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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE
A seguito di appello della difesa dell’imputato, la Corte Militare di
Appello era giunta a conclusioni parzialmente diverse. In particolare, era stato
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osservato in sentenza che con la consegna del foglio di viaggio il militare inviato
in missione viene “posto in libertà”, in quanto destinato a raggiungere il luogo
di destinazione con il primo treno utile e che, nel caso in esame, il militare era
stato inviato in missione il giorno precedente alla prevista attività, in quanto vi
era l’esigenza di farlo essere presente sul posto di servizio la mattina presto del
giorno successivo. Avevano, altresì, sottolineato i giudici di secondo grado che
non appariva possibile sostenere che per il periodo in cui il militare era rimasto
al domicilio, invece di raggiungere immediatamente la sede di svolgimento della
missione, l’indennità fosse stata indebitamente ricevuta e che fossero, quindi,
ravvisabili profili di rilevanza penale, ancorati alla non veritiera attestazione
dell’orario di inizio della missione apposta dall’interessato sul foglio di viaggio.
Al riguardo veniva notato in motivazione che nel caso in cui il militare
fosse stato comunque presente nella Sede della missione al momento della pre-
vista attività, sia pure al prezzo di un “sacrificio” organizzativo personale con-
sistente nella partenza la mattina presto del giorno successivo, non appariva
possibile ravvisare una condotta dai profili fraudolenti.
Ciò in quanto l’Amministrazione non avrebbe comunque potuto “preten-
dere” dal militare quel sacrificio personale, essendo obbligata a metterlo in
libertà il pomeriggio precedente, in considerazione della distanza del luogo di
missione. Il ritenere diversamente, secondo la Corte, andava considerato il por-
tato di un approccio formalistico, che non teneva conto del fatto che l’essere il
militare rimasto inoperoso al domicilio, invece che nella località di svolgimento
della missione, non spostava i termini della questione e non poteva concretiz-
zare, di per sé, un illecito penale e condurre a ravvisare un danno economico
per l’Amministrazione Militare.
Riflessioni analoghe i giudici di appello avevano svolto relativamente alla
“interruzione” della missione forfetaria da parte del militare per trascorrere la
notte al domicilio e ripartire il mattino successivo per raggiungere nuovamente
la sede della missione, comportamento che secondo il Tribunale aveva determi-
nato la cessazione del regime forfetario e la sua sostituzione con quello ordinario.
(1) Sentenze n. 65/2013 e n. 67/2013.
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