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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE
In sede di secondo giudizio di rinvio, la Corte Militare di Appello perve-
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niva alla completa assoluzione degli imputati, tendendo conto dello stretto vin-
colo determinato dai precedenti annullamenti con rinvio e basandosi sulla rela-
zione redatta dal consulente tecnico del Procuratore Generale Militare, deposi-
tata a seguito di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale disposta nel corso
del giudizio di appello. In tale relazione era stato sostanzialmente “simulato” un
trattamento di missione ordinario per la durata di ciascuna missione (con par-
tenza il giorno prima, come consentito dal tempo richiesto dal viaggio e rientro
effettivo, verificato attraverso il riscontro con i posizionamenti emergenti dai
tabulati telefonici, nonché con spese calcolate sulla base dei costi medi di per-
nottamento desunti dalla tabella degli alberghi convenzionati con
l’Amministrazione militare, secondo il limite massimo di spesa consentita per i
pasti e di ore di missione indennizzabili) e le relative risultanze erano state, poi,
confrontate con quanto percepito dall’imputato sulla base del trattamento for-
fetario. Da tale riscontro era emerso che, per ciascuna delle missioni per le quali
vi era stata affermazione di penale responsabilità, il militare avrebbe avuto dirit-
to a somme di importo superiore a quello ricevuto con il trattamento forfetario.
Di qui la pronuncia assolutoria.
Avverso questa (terza) sentenza di secondo grado proponevano nuova-
mente ricorso per cassazione sia l’imputato, sia il Procuratore Generale Militare.
Il ricorso dell’imputato, ritenuto inammissibile dalla Corte di cassazione
perché manifestamente infondato, era, incentrato, in verità, su questioni non
direttamente attinente ai profili che qui ci occupano, ma relative ad altro profilo
dell’addebito di truffa (quello della liquidazione delle spese di viaggio per le
missioni in questione, per le quali vi era stata condanna definitiva già con la
prima sentenza di appello).
Secondo il ricorso del Procuratore Generale Militare, invece, la Corte
Militare di Appello aveva erroneamente applicato le regole ermeneutiche indi-
cate dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio. Si
obiettava, in particolare, che il metodo di calcolo adottato nella decisione impu-
gnata costituisse la riproposizione di quello all’epoca operato dall’Autorità mili-
tare al momento dell’autorizzazione per le missioni in questione del regime for-
(5) Sentenze n. 8/2016 e n. 9/2016 del 26 gennaio 2016.
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