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LA CONFIGURAZIONE DEL DANNO PATRIMONIALE NELLE IPOTESI
DI TRUFFA MILITARE SULLE INDENNITÀ DI MISSIONE
Soggiungevano, sul punto, i giudici di legittimità che dall’imputazione
risultava, invece, che il calcolo effettuato in sede investigativa era stato condotto
in base soltanto agli orari determinati sulla scorta dei dati telefonici, sottraendo,
dunque, dal periodo indicato dall’imputato i rientri notturni e comunque le per-
manenze all’abitazione prima di ciascun viaggio e si era, così ottenuta una durata
inferiore alle ventiquattrore o ai loro multipli, che, secondo il Procuratore
Generale Militare ricorrente, avrebbe dovuto costituire l’unico criterio legale di
valutazione anche per le condotte che la Corte di Appello aveva ritenuto, invece,
insussistenti. Ciò affermato, la Corte di cassazione riteneva, però, che da tali
fondate e argomentate osservazioni la Corte Militare di Appello non aveva tratto
le dovute conclusioni in riferimento al pregiudizio patrimoniale risentito dalla
stessa parte lesa.
In particolare, secondo la sentenza, al fine di riscontrare la sussistenza di
un effettivo pregiudizio per il Ministero della Difesa non si era «[…] operato
alcun raffronto sull’ammontare degli emolumenti spettantigli, qualora egli,
com’era suo diritto, avesse optato per l’indennità ordinaria con liquidazione su
base oraria e rimborso delle spese vive di vitto e alloggio a partire dal giorno
antecedente l’attività svolta e secondo quanto indicato nel foglio di viaggio per
l’inizio della missione, al fine di riscontrare o meno la minore economicità per
l’Amministrazione della soluzione prescelta dall’imputato».
Di qui l’annullamento della decisione di secondo grado e il rinvio per un
nuovo giudizio sul punto.
All’esito del giudizio di rinvio dopo l’annullamento, la Corte Militare di
Appello assolveva parzialmente, per alcune delle missioni, confermando la
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condanna per il resto. Anche tali decisioni venivano annullate dalla Corte di cas-
sazione , avendo quest’ultima ritenuto che i giudici di merito non si fossero
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attenuti alle indicazioni fornite nella pronuncia di annullamento con rinvio, che
erano nel senso di procedere specificamente a una quantificazione del danno
economico subìto dell’Amministrazione militare sulla base dei criteri espressa-
mente.
(3) Sentenze n. 16/2015 e n. 17/2015.
(4) Cass., Sez. I, sentenza n. 33901 del 23 giugno 2015 (dep. 3 agosto 2015) e Cass., Sez. I, sen-
tenza n. 45354 del 23 giugno 2015 (dep. 13 novembre 2015).
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