “Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del ter-
             ritorio e del mare e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplifica-
             zione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la
             Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
             1997, n. 281, … ha adottato con DPCM del 8 maggio 2015… un modello sem-
             plificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale …”.
                  In seguito all’emanazione del citato decreto, tuttavia, le Regioni, entro il 30
             giugno 2015, avevano l’obbligo di adottare e adeguare il modello nazionale sulla
             base  delle  diverse  normative  regionali  di  settore:  pertanto,  è  usuale  trovare
             modelli diversi da regione a regione. Non è, però, comprensibile che, sullo stes-
             so territorio regionale, i modelli di domanda reperibili presso i SUAP, siano
             diversi.
                  Tornando alla procedura vera e proprio, l’art. 4, comma 1, del DPR n. 59/2013,
             oltre a indicare il SUAP come soggetto a cui inoltrare la domanda, dispone,
             altresì, che lo stesso trasmetta “immediatamente, in modalità telematica all’au-
             torità competente e ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), e ne veri-
             fica, in accordo con l’autorità competente, la correttezza formale. Nella doman-
             da sono indicati gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all’ar-
             ticolo 3, per i quali si chiede il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale,
             nonché le informazioni richieste dalle specifiche normative di settore”.
                  Qui si rilevano un paio di criticità: la prima è riferita alla trasmissione del-
             l’istanza AUA “ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c)” ovvero “le
             pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente,
             intervengono nei procedimenti sostituiti dall’Autorizzazione Unica Ambientale”.
                  Non è chiaro se il legislatore voglia che siano informati, attraverso i SUAP,
             i destinatari che verranno chiamati in causa nel procedimento, oppure consentire


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