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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE
può darsi per certo che la riconducibilità di tale fatto nel quadro della speciale
fattispecie, procedibile di ufficio, dell’ingiuria ad inferiore sia stata operata sulla
base dell’ipotesi che tale fatto sia stato commesso da militare in servizio.
È noto, infatti, che la norma contenuta nell’articolo 199 c.p.m.p. si apre
con l’affermazione che le fattispecie di insubordinazione e di abuso di autorità
non si applicano allorquando i fatti da esse preveduti vengano commessi per
cause estranee al servizio e alla disciplina militare. Indi prosegue delineando -
sia pure con formulazione “in negativo” - alcune situazioni in grado di paraliz-
zare l’efficacia della ipotetica esistenza della causa estranea al servizio e alla
disciplina ed in grado, quindi, di imprimere al concreto fatto posto in essere, in
ogni caso e qualunque ne sia stato il movente, la particolare qualificazione giu-
ridica di reato di insubordinazione o di abuso di autorità.
Tra tali fatti rientra la circostanza che il fatto sia stato commesso da “mili-
tare che si trovi in servizio”. In altri termini, laddove l’offesa, nelle diverse
varianti di ingiuria, minaccia o violenza, sia stata posta in essere da un superio-
re/inferiore nel mentre era impegnato “in servizio”, tale offesa ricade nell’am-
bito dei più gravi reati a tutela del rapporto di gerarchia e non assume alcuna
rilevanza determinante la circostanza che le cause di tale offesa attengano a
vicende di natura personale e privata.
La questione che in tali casi si pone è soltanto una: comprendere che cosa
si intenda con la locuzione “militare che si trovi in servizio”, riferita al soggetto
attivo e tale da discriminare tra la applicabilità di norme incriminatrici tenden-
zialmente procedibili a richiesta di procedimento e norme incriminatrici sempre
procedibili di ufficio.
È indubbio che la situazione tipica consiste in un particolare «status» del
soggetto attivo, in relazione alla quale si pone il problema di stabilire se con tale
locuzione si intenda fare riferimento al generico rapporto di impiego in attualità
di svolgimento oppure ad un servizio particolare e determinato, che si configuri
come una concreta articolazione di tale rapporto di impiego.
Nella prima, e più ampia, prospettiva esegetica, il criterio di definizione del
concetto di servizio è per vero molto agevole. Individuate le situazioni in cui
per le più varie ragioni non vi è servizio in atto, tutte le altre integrerebbero il
presupposto richiesto dalla norma.
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