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AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE



               o dell’infrastruttura o del progetto che, secondo l’autorità competente, produca-
               no effetti negativi e significativi sull’ambiente. In particolare, con riferimento alla
               disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, per ciascuna attività per la
               quale l’allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all’instal-
               lazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto
               della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”. Inoltre, per il citato
               comma 21 dell’art. 275 (Emissioni di cov) costituisce modifica sostanziale:
                     a. per tutte le altre attività, una modifica del consumo massimo teorico di
               solventi che comporta un aumento delle emissioni di composti organici volatili
               superiore al dieci per cento;
                     b. qualsiasi  modifica  che,  a  giudizio  dell’autorità  competente,  potrebbe
               avere effetti negativi significativi sulla salute umana o sull’ambiente;
                     c. qualsiasi modifica del consumo massimo teorico di solventi che com-
               porti la variazione dei valori limite applicabili.
                     Discorso essenzialmente diverso riguarda le modifiche in materia di scari-
               chi. La norma di settore non specifica cosa si intenda per “modifica” o “modifica
               sostanziale”; l’unico richiamo alle modifiche si ha nell’art. 124 della Parte III del
               D.Lgs. n. 152/2006, che, al comma 12, stabilisce che per “insediamenti, edifici o
               stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a
               diversa destinazione d’uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno
               scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da
               quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione
               allo scarico, ove quest’ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non
               abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunica-
               zione all’autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con
               il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari”.
               Sul comma 12, è opportuno soffermarsi, in quanto lo stesso prevede di:
                     ➣ richiedere una nuova autorizzazione se il nuovo scarico ha delle “caratteristiche
               qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quello dello scarico preesistente”;
                     ➣ comunicare all’autorità competente che il nuovo scarico non ha “caratteristiche
               qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quello dello scarico preesistente”.
                     Le caratteristiche quali-quantitative dello scarico, dunque, sono le uniche
               condizioni: lascia molto perplessi, infatti, la possibilità di poter trasferire “atti-
               vità … in altro luogo” effettuando una semplice comunicazione. I dubbi sono
               molteplici, in quanto, non si può ritenere ancora idonea un’autorizzazione allo
               scarico per uno stabilimento che trasferisca la propria attività da un sito a un
               altro localizzato in un Comune/Provincia/Regione diversa, senza che ciò com-
               porti modifiche alle “caratteristiche … dello scarico preesistente”.


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