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LA CONFIGURAZIONE DEL DANNO PATRIMONIALE NELLE IPOTESI
                            DI TRUFFA MILITARE SULLE INDENNITÀ DI MISSIONE

                  Soggiungevano,  sul  punto,  i  giudici  di  legittimità  che  dall’imputazione
             risultava, invece, che il calcolo effettuato in sede investigativa era stato condotto
             in base soltanto agli orari determinati sulla scorta dei dati telefonici, sottraendo,
             dunque, dal periodo indicato dall’imputato i rientri notturni e comunque le per-
             manenze all’abitazione prima di ciascun viaggio e si era, così ottenuta una durata
             inferiore  alle  ventiquattrore  o  ai  loro  multipli,  che,  secondo  il  Procuratore
             Generale Militare ricorrente, avrebbe dovuto costituire l’unico criterio legale di
             valutazione anche per le condotte che la Corte di Appello aveva ritenuto, invece,
             insussistenti. Ciò affermato, la Corte di cassazione riteneva, però, che da tali
             fondate e argomentate osservazioni la Corte Militare di Appello non aveva tratto
             le dovute conclusioni in riferimento al pregiudizio patrimoniale risentito dalla
             stessa parte lesa.
                  In particolare, secondo la sentenza, al fine di riscontrare la sussistenza di
             un effettivo pregiudizio per il Ministero della Difesa non si era «[…] operato
             alcun  raffronto  sull’ammontare  degli  emolumenti  spettantigli,  qualora  egli,
             com’era suo diritto, avesse optato per l’indennità ordinaria con liquidazione su
             base oraria e rimborso delle spese vive di vitto e alloggio a partire dal giorno
             antecedente l’attività svolta e secondo quanto indicato nel foglio di viaggio per
             l’inizio della missione, al fine di riscontrare o meno la minore economicità per
             l’Amministrazione della soluzione prescelta dall’imputato».
                  Di qui l’annullamento della decisione di secondo grado e il rinvio per un
             nuovo giudizio sul punto.
                  All’esito del giudizio di rinvio dopo l’annullamento, la Corte Militare di
             Appello   assolveva  parzialmente,  per  alcune  delle  missioni,  confermando  la
                    (3)
             condanna per il resto. Anche tali decisioni venivano annullate dalla Corte di cas-
             sazione , avendo quest’ultima ritenuto che i giudici di merito non si fossero
                    (4)
             attenuti alle indicazioni fornite nella pronuncia di annullamento con rinvio, che
             erano nel senso di procedere specificamente a una quantificazione del danno
             economico subìto dell’Amministrazione militare sulla base dei criteri espressa-
             mente.


             (3) Sentenze n. 16/2015 e n. 17/2015.
             (4) Cass., Sez. I, sentenza n. 33901 del 23 giugno 2015 (dep. 3 agosto 2015) e Cass., Sez. I, sen-
                 tenza n. 45354 del 23 giugno 2015 (dep. 13 novembre 2015).

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