Page 77 - Rassegna 2020-1-Supplemento
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LA CONFIGURAZIONE DEL DANNO PATRIMONIALE NELLE IPOTESI
                          DI TRUFFA MILITARE SULLE INDENNITÀ DI MISSIONE

                  Detta  attività  investigativa  aveva  consentito  di  ricostruire  le  coordinate
             crono-spaziali degli spostamenti effettuati dai militari e il raffronto tra i dati rac-
             colti e quelli risultanti dai fogli di viaggio, acquisiti al procedimento, aveva fatto
             emergere che i medesimi avevano indicato in detti documenti orari di partenza
             anticipati e orari di rientro posticipati rispetto a quelli reali, oltre ad aver omesso
             l’indicazione dei rientri al domicilio durante la missione.
                  Le ritenute mendaci dichiarazioni concernenti gli orari di partenza e di
             rientro,  secondo  la  contestazione,  avevano  consentito  agli  interessati  di  far
             apparire maturati i requisiti per la corresponsione della indennità di missione
             forfetaria giornaliera o per l’incremento della medesima.
                  La  verifica  effettuata  dalla  Sezione  Amministrativa  del  Comando  di
             appartenenza prendendo a riferimento gli orari di partenza e di rientro desu-
             mibili dai dati dei tabulati telefonici, aveva consentito di riscontrare che le
             relative spettanze risultavano di importo inferiore a quello calcolato conside-
             rando i difformi orari di partenza e rientro indicati dall’interessato nei fogli di
             viaggio. Nell’ambito di tale verifica, era stato, inoltre, riscontrato che in taluni
             casi non sussistevano nemmeno i presupposti per il trattamento di indennità di
             missione forfetaria, artificiosamente determinati attraverso la falsa dichiarazio-
             ne di orari non corrispondenti a quelli reali.
                  Tuttavia,  l’Ufficio  Amministrativo,  al  momento  della  contabilizzazione,
             aveva riconosciuto la corresponsione della indennità forfetaria facendo affida-
             mento sulla veridicità dei dati del foglio di viaggio compilato dall’interessato
             relativamente alla durata del servizio, con specifica indicazione del termine ini-
             ziale e finale.
                  Il Tribunale Militare era pervenuto all’affermazione di penale responsabi-
             lità, ritenendo la fondatezza dell’imputazione, ancorando la decisione ad alcuni
             punti fermi, individuati nell’obbligo dell’interessato di riportare nell’apposito
             Quadro C del foglio di viaggio i dati relativi al servizio svolto, nel fatto che il
             giorno e l’ora di inizio del viaggio solitamente coincidono con quelli indicati
             dall’Autorità che ha rilasciato il foglio di viaggio, che il giorno e l’ora di arrivo
             e di partenza devono essere quelli di arrivo nella sede di missione e di partenza
             dalla stessa e che il giorno e l’ora di rientro in sede devono corrispondere con
             quello di effettivo termine della missione.


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