Page 77 - Rassegna 2020-1-Supplemento
P. 77
LA CONFIGURAZIONE DEL DANNO PATRIMONIALE NELLE IPOTESI
DI TRUFFA MILITARE SULLE INDENNITÀ DI MISSIONE
Detta attività investigativa aveva consentito di ricostruire le coordinate
crono-spaziali degli spostamenti effettuati dai militari e il raffronto tra i dati rac-
colti e quelli risultanti dai fogli di viaggio, acquisiti al procedimento, aveva fatto
emergere che i medesimi avevano indicato in detti documenti orari di partenza
anticipati e orari di rientro posticipati rispetto a quelli reali, oltre ad aver omesso
l’indicazione dei rientri al domicilio durante la missione.
Le ritenute mendaci dichiarazioni concernenti gli orari di partenza e di
rientro, secondo la contestazione, avevano consentito agli interessati di far
apparire maturati i requisiti per la corresponsione della indennità di missione
forfetaria giornaliera o per l’incremento della medesima.
La verifica effettuata dalla Sezione Amministrativa del Comando di
appartenenza prendendo a riferimento gli orari di partenza e di rientro desu-
mibili dai dati dei tabulati telefonici, aveva consentito di riscontrare che le
relative spettanze risultavano di importo inferiore a quello calcolato conside-
rando i difformi orari di partenza e rientro indicati dall’interessato nei fogli di
viaggio. Nell’ambito di tale verifica, era stato, inoltre, riscontrato che in taluni
casi non sussistevano nemmeno i presupposti per il trattamento di indennità di
missione forfetaria, artificiosamente determinati attraverso la falsa dichiarazio-
ne di orari non corrispondenti a quelli reali.
Tuttavia, l’Ufficio Amministrativo, al momento della contabilizzazione,
aveva riconosciuto la corresponsione della indennità forfetaria facendo affida-
mento sulla veridicità dei dati del foglio di viaggio compilato dall’interessato
relativamente alla durata del servizio, con specifica indicazione del termine ini-
ziale e finale.
Il Tribunale Militare era pervenuto all’affermazione di penale responsabi-
lità, ritenendo la fondatezza dell’imputazione, ancorando la decisione ad alcuni
punti fermi, individuati nell’obbligo dell’interessato di riportare nell’apposito
Quadro C del foglio di viaggio i dati relativi al servizio svolto, nel fatto che il
giorno e l’ora di inizio del viaggio solitamente coincidono con quelli indicati
dall’Autorità che ha rilasciato il foglio di viaggio, che il giorno e l’ora di arrivo
e di partenza devono essere quelli di arrivo nella sede di missione e di partenza
dalla stessa e che il giorno e l’ora di rientro in sede devono corrispondere con
quello di effettivo termine della missione.
73