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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE
Tornando alle considerazioni dalle quali si era partiti, poniamo che alcune
persone, senza commettere fatti diversi da quelli che erano anteriormente puniti
dall’art. 594 c.p., insultino, magari sputandogli addosso, un clochard (oppure una
donna, un nero, un anziano, un disabile, un bambino) : si deve ormai ritenere,
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a seguito della abrogazione del delitto di ingiuria, che si tratti di un fatto mera-
mente privato e che il clochard dovrà recarsi, per avere protezione, da un avvo-
cato, al fine di iniziare una azione civile.
In astratto, nel caso di prosecuzione della condotta ingiuriosa, anche a
seguito dell’intervento di appartenenti alle Forze dell’ordine, nemmeno sarebbe
applicabile l’art. 55 c.p.p., che obbliga la polizia giudiziaria, fra l’altro, a impedire
che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori. Se non vi è reato potrebbe
infatti porsi la questione se la polizia giudiziaria abbia legittimazione ad interve-
nire a tutela della persona offesa: al riguardo, può comunque ritenersi che,
anche ove si ritenga che la legge non disponga un obbligo di intervento, sop-
perisca il buon senso degli appartenenti alle Forze di polizia.
Una tematica di questo tipo non era oggetto dell’esame della Corte costi-
tuzionale, e non poteva attendersi che la Corte estendesse la propria valutazione
a questioni diverse rispetto a quelle che erano sottoposte al suo giudizio; tanto-
meno che potesse esplicitamente essere dichiarata una astratta prevalenza del
bene costituzionale dell’onore e dignità umana, in comparazione con altro bene
costituzionale fondamentale, connesso al rispetto del principio di uguaglianza.
Ciò che conta è tuttavia l’esito del giudizio di costituzionalità: in definitiva,
la Corte sancisce che nemmeno la dedotta violazione del principio di uguaglian-
za rende costituzionalmente illegittime le sanzioni penali che per i fatti di ingiu-
ria sono attualmente limitate ai soli rapporti tra militari .
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(14) Anche l’ingiuria di cui all’art. 594 c.p., delitto contro la persona, era aggravata, ai sensi del-
l’art. 36 L. 104/1992, come modif. dall’art. 3, comma 1, L. 94/2009, con aumento della pena
da un terzo alla metà “qualora la persona offesa sia portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale”.
Cfr. anche l’aggravante (che determinava l’aumento della pena fino alla metà), ormai irrile-
vante per le condotte di ingiuria, di cui all’art. 3, d.l. 122/1993, conv. in L. 205/1993, “per i
reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etni-
co, nazionale, razziale o religioso”.
(15) Una presa di posizione particolarmente decisa, in ordine al carattere irrinunciabile della tutela
dei diritti inviolabili, si rinviene in Corte cost. n. 238/2014. Al riguardo cfr. MAZZI,
L’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati, nelle decisioni della Corte internazionale
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