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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE


                    A  seguito  di  appello  della  difesa  dell’imputato,  la  Corte  Militare  di
               Appello  era giunta a conclusioni parzialmente diverse. In particolare, era stato
                       (1)
               osservato in sentenza che con la consegna del foglio di viaggio il militare inviato
               in missione viene “posto in libertà”, in quanto destinato a raggiungere il luogo
               di destinazione con il primo treno utile e che, nel caso in esame, il militare era
               stato inviato in missione il giorno precedente alla prevista attività, in quanto vi
               era l’esigenza di farlo essere presente sul posto di servizio la mattina presto del
               giorno successivo. Avevano, altresì, sottolineato i giudici di secondo grado che
               non appariva possibile sostenere che per il periodo in cui il militare era rimasto
               al domicilio, invece di raggiungere immediatamente la sede di svolgimento della
               missione, l’indennità fosse stata indebitamente ricevuta e che fossero, quindi,
               ravvisabili  profili  di  rilevanza  penale,  ancorati  alla  non  veritiera  attestazione
               dell’orario di inizio della missione apposta dall’interessato sul foglio di viaggio.
                    Al riguardo veniva notato in motivazione che nel caso in cui il militare
               fosse stato comunque presente nella Sede della missione al momento della pre-
               vista attività, sia pure al prezzo di un “sacrificio” organizzativo personale con-
               sistente nella partenza la mattina presto del giorno successivo, non appariva
               possibile ravvisare una condotta dai profili fraudolenti.
                    Ciò in quanto l’Amministrazione non avrebbe comunque potuto “preten-
               dere”  dal  militare  quel  sacrificio  personale,  essendo  obbligata  a  metterlo  in
               libertà il pomeriggio precedente, in considerazione della distanza del luogo di
               missione. Il ritenere diversamente, secondo la Corte, andava considerato il por-
               tato di un approccio formalistico, che non teneva conto del fatto che l’essere il
               militare rimasto inoperoso al domicilio, invece che nella località di svolgimento
               della missione, non spostava i termini della questione e non poteva concretiz-
               zare, di per sé, un illecito penale e condurre a ravvisare un danno economico
               per l’Amministrazione Militare.
                    Riflessioni analoghe i giudici di appello avevano svolto relativamente alla
               “interruzione” della missione forfetaria da parte del militare per trascorrere la
               notte al domicilio e ripartire il mattino successivo per raggiungere nuovamente
               la sede della missione, comportamento che secondo il Tribunale aveva determi-
               nato la cessazione del regime forfetario e la sua sostituzione con quello ordinario.

               (1) Sentenze n. 65/2013 e n. 67/2013.

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