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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE


               si esuli dallo stretto ambito della disciplina e del servizio militare, è disagevole
               sostenere che la “specialità” possa comunque assurgere a parametro atto a giu-
               stificare degli eventuali trattamenti discriminatori ;
                                                               (5)
                    - nel caso di specie, in cui il reato comune è stato abrogato, la affermazio-
               ne di specifiche esigenze di specialità porterebbe ad ammettere la possibilità di
               continuare ad incriminare delle condotte slegate dal riferimento al servizio o
               alla disciplina militare, e volte unicamente a violare delle regole di comporta-
               mento relative al comune senso civico, ritenendosi implicitamente che un’ordi-
               nata  convivenza  rappresenti  un’esigenza  quasi  ineludibile  per  un’Istituzione,
               quale quella militare, finalizzata all’espletamento di compiti fondamentali per il
               Paese;
                    - analogo  discorso  dovrebbe  valere  per  altri  settori,  come  quello  della
               scuola, della sanità, della giustizia, così come con riguardo alla possibile insor-
               genza di ingiurie di natura sessista: tali condotte devono essere ovviamente cen-
               surate, ma simili considerazioni dovrebbero tuttavia riguardare un più ampio
               contesto, essendo comunque le donne in condizioni di vulnerabilità, e come tali
               maggiormente esposte a divenire vittime di determinate tipologie di reati;
                    - viene ravvisata la necessità di abbandonare definitivamente una visione
               delle Forze Armate in chiave di separatezza, in quanto il loro operato risulta
               ispirato agli stessi valori di fondo che connotano l’intera collettività nazionale:
               la conservazione della “specialità” deve essere garantita, laddove essa si riveli
               strumentale rispetto a determinati interessi meritevoli di tutela, ma al contem-
               po occorre evitare forme di ingiustificata discriminazione rispetto alla restante
               collettività.


               (5) Cfr. RIVELLO, op. cit., pag. 195, il quale ricorda come una questione analoga a quella in oggetto
                   era stata posta alla Corte costituzionale in relazione al reato di lesione personale di cui all’art. 223
                   c.p.m.p. e al riguardo era stata lamentata la sottoposizione alla disciplina penale militare ed alla
                   conseguente cognizione della giurisdizione militare, stante la loro qualificazione come reati
                   militari, di una serie di illeciti caratterizzati dalla presenza di elementi di collegamento estre-
                   mamente ridotti con gli interessi militari. La Corte costituzionale, con la decisione n. 298 del
                   1995, dichiarò inammissibile la questione, affermando che «nello scegliere il tipo di illecito, militare
                   o comune, il legislatore resta […] libero, purché osservi il canone della ragionevolezza»: in quel caso il pro-
                   blema era peraltro rappresentato dalla necessità di mantenere una tendenziale correlazione,
                   anche dal punto di vista sanzionatorio, tra le fattispecie “comuni” e quelle militari ad esse
                   sovrapponibili.

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