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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE


                    Al riguardo, può essere anche ricordato che in una recente proposta di
               riforma organica del codice penale militare (d.d.l. n. 240, presentato al Senato
               della  Repubblica  il  20  marzo  2013,  d’iniziativa  del  Senatore  Pinotti,  allora
               Ministro della difesa) si prevede, in tema di ingiuria tra militari: “103.1) il mili-
               tare che, trovandosi in servizio o per cause attinenti al servizio o alla disciplina
               militare o in presenza di militari riuniti per servizio o in luogo militare, offende
               l’onore o il decoro di un altro militare presente è punito con la reclusione fino
               a sei mesi” .
                          (7)
                    Il dubbio che si pone è quindi il seguente: è ammissibile che la legge sta-
               bilisca limiti rigorosi alla applicabilità delle disposizioni in tema di disciplina
               militare (all’evidente scopo, particolarmente sentito quando era attuale la leva
               obbligatoria, di evitare che la soggezione del cittadino militare alle regole del-
               l’ordinamento militare si estendesse a tutti gli aspetti della sua vita civile, ma
               fosse invece confinata solo a quei peculiari rapporti e situazioni che sono fun-
               zionali alle esigenze di funzionamento delle Forze armate) e che nel contempo
               la legge penale militare preveda dei precetti, penalmente sanzionati e ugualmente
               vincolanti per il militare, che trascendono i limiti della soggezione disciplinare
                                                                                          (8)
               e si estendono anche a condotte che non abbiano alcuna connessione con la
               tutela di interessi militari?

               (7) Nella Relazione al suddetto d.d.l. si specifica che “la materia dei reati militari contro la persona viene
                   profondamente rivisitata. La mutata realtà delle Forze armate, soprattutto a seguito della sospensione della
                   leva obbligatoria, non giustifica più l’applicazione del codice penale militare a tutti i fatti di violenza, ingiuria
                   o minaccia intercorsi tra militari, ovunque e per qualsiasi motivo avvenuti. Mancando un interesse militare
                   meritevole di tutela innanzi al giudice militare, le condotte illecite riconducibili a vicende di natura privata occor-
                   se tra militari volontari fuori delle strutture militari e per cause estranee al servizio vengono devolute alla giu-
                   risdizione ordinaria. Solo le lesioni, le ingiurie o le minacce poste in essere a danno di un militare da altro mili-
                   tare durante il servizio, o per causa attinente al servizio, ovvero in luogo militare o dinanzi a militari riuniti
                   per servizio offendono interessi riferibili al tempo stesso alla parte offesa e all’istituzione militare e, pertanto,
                   solo esse vengono riservate alla cognizione del giudice militare. In tal modo si è applicato a tutti i reati militari
                   contro la persona il limite al momento previsto dall’articolo 199 del codice penale militare di pace per i soli
                   reati di insubordinazione con violenza, con minaccia e con ingiuria, di violenza, minaccia o ingiuria verso un
                   inferiore”.
               (8) Con  riguardo  alla  sentenza  della  Corte  costituzionale  n.  298/1995,  era  stato  ritenuto  non
                   ragionevole “che, se ai fini disciplinari il comportamento del militare ha determinati limiti di rilevanza (non
                   risultando perseguibili disciplinarmente i comportanti, attinenti alla vita privata del militare, realizzati al di
                   fuori di certe condizioni prestabilite), a tali limiti non debba soggiacere anche la legislazione penale militare”:
                   cfr. MAZZI, La nozione di reato militare secondo la Costituzione, CASS. PEN., 1995, 3263.

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