Page 84 - Rassegna 2020-1-Supplemento
P. 84

PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE


                    In sede di secondo giudizio di rinvio, la Corte Militare di Appello  perve-
                                                                                   (5)
               niva alla completa assoluzione degli imputati, tendendo conto dello stretto vin-
               colo determinato dai precedenti annullamenti con rinvio e basandosi sulla rela-
               zione redatta dal consulente tecnico del Procuratore Generale Militare, deposi-
               tata a seguito di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale disposta nel corso
               del giudizio di appello. In tale relazione era stato sostanzialmente “simulato” un
               trattamento di missione ordinario per la durata di ciascuna missione (con par-
               tenza il giorno prima, come consentito dal tempo richiesto dal viaggio e rientro
               effettivo, verificato attraverso il riscontro con i posizionamenti emergenti dai
               tabulati telefonici, nonché con spese calcolate sulla base dei costi medi di per-
               nottamento  desunti  dalla  tabella  degli  alberghi  convenzionati  con
               l’Amministrazione militare, secondo il limite massimo di spesa consentita per i
               pasti e di ore di missione indennizzabili) e le relative risultanze erano state, poi,
               confrontate con quanto percepito dall’imputato sulla base del trattamento for-
               fetario. Da tale riscontro era emerso che, per ciascuna delle missioni per le quali
               vi era stata affermazione di penale responsabilità, il militare avrebbe avuto dirit-
               to a somme di importo superiore a quello ricevuto con il trattamento forfetario.
               Di qui la pronuncia assolutoria.
                    Avverso questa (terza) sentenza di secondo grado proponevano nuova-
               mente ricorso per cassazione sia l’imputato, sia il Procuratore Generale Militare.
                    Il ricorso dell’imputato, ritenuto inammissibile dalla Corte di cassazione
               perché manifestamente infondato, era, incentrato, in verità, su questioni non
               direttamente attinente ai profili che qui ci occupano, ma relative ad altro profilo
               dell’addebito di truffa (quello della liquidazione delle spese di viaggio per le
               missioni in questione, per le quali vi era stata condanna definitiva già con la
               prima sentenza di appello).
                    Secondo  il  ricorso  del  Procuratore  Generale  Militare,  invece,  la  Corte
               Militare di Appello aveva erroneamente applicato le regole ermeneutiche indi-
               cate  dalla  Corte  di  cassazione  nella  sentenza  di  annullamento  con  rinvio.  Si
               obiettava, in particolare, che il metodo di calcolo adottato nella decisione impu-
               gnata costituisse la riproposizione di quello all’epoca operato dall’Autorità mili-
               tare al momento dell’autorizzazione per le missioni in questione del regime for-

               (5) Sentenze n. 8/2016 e n. 9/2016 del 26 gennaio 2016.

               80
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89