Page 61 - Rassegna 2020-1-Supplemento
P. 61
LO STATUS DI MILITARE IN SERVIZIO COME CONDIZIONE DI APPLICABILITÀ
DEI REATI DI INSUBORDINAZIONE E ABUSO DI AUTORITÀ
altro fine che quello di mettere in chiaro che si era trattato di una manifestazio-
ne di esuberante goliardia, finalizzata a far divertire e che non intendeva mettere
in imbarazzo nessuno. Il buono o cattivo gusto che poteva connotarla apparte-
neva alla dimensione privata di coloro che ne erano protagonisti o spettatori ed
in nessun modo si colgono spunti intesi a alludere a profili di rilevanza discipli-
nare o di servizio.
Ciò che è accaduto il giorno successivo, e che forma l’oggetto del presente
procedimento, è una diretta scaturigine di tale festa privata, in cui, si ribadisce,
in nessun modo è emerso un profilo di rilevanza gerarchico disciplinare ed in
cui uno dei festeggiati, il …, intendeva solo parlare con colui che si era risentito
per tale festa (…); il quale, non intendendo fermarsi a parlare, era stato dal
primo apostrofato con le parole “scappi come un coniglio” e, sempre secondo
la prospettazione accusatoria, con l’ulteriore epiteto “uomo di merda”.
Tutto questo, pur essendo accaduto in luogo militare e mentre il … era in
servizio, non presenta alcuno di quegli elementi che consentono di imprimere
a fatti offensivi del decoro e dell’onore la speciale qualifica di reato contro il
rapporto gerarchico: nel caso di specie, il reato di ingiuria contro inferiore.
Si è già visto che il fatto è del tutto estraneo al servizio ed alla disciplina.
Altresì deve prendersi atto che quel fatto risulta posto in essere, sempre secon-
do la prospettiva accusatoria, da un militare che non era affatto impegnato
nell’espletamento di un servizio particolare. Il … si trovava semplicemente nel
luogo in cui doveva essere svolta la sua generica prestazione lavorativa, intento
alle sue ordinarie mansioni di ufficio.
Tale circostanza, come si è rilevato sopra, non è integrativa della speciale
fattispecie del “militare che si trovi in servizio” e di conseguenza, in assenza di
tutti gli ulteriori fattori di tipicità menzionati nella fondamentale norma di cui
all’articolo 199 del codice penale militare di pace, deve prendersi atto che la cor-
retta qualifica giuridica del fatto in esame è quella di “ingiuria tra militari”, pre-
vista dall’articolo 226 del suddetto codice e sottoposta alla condizione di pro-
cedibilità della richiesta di procedimento.
Poiché non risulta presentata alcuna richiesta di procedimento, è doverosa,
in conformità quanto disposto dall’articolo 411 del codice di rito penale, la
archiviazione del presente procedimento.
57