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IL REATO DI INGIURIA TRA MILITARI SUPERA L’ESAME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

                  Chi scrive ritiene infatti che la sentenza della Corte costituzionale meriti in
             definitiva di essere condivisa, ma soprattutto perché una delle ragioni che l’han-
             no ispirata è espressamente indicata nella circostanza che “considerazioni di
             fatto, ma non indifferenti ai fini dell’esito di questo giudizio di legittimità costi-
             tuzionale, costringono inoltre a rilevare sia il permanere di episodi di ‘nonni-
             smo’, pur dopo l’eliminazione della leva obbligatoria, sia l’insorgenza di ingiurie
             di natura sessista, a seguito dell’accesso delle donne al servizio militare”.
                  È stato giustamente obiettato  che esigenze analoghe di tutela sussistono
                                              (11)
             anche negli ambiti in cui si applica la normativa comune, sia quanto alla tutela della
             donna, sia con riguardo a settori, come sanità, scuola, giustizia, in cui possono pari-
             menti verificarsi episodi gravi di lesione all’onore e al decoro nei confronti di sog-
             getti particolarmente vulnerabili. Ma tale obiezione non sembra dover necessaria-
             mente comportare una parificazione delle norme penali militari a quelle comuni.
             Può ritenersi che la Corte abbia fatto un implicito riferimento, con la notazione
             sopra riportata, ad una sorta di obbligo costituzionale di tutela penale. Se poi la
             necessità di una tutela penale per la adeguata protezione del bene dell’onore è
             affermata esplicitamente dalla Corte costituzionale solo per l’ambito militare, non
             è precluso all’interprete sostenere che anche in altri ambiti la rinuncia alla sanzione
             penale può costituire un ostacolo alla protezione di un diritto inviolabile dell’indi-
             viduo. Sembra, in altre parole, che nel caso di specie l’intervento del legislatore, in
             tema di abrogazione dell’art. 594, non sia stato adeguatamente meditato .
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                  È d’altronde noto quanto avvenuto con riguardo all’oltraggio a pubblico
             ufficiale : a seguito di una pronuncia della Corte costituzionale che investiva il
                    (13)
             solo trattamento sanzionatorio, il legislatore ha frettolosamente ritenuto di eli-
             minare il delitto di oltraggio e, dopo alcuni anni, tale delitto è stato reintrodotto,
             sia pure con una diversa disciplina (ma con una pena che è, nel massimo, addi-
             rittura più severa di quella prevista prima dell’abrogazione).


             (11)  Cfr. RIVELLO, op. cit., pag. 201.
             (12)  Secondo FIANDACA, MUSCO, Diritto penale - Parte speciale, vol. II, tomo primo, pag. 93, nel
                  settore dei reati contro l’onore, de lege ferenda “sembrano affermarsi e consolidarsi orientamenti
                  frutto di irrazionalità, di emozionalità, di subordinazione ai contingenti interessi di precisi centri di potere,
                  della politica del giorno per giorno e della convenienza: specie nel settore della diffamazione a mezzo stampa”.
             (13)  Cfr. SANTORO, Alcune considerazioni sul reato di oltraggio a pubblico ufficiale, in WWW.RATIO IURIS.IT,
                  7 gennaio 2010.

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