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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE
parlamentare in aula si è sviluppata sulla depenalizzazione del reato di immigra-
zione clandestina . In particolare non è stato espressamente rilevato che la fat-
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tispecie di ingiuria, oltre a sanzionare comportamenti di tenue gravità e di scar-
so allarme sociale, puniva anche condotte di gravità senza dubbio rilevante: in
particolare insulti e comportamenti umilianti (ed anche le cosiddette ingiurie
reali) di carattere sessista o motivati da intenti di discriminazione razziale, ovve-
ro realizzati nei confronti di persone ritenute meritevoli di una particolare pro-
tezione, come minori, anziani e disabili.
Non appare dubbio che l’onore abbia una specifica rilevanza costituziona-
le e sia riconducibile ai diritti inviolabili dell’individuo: in proposito va rilevato
che non a caso l’art. 3 della Costituzione, nel proclamare il fondamentale prin-
cipio di uguaglianza, affermi in primo luogo che “tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale” .
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La scelta di ricondurre la tutela dell’onore (solo con riferimento all’ingiu-
ria) ad un fatto privato, con la previsione di una mera sanzione civile, che si
aggiunge al risarcimento del danno, fa dubitare che la tutela della dignità umana
sia per il futuro in Italia rispettosa del principio di uguaglianza. La parte offesa
sarà messa di fronte alla prospettiva di sostenere i costi di una azione civile,
mentre l’autore del reato sa che potrà chiudere la controversia mediante il mero
(2) In relazione al delitto di ingiuria si rinviene l’intervento dell’On.le Tancredi Turco, relativo ad
un emendamento che avrebbe voluto inserire tra le fattispecie di reato che vengono trasfor-
mate in illeciti amministrativi il delitto di ingiuria: “questo perché si ritiene che sia eccessivo abrogare
completamente dall’ordinamento il reato di ingiuria, poiché aprirebbe uno scenario di assoluta liceità verso
ingiurie che potrebbero anche ingenerare continui attacchi ed offese, per la cui cessazione non sarebbe più a
disposizione alcuno strumento giuridico legittimo. Sarebbe senz’altro più logico depenalizzare il reato di ingiu-
ria, applicandogli esclusivamente una sanzione amministrativa, di modo che l’odierno precetto penale mantenga
comunque una qualche forma di deterrenza, seppur lieve”.
(3) V. PACILEO, Contro la decriminalizzazione della diffamazione a mezzo stampa, in WWW.DIRITTOPENA-
LECONTEMPORANEO.IT, 16 maggio 2013, secondo cui nelle società moderne e democratiche il
ruolo che il rispetto dell’onorabilità degli individui è in grado di svolgere è di somma importanza
ed è noto l’unanime consenso “sul fatto che l’onore riceve una specifica, sebbene soltanto implicita, tutela
costituzionale, normalmente rinvenuta negli artt. 2 e 3, Cost. Come pure sul fatto che la dignità umana (art. 3
Cost.) va riconosciuta come diritto inviolabile dell’uomo anche attraverso la mediazione (ex art. 10, co.1, e 117,
co. 1, Cost.) dell’art. 1 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, del preambolo del Patto interna-
zionale sui diritti civili di New York, e degli artt. 8 e 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo
(CEDU). L’ultimo articolo citato enuncia espressamente la “reputazione”, tradizionalmente intesa come il
versante oggettivo o sociale dell’onore”.
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