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AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
o dell’infrastruttura o del progetto che, secondo l’autorità competente, produca-
no effetti negativi e significativi sull’ambiente. In particolare, con riferimento alla
disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, per ciascuna attività per la
quale l’allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all’instal-
lazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto
della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”. Inoltre, per il citato
comma 21 dell’art. 275 (Emissioni di cov) costituisce modifica sostanziale:
a. per tutte le altre attività, una modifica del consumo massimo teorico di
solventi che comporta un aumento delle emissioni di composti organici volatili
superiore al dieci per cento;
b. qualsiasi modifica che, a giudizio dell’autorità competente, potrebbe
avere effetti negativi significativi sulla salute umana o sull’ambiente;
c. qualsiasi modifica del consumo massimo teorico di solventi che com-
porti la variazione dei valori limite applicabili.
Discorso essenzialmente diverso riguarda le modifiche in materia di scari-
chi. La norma di settore non specifica cosa si intenda per “modifica” o “modifica
sostanziale”; l’unico richiamo alle modifiche si ha nell’art. 124 della Parte III del
D.Lgs. n. 152/2006, che, al comma 12, stabilisce che per “insediamenti, edifici o
stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a
diversa destinazione d’uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno
scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da
quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione
allo scarico, ove quest’ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non
abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunica-
zione all’autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con
il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari”.
Sul comma 12, è opportuno soffermarsi, in quanto lo stesso prevede di:
➣ richiedere una nuova autorizzazione se il nuovo scarico ha delle “caratteristiche
qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quello dello scarico preesistente”;
➣ comunicare all’autorità competente che il nuovo scarico non ha “caratteristiche
qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quello dello scarico preesistente”.
Le caratteristiche quali-quantitative dello scarico, dunque, sono le uniche
condizioni: lascia molto perplessi, infatti, la possibilità di poter trasferire “atti-
vità … in altro luogo” effettuando una semplice comunicazione. I dubbi sono
molteplici, in quanto, non si può ritenere ancora idonea un’autorizzazione allo
scarico per uno stabilimento che trasferisca la propria attività da un sito a un
altro localizzato in un Comune/Provincia/Regione diversa, senza che ciò com-
porti modifiche alle “caratteristiche … dello scarico preesistente”.
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